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131.223

Costituzione
del Cantone di Sciaffusa

Traduzione1

del 17 giugno 2002 (Stato 24 novembre 2024)2

Il Popolo del Cantone di Sciaffusa,

conscio della sua responsabilità dinanzi a Dio nei confronti dell’essere umano e della natura,

si è dato la presente Costituzione:

1 PPrincipi generali

Forma dello Stato, sovranità

Art. 1

Il Cantone di Sciaffusa è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

Esso è uno Stato indipendente, membro della Confederazione Svizzera.

Ordinamento fondamentale
democratico

Art. 2

Il potere dello Stato poggia sul Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

Confederazione, altri Cantoni, estero

Art. 3

Il Cantone partecipa attivamente alla formazione della volontà nella Confederazione.

Esso adempie i compiti affidatigli dalla Confederazione salvaguardando i suoi propri interessi e quelli dei Comuni.

Collabora con gli altri Cantoni e con l’estero.

Territorio cantonale, Comuni

Art. 4

Il Cantone di Sciaffusa comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione Svizzera.

Esso si suddivide in Comuni.

Cittadinanza

Art. 5

La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e della cittadinanza comunale.

Responsabilità e
doveri

Art. 6

Ognuno è responsabile di se stesso.

Ognuno assume la sua parte di responsabilità verso la collettività e verso l’ambiente.

Ognuno adempie i doveri che gli incombono in virtù della Costituzione e della legge.

Legalità,
buona fede

Art. 7

L’operato statale deve poggiare su norme giuridiche, essere nell’interesse pubblico e conformarsi al principio della proporzionalità.

La protezione contro l’arbitrarietà dello Stato è garantita.

Gli organi dello Stato e i privati si comportano secondo buona fede.

Divisione dei poteri

Art. 8

La struttura dello Stato e l’esercizio del potere politico s’improntano al principio della divisione dei poteri.

Sviluppo sostenibile

Art. 9

L’operato statale deve mirare a uno sviluppo ecologico, economico e sociale che tenga conto dei bisogni delle generazioni presenti e di quelle future.

2 DDiritti fondamentali, obiettivi sociali

2.1 DDiritti fondamentali

Dignità
umana

Art. 10

La dignità umana dev’essere rispettata e protetta. Costituisce la base dell’intero ordinamento giuridico.

Uguaglianza giuridica

Art. 11

Tutti sono uguali dinanzi alla legge. Nessuno dev’essere discriminato.

Il Cantone e i Comuni promuovono la parità dei sessi, segnatamente nella famiglia, nella formazione e nel lavoro. Donna e uomo hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Il Cantone e i Comuni prevedono misure per rimuovere le disparità che colpiscono i disabili.

Diritti di libertà

Art. 12

I diritti di libertà sono garantiti, segnatamente:

  1. la libertà personale;
  2. la protezione della sfera privata;
  3. il diritto al matrimonio e alla famiglia o a un’altra forma di convivenza;
  4. la libertà di credo e di coscienza;
  5. la libertà di opinione, d’informazione e dei mezzi di comunicazione sociale;
  6. la libertà dell’istruzione, dell’insegnamento e della ricerca;
  7. la libertà dell’espressione artistica;
  8. la libertà di riunione, di associazione e di coalizione;
  9. la libertà di domicilio;
  10. la libertà economica.

La proprietà è garantita.

Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno

Art. 13

Chiunque non sia in grado di far fronte con i propri mezzi a una situazione di bisogno ha diritto all’aiuto indispensabile per un’esistenza degna dell’uomo.

Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

Art. 14

I fanciulli e gli adolescenti hanno il diritto d’essere protetti e assistiti.

Diritto all’istruzione scolastica

Art. 15

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a un’istruzione scolastica corrispondente alle loro capacità.

Durante la scuola dell’obbligo, l’istruzione è gratuita nelle scuole pubbliche e nelle scuole con mandato pubblico.

Aiuto alle vittime di reati

Art. 16

Chiunque sia stato leso nell’integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato ha diritto di ricevere un aiuto e, per quanto sia incorso in difficoltà economiche a causa del reato, a un’adeguata indennità.

Garanzia della via giudiziaria

Art. 17

In caso di controversia, ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un tribunale del Cantone. Sono eccettuati i procedimenti d’impugnazione di disposizioni costituzionali o di leggi, nonché di decisioni del Gran Consiglio, salvo che il diritto federale prescriva una tutela giurisdizionale in sede cantonale.

3

Garanzie procedurali

Art. 18

Ognuno ha diritto, in un procedimento giudiziario o amministrativo, alla parità ed equità di trattamento, nonché a un giudizio entro congruo termine.

Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Diritto di petizione

Art. 19

Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità senza subirne pregiudizi.

Le autorità rispondono alle petizioni entro un termine ragionevole.

Valenza dei diritti
fondamentali

Art. 20

I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.

Chi svolge compiti pubblici è vincolato ai diritti fondamentali ed è tenuto a contribuire alla loro attuazione.

Limiti dei diritti
fondamentali

Art. 21

I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se siffatte limitazioni poggiano su una base legale, sono giustificate da un interesse pubblico preponderante e sono proporzionate.

Le limitazioni gravi devono essere previste nella legge stessa. Sono eccettuati i casi di pericolo serio, immediato e non altrimenti evitabile.

2.2 OObiettivi sociali

Obiettivi sociali

Art. 22

A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, il Cantone e i Comuni si adoperano affinché:

  1. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
  2. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
  3. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
  4. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
  5. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
  6. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
  7. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

Il Cantone e i Comuni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.

Essi perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

3 DDiritti popolari

3.1 DDiritto di voto

Diritto di voto

Art. 23

Hanno diritto di voto in materia cantonale e comunale tutti gli Svizzeri maggiorenni domiciliati nel Cantone.

Il diritto di voto implica l’obbligo di partecipare alle votazioni ed elezioni.

La legge disciplina l’esclusione dal diritto di voto. Disciplina altresì le eccezioni all’obbligo di partecipare alle votazioni ed elezioni.

3.2 EElezioni

Elezioni

Art. 24

Gli aventi diritto di voto eleggono:

  1. il Gran Consiglio;
  2. il Consiglio di Stato;
  3. i deputati sciaffusani al Consiglio degli Stati e al Consiglio nazionale.

Procedura elettorale

Art. 25

Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.

I seggi sono ripartiti tra i gruppi politici in funzione della forza elettorale di quest’ultimi nel Cantone. 4

La suddivisione dei circondari elettorali compete al Gran Consiglio. I seggi sono ripartiti tra i circondari elettorali proporzionalmente alla popolazione residente. Ogni circondario ha diritto ad almeno un seggio.

Le altre elezioni cantonali si svolgono secondo il sistema maggioritario.

Revoca

Art. 26

1000 aventi diritto di voto possono chiedere il rinnovo integrale del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato. La legge disciplina la procedura.

Se la maggioranza dei votanti si pronuncia per la revoca, sono indette nuove elezioni.

L’autorità neoeletta porta a termine il periodo amministrativo
dell’autorità revocata.

3.3 IIniziativa popolare

Oggetto,
forma

Art. 27

Mediante un’iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere:

  1. la revisione totale o parziale della Costituzione;
  2. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge;
  3. la denuncia o l’avvio di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato internazionale o intercantonale sottostante al voto del Popolo;
  4. il deposito di un’iniziativa del Cantone in sede federale.

L’iniziativa può rivestire la forma di una proposta generica o, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione, quella di un progetto elaborato.

Procedura

Art. 28

Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari.

Il Gran Consiglio pronuncia sulla validità delle iniziative popolari. Un’iniziativa è dichiarata interamente o parzialmente nulla se:

  1. contraddice al diritto di rango superiore;
  2. è inattuabile;
  3. viola l’unità della forma o della materia.

Il Gran Consiglio decide definitivamente circa la forma dell’atto normativo da elaborare in conformità di un’iniziativa generica.

Trattazione

Art. 29

Il Gran Consiglio sottopone le iniziative popolari al voto del Popolo con la raccomandazione di accettarle o respingerle; può anche contrapporre loro un controprogetto.

Se approva un’iniziativa popolare generica, il Gran Consiglio elabora un progetto conforme al senso della stessa.

Controprogetto

Art. 30

Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un’iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un’iniziativa generica.

Le votazioni sull’iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente.

I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

3.4 MMozione popolare

Mozione popolare

Art. 31

100 aventi diritto di voto possono sottoporre al Gran Consiglio una mozione popolare con relativa motivazione scritta.

Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare analogicamente a quanto previsto per le mozioni dei suoi membri.

3.5 VVotazioni popolari

Votazioni
popolari
obbligatorie

Art. 32

Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. le modifiche costituzionali;
  2. i trattati internazionali e intercantonali direttamente applicabili e non in sintonia con la Costituzione;
  3. le leggi non sottostanti a votazione popolare facoltativa;
  4. le iniziative popolari;
  5. le decisioni del Gran Consiglio su nuove spese uniche superiori a 3 milioni di franchi o su nuove spese annue ricorrenti superiori a 500 000 franchi;
  6. i pareri che il Cantone di Sciaffusa indirizza alla Confederazione in merito alla costruzione di centrali nucleari, impianti di ritrattamento del combustibile nucleare o depositi di scorie radioattive sul territorio del Cantone di Sciaffusa o dei Cantoni limitrofi;
  7. i pareri che il Cantone di Sciaffusa indirizza alla Confederazione in merito all’integrazione di nuove strade nella rete delle strade nazionali;
  8. altre decisioni del Gran Consiglio, laddove la legge lo prescriva;
  9. le decisioni che il Gran Consiglio stesso sottopone al voto del Popolo.

Votazioni
popolari
facoltative

Art. 33

Gli aventi diritto di voto possono chiedere che siano sottoposti al voto del Popolo:

  1. le leggi che sono state approvate da almeno quattro quinti dei membri presenti del Gran Consiglio;
  2. i trattati internazionali e intercantonali direttamente applicabili e aventi natura di legge;
  3. il bilancio di previsione, allorché comporti una modifica
    dell’aliquota d’imposta;
  4. le decisioni del Gran Consiglio su nuove spese uniche superiori a 1 milione di franchi o su nuove spese annue ricorrenti superiori a 100 000 franchi;
  5. le decisioni di principio del Gran Consiglio;
  6. altre decisioni del Gran Consiglio, laddove la legge lo prescriva.

Il referendum è considerato formalmente riuscito allorché, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto, 1000 aventi diritto di voto chiedono la votazione popolare. Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, il termine è di 30 giorni.

Diritto d’urgenza

Art. 34

Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messe immediatamente in vigore se così decidono i due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio.

Se la votazione popolare è obbligatoria o è chiesto il referendum, la legge dichiarata urgente decade un anno dopo essere stata approvata dal Gran Consiglio, sempre che entro tale termine non sia stata accettata dal Popolo.

Votazioni su parti di progetti
o su varianti

Art. 35

Il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto del Popolo, simultaneamente al progetto nel suo complesso o in sua vece, singole parti o varianti.

Se, in caso di progetto sottostante a votazione popolare facoltativa, il referendum non è chiesto, le varianti decadono.

3.6 DDiritti di partecipazione

Consultazioni

Art. 36
  1. Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di procedure di consultazione vertenti su progetti cantonali costituzionali o di legge, nonché su altri progetti cantonali di portata generale.

Partiti

Art. 37

I partiti contribuiscono alla formazione dell’opinione e della volontà degli aventi diritto di voto.

Trasparenza del finanziamento delle elezioni, delle votazioni e dei partiti5

Art. 37a6

Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati:

  1. il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni;
  2. la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato;
  3. l’identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile.

Sono esentate dagli obblighi di trasparenza di cui al capoverso 1:

  1. le campagne in vista di votazioni o elezioni comunali nei Comuni con meno di 3000 abitanti;
  2. le campagne in vista di votazioni o elezioni le cui spese ammontano complessivamente a meno di 3000 franchi.7

L’accettazione di liberalità anonime è vietata. 8

Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d’interesse.

Sono esentati dagli obblighi di trasparenza di cui al capoverso 2 i candidati a un mandato pubblico sul piano comunale nei Comuni con meno di 3000 abitanti. 9

I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle elezioni del Consiglio nazionale. 10

All’inizio dell’anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d’interesse.

L’amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1–3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa.

Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sono puniti con una multa.

Le donazioni ai partiti politici che violano gli obblighi di trasparenza non sono fiscalmente deducibili. 11

La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale.

4 AAutorità

4.1 PPrincipi

Principio
di legalità

Art. 38

Chiunque assuma compiti pubblici è vincolato alla Costituzione, al diritto di rango superiore e alle norme emanate in virtù di essi.

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità incaricate
dell’amministrazione della giustizia non danno attuazione agli atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.

Principi operativi

Art. 39

Gli organi dello Stato adempiono i loro compiti in modo efficace, economo e rispettoso degli amministrati.

Se più autorità sono simultaneamente competenti nel singolo caso, esse coordinano le loro attività e collaborano.

Eleggibilità

Art. 40

Sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno diritto di voto nel Cantone. 12

Sono eleggibili al Tribunale d’appello e al Tribunale cantonale i cittadini svizzeri maggiorenni d’ambo i sessi. Dall’entrata in funzione, devono essere domiciliati nel Cantone di Sciaffusa. 13

La legge disciplina le condizioni di eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina per il personale dell’amministrazione cantonale e delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia. Per quest’ultime autorità, essa può prevedere requisiti supplementari.

Periodo amministrativo

Art. 41

I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia e delle autorità comunali sono eletti per un quadriennio. Rimangono in funzione sino all’insediamento dei nuovi organi.

Funzioni incompatibili

Art. 42

Nessuno può far parte simultaneamente:

  1. del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di un’autorità cantonale incaricata dell’amministrazione della giustizia;
  2. del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
  3. del Consiglio di Stato e di un’autorità comunale.

I dipendenti dell’amministrazione cantonale non possono essere membri di un’autorità incaricata dell’amministrazione della giustizia. I dipendenti dell’amministrazione cantonale direttamente subordinati al Consiglio di Stato o a uno dei suoi membri non possono nemmeno far parte del Gran Consiglio.

Per singole autorità, la legge può prevedere ulteriori incompatibilità.

Incompatibilità personali

Art. 4314

Non possono appartenere simultaneamente alla stessa autorità, eccettuati il Gran Consiglio, i parlamenti comunali e la Costituente: i coniugi, i partner in unione domestica registrata, i concubini, genitori e figli, fratelli e sorelle.

Impegno di osservare la Costituzione
e la legge

Art. 44

Prima di entrare in funzione, i membri delle autorità s’impegnano a osservare la Costituzione e la legge.

Astensione obbligatoria

Art. 45

Riguardo a pratiche che li concernono direttamente, i membri delle autorità, nonché i dipendenti dell’amministrazione e delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia devono astenersi durante l’intero procedimento.

Nei procedimenti di reclamo e di ricorso dinanzi alle autorità amministrative, la direzione del procedimento non può essere affidata alle autorità di precedente istanza.

La legge può prevedere ulteriori motivi di astensione.

Rapporti
di servizio

Art. 46

La legge disciplina i rapporti di servizio dei membri delle autorità e del personale del Cantone.

Se non sono manifestamente in grado di svolgere la loro funzione, i membri del Consiglio di Stato e quelli delle autorità elette dal Gran Consiglio possono essere destituiti dai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio.

Pubblicità,
informazione

Art. 47

Gli atti normativi devono essere pubblicati e riuniti in una raccolta ufficiale.

I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge determina le eccezioni.

Le autorità informano il pubblico sulla loro attività e consentono, su domanda, di consultare gli atti ufficiali per quanto nessun interesse preponderante pubblico o privato vi si opponga.

Le autorità garantiscono l’informazione delle generazioni future documentando adeguatamente la propria attività e archiviando i propri documenti.

Responsabilità

Art. 48

Il Cantone, i Comuni e le organizzazioni di diritto pubblico rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi nell’esercizio delle loro attività ufficiali.

Nei limiti fissati dalla legge, essi rispondono anche dei danni causati lecitamente dai loro organi.

La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e del personale nei confronti del Cantone e degli altri titolari di compiti pubblici.

4.2 DDelega di compiti

Delega di compiti tra le autorità

Art. 49

Le attribuzioni del Popolo in materia normativa e in materia di spese possono essere delegate al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato a condizione che la delega si restringa a un settore determinato e sia delimitata dalla legge. La delega diretta di attribuzioni ad altre autorità è esclusa.

Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato.

Il Gran Consiglio può adattare alle fluttuazioni monetarie le attribuzioni che la Costituzione conferisce alle autorità in materia di spese.

La legge può delegare attribuzioni giurisprudenziali a un’autorità amministrativa.

Riserva della legge

Art. 50

Tutte le norme importanti di diritto devono essere emanate in forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione prevede espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni fondamentali concernenti:

  1. i diritti popolari;
  2. la limitazione dei diritti costituzionali;
  3. i diritti e i doveri individuali;
  4. l’oggetto e il calcolo dei tributi, nonché la cerchia dei contribuenti;
  5. i compiti e le prestazioni del Cantone;
  6. l’organizzazione e la procedura delle autorità.

Ricorso a
privati

Art. 51

La legge può consentire accordi privati invece di normative statali. Definisce gli obiettivi che devono essere necessariamente conseguiti.

Misure di controllo e vigilanza possono essere affidate a privati. La delega di attribuzioni decisionali e di altri compiti d’esecuzione richiede una base legale.

Le norme in materia di vigilanza e di tutela giurisdizionale si applicano per analogia ai casi in cui compiti pubblici sono assunti da privati. In caso di danni, l’ente pubblico o l’istituto che ha conferito il mandato risponde a titolo sussidiario.

4.3 GGran Consiglio

Statuto,
composizione

Art. 52

Il Gran Consiglio, composto di 60 membri, esercita il potere supremo, fatti salvi i diritti del Popolo. 15

Esso è l’autorità legislativa e esercita l’alta vigilanza sugli organi statali del Cantone.

Decisioni amministrative importanti possono essergli delegate dalla Costituzione e dalla legge.

Attività normativa

Art. 53

Il Gran Consiglio emana le leggi cantonali, fatti salvi i diritti del Popolo.

Esso può emanare disposizioni di esecuzione mediante decreto, per quanto la Costituzione o la legge lo autorizzi espressamente. I decreti non sottostanno al voto del Popolo.

Il Gran Consiglio prepara i testi da sottoporre al voto del Popolo.

Esso approva e denuncia i trattati internazionali e intercantonali, sempre che non ne sia esclusivamente competente il Consiglio di Stato.

Pianificazione

Art. 54

Il Gran Consiglio tratta il programma di governo, il piano finanziario, il piano direttore delle attività d’incidenza territoriale e altri piani fondamentali.

Laddove la legge non gli accordi un diritto di modifica o di approvazione, il Gran Consiglio può prendere posizione sulle pianificazioni con una propria dichiarazione.

Vigilanza, verifica dell’efficacia

Art. 55

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato,
sull’amministrazione e sugli altri titolari di compiti pubblici, nonché sulle autorità giudiziarie. La legge determina i diritti d’informazione e i poteri investigativi necessari all’esercizio dell’alta vigilanza.

Il Gran Consiglio esamina e approva i rendiconti del Consiglio di Stato, del Tribunale d’appello e del Consiglio della magistratura. 16

Esso può prevedere una verifica indipendente dell’efficacia dei provvedimenti cantonali.

Attribuzioni
finanziarie

Art. 56
  1. Il Gran Consiglio:
  2. delibera sul bilancio di previsione;
  3. approva il conto di Stato;
  4. fissa le imposte e i tributi cantonali nei limiti delle prescrizioni legali;
  5. decide sulle spese che non rientrano nella competenza del Consiglio di Stato, fatti salvi gli articoli 32 e 33.

Altre
attribuzioni e altri compiti

Art. 57

Il Gran Consiglio:

  1. decide quali oggetti sottoporre a votazione popolare, eccettuata la richiesta di revoca del Gran Consiglio medesimo;
  2. decide circa il lancio di un referendum facoltativo insieme con altri Cantoni e circa il deposito, in sede federale, di un’iniziativa del Cantone;
  3. procede alle elezioni che la Costituzione e la legge gli affidano;
  4. decide in materia di amnistia e di grazia;
  5. conferisce la cittadinanza cantonale, eccetto che la legge dichiari competente un’altra autorità;
  6. tratta le petizioni e i ricorsi che gli sono indirizzati;
  7. decide circa il conferimento, la modifica, il rinnovo e il trasferimento d’importanti concessioni.

La legge può attribuire al Gran Consiglio ulteriori compiti.

Mandati
al Consiglio di Stato, decisioni
di principio

Art. 58

Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. I mandati vertenti su un settore in cui la decisione definitiva compete al Consiglio di Stato hanno valore di direttiva.

Nell’ambito delle sue competenze, il Gran Consiglio può prendere decisioni di principio.

Statuto dei
membri del Gran Consiglio

Art. 59

I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

Essi si esprimono liberamente in parlamento e, per le loro dichiarazioni, possono essere chiamati a rispondere in giudizio soltanto nei casi previsti dalla legge. Per togliere loro l’immunità parlamentare è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio.

I membri del Gran Consiglio possono presentare gli atti parlamentari previsti dalla legge.

Nei confronti dell’amministrazione e dei tribunali, essi dispongono degli speciali diritti d’informazione e consultazione specificati dalla legge.

I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi. Ai gruppi possono essere versati sussidi.

4.4 CConsiglio di Stato

Statuto,
composizione

Art. 60

Il Consiglio di Stato, composto di cinque membri, è la suprema autorità direttoriale e esecutiva del Cantone, fatte salve le attribuzioni del Gran Consiglio.

Esso prende le sue decisioni in quanto autorità collegiale.

Incompatibilità

Art. 61

I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare un’attività lucrativa privata. Possono svolgere un’attività in un’impresa a scopo lucrativo soltanto in veste di rappresentanti del Cantone.

Statuto nel Gran Consiglio

Art. 62

Il Consiglio di Stato ha il diritto di sottoporre proposte al Gran Consiglio.

I suoi membri partecipano di regola alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo. Fruiscono in tal caso dell’immunità parlamentare.

Pianificazione, coordinamento

Art. 63

Il Consiglio di Stato determina gli scopi dell’operato statale, fatta salva la competenza del Gran Consiglio.

All’inizio di ogni legislatura, esso stabilisce un programma di governo e un piano finanziario. Alla fine della legislatura, presenta un rendiconto.

Il Consiglio di Stato pianifica e coordina le attività del Cantone.

Direzione dell’amministrazione

Art. 64

Il Consiglio di Stato provvede all’organizzazione appropriata
dell’amministrazione cantonale, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

Il Consiglio di Stato rende conto al Gran Consiglio dell’attività
dell’amministrazione.

Attività
normativa

Art. 65

Il Consiglio di Stato dirige di regola la procedura legislativa preliminare. Sottopone al Gran Consiglio disegni di modifiche costituzionali, di leggi e di decreti.

Esso emana ordinanze, per quanto la Costituzione o la legge gliene conferisca la facoltà.

In caso di urgenza, può emanare mediante ordinanza le disposizioni necessarie all’introduzione del diritto di rango superiore. Tali disposizioni introduttive urgenti devono essere sostituite senza indugio da norme emanate secondo la procedura ordinaria.

Il Consiglio di Stato conclude trattati internazionali e intercantonali, fatta salva l’approvazione del Gran Consiglio e fermi restando i diritti del Popolo. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Stato i trattati che rientrano nell’ambito delle sue attribuzioni regolamentari o rivestono importanza secondaria o che la legge lo autorizza a concludere.

Competenze
finanziarie

Art. 66

Il Consiglio di Stato amministra il patrimonio del Cantone.

Esso allestisce il bilancio di previsione e il conto di Stato a destinazione del Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato decide in merito a:

  1. nuove spese uniche fino a 100 000 franchi e nuove spese annue ricorrenti fino a 20 000 franchi;
  2. atti di disposizione concernenti beni immobili del patrimonio finanziario fino a un milione di franchi.

Concede e assume i prestiti necessari.

Altre attribuzioni e altri compiti

Art. 67

Il Consiglio di Stato:

  1. rappresenta il Cantone all’esterno e all’interno;
  2. risponde del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici;
  3. prepara gli affari parlamentari, per quanto il Gran Consiglio non intenda trattarli da sé;
  4. pubblica gli atti normativi cantonali;
  5. provvede all’esecuzione degli atti normativi della Confederazione e del Cantone, delle decisioni del Gran Consiglio e delle sentenze passate in giudicato;
  6. esercita la vigilanza sui Comuni conformemente alla legge;
  7. risponde alle procedure di consultazione indette dalle autorità federali;
  8. risolve le controversie amministrative, per quanto la Costituzione e la legge lo prevedano;
  9. esegue gli altri compiti assegnatigli dalla Costituzione e dalla legge.

Situazioni
straordinarie

Art. 68

Il Consiglio di Stato può, senza base legale, prendere provvedimenti per parare a gravi disordini già in atto o imminenti che minacciano l’ordine e la sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale.

Tali ordinanze contingibili devono essere sottoposte senza indugio all’approvazione del Gran Consiglio; decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.

4.5 AAmministrazione cantonale

Struttura,
organizzazione

Art. 69

L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti.

La Cancelleria dello Stato funge da segretariato generale e da centro di coordinamento del Consiglio di Stato; assicura il collegamento con il Gran Consiglio.

La legge può prevedere che determinati compiti dell’amministrazione cantonale siano assunti a livello regionale oppure da commissioni speciali o da organizzazioni indipendenti.

Delega di attribuzioni
decisionali

Art. 70

Il Consiglio di Stato può delegare le sue attribuzioni decisionali ad altri organi, se la legge gliene conferisce la facoltà. Senza che la legge gliene conferisca la facoltà, può, mediante ordinanza, delegare le attribuzioni dei dipartimenti a servizi subalterni.

Rimane salvo il diritto del Consiglio di Stato di impartire istruzioni a tutti gli organi amministrativi; ne sono eccettuate in particolare le attività giurisprudenziali delle autorità amministrative, nonché il perseguimento penale ad opera del pubblico ministero. 17

4.6 AAutorità incaricate dell’amministrazione della giustizia

Compito,
statuto

Art. 71

I tribunali e le altre autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia loro subordinate in virtù del diritto di vigilanza provvedono autonomamente all’applicazione del diritto nei settori del diritto privato, del diritto penale e del diritto pubblico rimanente.

Le autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia sono indipendenti dalle altre autorità e dalle parti contendenti e sottostanno soltanto al diritto e alla legge.

Il Tribunale d’appello rappresenta le autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia nei loro rapporti con il Gran Consiglio e con il Consiglio di Stato.

Organizzazione giudiziaria, diritto procedurale

Art. 72

Le autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia e le loro procedure sono strutturate in modo chiaro e semplice dalla legge.

La legge può prevedere giurisdizioni particolari per certi settori e prevedere altresì che si faccia capo a giudici specializzati. 18

... 19

Elezioni e nomine

Art. 73

Il Gran Consiglio elegge i membri e i membri supplenti dei tribunali e delle altre autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia, per quanto la Costituzione e la legge lo prevedano.

Gli altri membri delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia e i loro collaboratori sono nominati dal Tribunale d’appello o dal Tribunale cantonale. Il Tribunale d’appello può delegare la nomina dei propri collaboratori. 20

Assistenza legale,
informazioni giuridiche

Art. 74

Il diritto di farsi assistere e rappresentare dinanzi a qualsiasi autorità del Cantone incaricata dell’amministrazione della giustizia è garantito.

Il Cantone può sostenere servizi privati d’informazioni giuridiche gratuite.

Art. 7521

Autorità di perseguimento penale

Art. 76

... 22

Ferma restando la possibilità d’impugnazione presso un’autorità giudiziaria, la legge può autorizzare anche le autorità amministrative del Cantone e dei Comuni ad infliggere multe in caso di contravvenzioni. 23

Le autorità di perseguimento penale con funzioni non primariamente giudiziali possono essere sottoposte alla vigilanza del Consiglio di Stato.

Tribunale
cantonale

Art. 77

Il Tribunale cantonale giudica le cause civili e penali che la legge lo incarica di trattare in primo grado o definitivamente.

24

Tribunale d’appello

Art. 78

Il Tribunale d’appello pronuncia sulle cause che la legge lo incarica di trattare in primo grado e sulle impugnazioni in materia civile e penale.

Esso dirime le controversie di diritto pubblico e amministrativo conformemente alla Costituzione e alla legge, nonché i conflitti di competenza tra autorità amministrative e autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia.

Il Tribunale d’appello è autorità di vigilanza riguardo a tutti i tribunali del Cantone e riguardo alle altre autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia che la legge sottopone alla sua vigilanza. 25

In mancanza di disposizioni di legge o laddove la legge gliene conferisce la facoltà, il Tribunale d’appello emana le ordinanze necessarie all’esercizio dell’attività giudiziaria. 26

5 CCompiti pubblici

5.1 IIn genere

Principi

Art. 79

Nell’adempimento dei suoi compiti, il Cantone s’impronta ai bisogni e al benessere di tutti.

Il Cantone assume un compito soltanto se:

  1. l’offerta privata è insufficiente; o
  2. i Comuni non sono in grado di adempierlo in modo economico ed efficace; o
  3. la preservazione di un interesse pubblico lo esige.

I singoli compiti vanno periodicamente riesaminati per verificare se siano necessari e finanziabili, nonché eseguiti in modo economico ed efficace.

La legge disciplina la ripartizione dei compiti e la collaborazione tra il Cantone e i Comuni.

5.2 PPace e sicurezza pubbliche

Pace e sicurezza pubbliche

Art. 80

Il Cantone e i Comuni provvedono alla sicurezza pubblica e proteggono il diritto. Assicurano la pace pubblica.

5.3 SSpazio vitale

Ambiente, protezione della natura

Art. 81

Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l’essere umano e l’ambiente naturale dalle immissioni nocive o moleste. Provvedono altresì a preservare durevolmente le basi naturali della vita e la molteplicità delle specie.

Le attività statali e private devono avere il minor impatto ambientale possibile.

Il Cantone e i Comuni incentivano l’utilizzazione di tecnologie in sintonia con l’ambiente.

Di regola, i costi delle misure di protezione dell’ambiente sono a carico di chi le ha causate.

Assetto del territorio

Art. 82

Il Cantone e i Comuni provvedono a un’occupazione razionale del territorio cantonale, a un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e alla protezione del paesaggio.

Essi emanano norme di costruzione, di protezione e di assetto per un’edilizia rispettosa dell’essere umano e in sintonia con l’ambiente.

Trasporti

Art. 83

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri, adeguati e riguardosi dell’ambiente per tutti gli utenti.

Essi si adoperano per assicurare una gestione dei flussi di traffico quanto ecocompatibile possibile e promuovono mezzi di trasporto alternativi, rispettosi dell’ambiente.

Acqua, energia, smaltimento ambientale

Art. 84

Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico e prendono provvedimenti affinché l’approvvigionamento energetico sia sufficiente e riguardoso dell’ambiente.

Essi promuovono provvedimenti per un’utilizzazione parsimoniosa ed economica dell’acqua e dell’energia. Favoriscono l’utilizzazione di energie rinnovabili.

Il Cantone e i Comuni prendono altresì provvedimenti per ridurre la quantità di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e uno smaltimento appropriato. Provvedono a una depurazione delle acque luride in sintonia con l’ambiente.

5.4 SSocialità

Principio

Art. 85

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, si adoperano per prevenire, attenuare o eliminare le situazioni di bisogno materiali e personali. Incentivano la previdenza, l’autoaiuto e l’iniziativa individuale.

Essi sostengono provvedimenti d’integrazione sociale.

Lavoro

Art. 86

Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per lottare contro la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono provvedimenti volti al reinserimento di chi è in cerca di lavoro.

Essi aiutano i giovani, al termine della scuola dell’obbligo, a inserirsi in curricoli di formazione professionale o nel mondo del lavoro.

Sanità

Art. 87

Il Cantone e i Comuni si adoperano per proteggere e promuovere la salute della popolazione.

Essi sostengono la prevenzione e l’educazione nel settore sanitario.

Assicurano alla popolazione un’assistenza medica e paramedica efficace.

La legge disciplina i diritti dei pazienti.

5.5 FFormazione

Scopi

Art. 88

L’educazione e la formazione hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo dell’autoresponsabilità individuale, la volontà di giustizia sociale e il senso di responsabilità verso l’ambiente.

Mandato

Art. 89

Il Cantone e i Comuni provvedono a un’offerta completa di formazione per tutti i residenti nel Cantone e assicurano l’accesso agli istituti d’insegnamento superiore.

Il Cantone accorda sussidi di formazione.

Collaborazione

Art. 90

Il Cantone, in collaborazione con altri enti formativi e con le regioni estere limitrofe, s’impegna a coordinare i cicli di formazione al fine di agevolare il passaggio dall’uno all’altro.

Il Cantone e i Comuni collaborano paritariamente con i genitori
nell’educazione e nella formazione dei fanciulli.

Il Cantone e i Comuni possono, a complemento della propria offerta di formazione, collaborare con enti formativi privati.

5.6 CCultura, protezione del patrimonio culturale,
tempo libero

Cultura,
protezione
del patrimonio culturale

Art. 91

Il Cantone e i Comuni:

  1. promuovono la creazione culturale attuale e la cura delle tradizioni;
  2. conservano e curano i beni culturali, i monumenti e i siti degni di protezione;
  3. agevolano l’accesso alla vita culturale;
  4. promuovono le relazioni culturali tra le diverse comunità che compongono la popolazione, tra i Cantoni e con l’estero;
  5. sostengono istituzioni culturali.

Organizzazione
del tempo libero

Art. 92

Il Cantone e i Comuni sostengono un’appropriata organizzazione del tempo libero, segnatamente le attività giovanili e la pratica dello sport.

5.7 EEconomia

Principio

Art. 93

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro propizie a un’economia efficiente.

Banca
cantonale

Art. 94

Il Cantone può, nell’interesse dell’economia regionale, gestire una banca o parteciparvi.

Diritti di regalìa

Art. 95

Il Cantone detiene i diritti di regalìa conferitigli dalla legge.

Esso può concedere a Comuni o a privati i relativi diritti di sfruttamento.

6 OOrdinamento finanziario

In genere

Art. 96

Il Cantone e i Comuni gestiscono le proprie finanze in modo oculato, economico e adeguato alla congiuntura e ai compiti pubblici.

Il Cantone provvede a una pianificazione dei compiti e delle finanze completa e coordinata.

Prima di assumere nuovi compiti, occorre stabilire come saranno finanziati .

Garanzia dell’equilibrio finanziario

Art. 97

Le finanze cantonali devono essere equilibrate a medio termine. I disavanzi di bilancio devono essere ammortati entro cinque anni.

Se il disavanzo nel bilancio del Cantone supera il 5 per cento degli introiti del conto d’esercizio, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio prendono provvedimenti per assicurare l’equilibrio finanziario.

Risorse
finanziarie

Art. 98

Il Cantone si procura le risorse necessarie segnatamente con:

  1. la riscossione di imposte e altri tributi;
  2. i redditi patrimoniali;
  3. le prestazioni della Confederazione e di terzi;
  4. l’assunzione e l’emissione di prestiti.

Principi della tassazione

Art. 99

L’ordinamento fiscale è imperniato sui principi dell’universalità,
dell’uguaglianza giuridica e della capacità economica dei contribuenti.

Le imposte sono calcolate in modo da rendere sopportabile, secondo principi sociali, l’onere totale dei contribuenti, da non gravare eccessivamente sulla capacità economica delle imprese, da non sminuire la volontà individuale di conseguire un reddito e un patrimonio e da promuovere la previdenza individuale.

Perequazione
finanziaria

Art. 100

Mediante la perequazione finanziaria il Cantone fa in modo che si sviluppino Comuni finanziariamente efficienti e persegue un carico fiscale equilibrato.

La legge disciplina la perequazione finanziaria. Il Cantone presta contributi.

Controllo delle finanze

Art. 101

Il controllo delle finanze del Cantone è assicurato da un organo indipendente che agisce su mandato del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

Il responsabile del controllo delle finanze è nominato dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato.

7 CComuni

In genere

Art. 102

I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.

Essi assumono tutti i compiti pubblici che non competano né alla Confederazione, né al Cantone.

I principi di cui agli articoli 38–48 si applicano anche agli organi dei Comuni, eccetto che concernano unicamente le autorità cantonali.

La legge può stabilire esigenze minime che i Comuni sono tenuti a rispettare nell’adempimento dei loro compiti.

Regolamento comunale

Art. 103

Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale.

Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato.

Esistenza,
riassetto

Art. 104

Qualsiasi aggregazione, divisione o riclassificazione di Comuni richiede il consenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Gran Consiglio.

Il Cantone può promuovere le aggregazioni intercomunali volontarie.

Autonomia comunale

Art. 105

Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di eleggere le proprie autorità, di adempiere i propri compiti secondo libero apprezzamento, di riscuotere i tributi necessari e di amministrare le proprie cose pubbliche in piena autonomia.

Cooperazione
intercomunale

Art. 106

Il Cantone promuove la cooperazione tra i Comuni. Può partecipare a questa cooperazione. Sostiene gli interessi dei Comuni al di là dei confini cantonali.

Al fine di assumere assieme determinati compiti, i Comuni possono unirsi in consorzi o scegliere altre forme di cooperazione previste dalla legge.

La legge determina il contenuto necessario dei regolamenti delle associazioni intercomunali. I diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto e delle autorità dei singoli Comuni devono essere preservati.

Se un compito non può essere altrimenti eseguito, il Consiglio di Stato può obbligare due o più Comuni a cooperare.

Collaborazione con il Cantone

Art. 107

Il Cantone e i Comuni possono convenire il reciproco trasferimento di singoli compiti amministrativi, per esecuzione a titolo oneroso.

Il Cantone può, assieme ai Comuni, gestire unità amministrative o aziende e costituire organi comuni di direzione e di vigilanza. Rimangono salvi i diritti dei parlamenti e degli aventi diritto di voto.

In caso di controversia, decide il Tribunale d’appello.

8 CChiese e comunità religiose

Riconoscimento di diritto pubblico

Art. 108

La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico altre comunità religiose. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento sono retti per analogia dagli articoli 109–113.

Indipendenza

Art. 109

Le Chiese riconosciute si organizzano da sé secondo principi democratici e legalitari.

Esse si danno uno Statuto organizzativo che richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

Appartenenza

Art. 110

L’appartenenza a una Chiesa riconosciuta è retta dal rispettivo Statuto organizzativo.

L’uscita da una Chiesa è ognora possibile mediante dichiarazione scritta.

Parrocchie

Art. 111

Le Chiese riconosciute possono organizzarsi in parrocchie, dotate di personalità giuridica.

Nel loro Statuto organizzativo, le Chiese riconosciute disciplinano la vigilanza sulle parrocchie e sulle loro finanze, nonché l’elezione dei loro ecclesiastici.

Imposta di culto, finanze

Art. 112

Le Chiese riconosciute possono riscuotere dai loro membri un’imposta di culto.

L’assoggettamento all’imposta è retto dalla legislazione fiscale cantonale e dalla relativa tassazione.

La legge disciplina le prestazioni del Cantone alle Chiese riconosciute.

Tutela giurisdizionale

Art. 113

Le Chiese riconosciute provvedono ad assicurare una tutela giurisdizionale sufficiente ai loro membri e alle parrocchie.

Le decisioni delle giurisdizioni ecclesiastiche supreme possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d’appello.

9 RRevisione della Costituzione cantonale

Principio

Art. 114

La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Per quanto la Costituzione non disponga altrimenti, le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.

Revisione
parziale

Art. 115

La revisione parziale consente di modificare una disposizione costituzionale o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.

Revisione totale

Art. 116

L’avvio della procedura di revisione totale è decisa dagli aventi diritto di voto. Essi decidono nel contempo se la revisione debba essere preparata da una Costituente o dal Gran Consiglio.

Le modalità di elezione e di revoca della Costituente sono le stesse di quelle applicabili all’elezione e alla revoca del Gran Consiglio. Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili. La Costituente si dà un proprio regolamento.

Se il progetto di nuova Costituzione non è accettato, l’organo incaricato della revisione ne elabora un secondo. Se anche questo progetto è respinto dagli aventi diritto di voto, la decisione di procedere alla revisione totale decade.

10 DDisposizioni transitorie e finali

Entrata in vigore

Art. 117

La presente Costituzione entra in vigore alla data stabilita dal Gran Consiglio.

A tale data, la Costituzione del Cantone di Sciaffusa del 24 marzo 1876 è abrogata.

Abrogazione del diritto in vigore

Art. 118

Le disposizioni del diritto attualmente in vigore contrarie alla presente Costituzione sono abrogate.

Ultrattività parziale del diritto anteriore

Art. 119

Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente o secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione restano provvisoriamente in vigore.

La modifica di tali atti avverrà conformemente alla presente Costituzione.

Emanazione di nuove disposizioni

Art. 120

Se, secondo la presente Costituzione, devono essere emanate nuove disposizioni o se disposizioni vigenti devono essere modificate, occorre provvedervi senza indugio.

Il Gran Consiglio stabilisce un programma legislativo.

Autorità,
funzionari

Art. 121

Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, i membri delle autorità e i dipendenti dell’amministrazione cantonale e dei tribunali rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso secondo il diritto anteriore.

Le disposizioni della presente Costituzione si applicano alle nuove elezioni e alle elezioni complementari.

Diritti popolari

Art. 122

Il diritto anteriore rimane determinante per le iniziative popolari depositate prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione, nonché per le domande di referendum concernenti progetti adottati prima di tale data.

Le iniziative popolari per la revisione parziale della vecchia Costituzione, depositate prima dell’accettazione della nuova Costituzione, saranno trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione parziale della nuova Costituzione.

Pubblicazione

Art. 123

La presente Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale e integrata nella Raccolta cantonale delle leggi.

Disposizioni transitorie concernenti l’articolo 37a27

L’articolo 37 a entra immediatamente in vigore nella sua versione adottata nella votazione del 9 febbraio 2020 e integrata dai capoversi 1 bis , 1 ter , 2 bis , 2 ter e 5 bis .

Con l’adozione dell’articolo 37 a capoversi 1 bis , 1 ter , 2 bis , 2 ter e 5 bis , e fino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione cantonali, le norme federali sulla trasparenza si applicano per analogia a titolo sussidiario, nella fattispecie gli articoli 76 b ˗ 76 j della legge federale sui diritti politici 28 e l’articolo 11 della legge sul Parlamento 29 . Se del caso, il Consiglio di Stato emana immediatamente disposizioni d’esecuzione complementari.

Indice delle materie

I numeri indicano gli articoli e parti di articolo della Costituzione Aggregazioni Amministrazione Amnistia Associazione Autorità 38ss Banca cantonale 94 Bilancio Cantone Chiesa(e) Cittadinanza Compiti Comune(i) Comunità religiose Confederazione Consiglio degli Stati Consiglio di Stato 60ss Consiglio Nazionale Consorzio Costituente Costituzione Dignità umana Diritto(i) Disposizioni transitorie e finali 117ss Divisione dei poteri Durata Eleggibilità Elezioni 24ss Finanziamento Giudice(i) Garanzia Gran Consiglio 52ss Imposta(e) Indennità Iniziativa Istruzione Interesse generale Legge(i) Libertà Maggioritario Nomine Ordinanza(e) Ordine pubblico Organizzazione(i) Pace Partiti 25, 37, 37 a Periodo amministrativo Perequazione finanziaria 100 Petizione Popolo Progetti Proposta generica Proporzionale Proprietà Pubblicità 47 Pubblicità delle finanze 37 a Referendum Relazioni d’interesse 37 a Responsabilità Revisione della Costituzione 114ss Scuola(e) Sede Segreto professionale 37 a Sesso(i) Sistema Stato Territorio Trasparenza del finanziamento Tribunale(i) Uguaglianza Vigilanza Votazioni

  1. – promozione delle aggregazioni 104
  1. – alta vigilanza sul Consiglio di Stato sull’ 55
  2. – astensione obbligatoria 45
  3. – cantonale 69ss
  4. – della giustizia 71ss
  5. – della giustizia 71ss [tab]– applicazione autonoma del diritto da parte delle autorità incaricate dell’ 71[tab]– assistenza legale dinanzi alle autorità incaricate dell’ 74[tab]– autorità di vigilanza le autorità incaricate dell’ 72[tab]– elezione dei membri delle autorità incaricate dell’ 73[tab]– indipendenza delle autorità incaricate dell’ 71[tab]– nomina dei membri delle autorità incaricate dell’ 73[tab]– rappresentanza delle autorità incaricate dell’ 71[tab]– struttura delle autorità incaricate dell’ 72
  6. – direzione dell’ 64
  7. – eleggibilità 40
  8. – funzioni incompatibili 42
  9. – nomina 40
  10. – periodo amministrativo 41
  11. – principio di legalità 38
  12. – statuto dei membri del Gran Consiglio 59
  1. – decisione in materia di 57
  1. – diritti di libertà 12
  2. – libertà di 12
  1. – alta vigilanza sulle autorità giudiziarie 55
  2. – astensione obbligatoria 45
  3. – autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia 71 s [tab]– assistenza legale 74[tab]– autorità di perseguimento penale 76[tab]– compito delle 71[tab]– diritto procedurale 72[tab]– elezioni 73[tab]– giudice di pace 75[tab]– informazioni giuridiche 74[tab]– mediazione 75[tab]– nomine 73[tab]– organizzazione giudiziaria 72[tab]– tribunale– cantonale 77– d’appello 78
  4. – cantonali 102
  5. – competenza simultanea di più autorità 39
  6. – comuni 102ss [tab]– autonomia comunale 105[tab]– collaborazione con il Cantone 107[tab]– cooperazione intercomunale 106
  7. – conferimento della cittadinanza cantonale 57
  8. – delega di [tab]– attribuzioni decisionali 70[tab]– compiti tra le 49
  9. – diritto di petizione 19
  10. – eleggibilità a membro di 40
  11. – impegno ad osservare la [tab]– Costituzione 44[tab]– legge 44
  12. – incaricate dell’amministrazione della giustizia 71ss
  13. – incompatibilità [tab]– per funzioni 42[tab]– personali 43
  14. – informazione del pubblico 47
  15. – periodo amministrativo 41
  16. – potere dello Stato 2
  17. – principio di legalità 38
  18. – rapporti di servizio dei membri delle 46
  19. – responsabilità dei membri delle 48
  20. – revoca [tab]– autorità– neoeletta 26– revocata 26[tab]– del– Consiglio di Stato 26– Gran Consiglio 26
  21. – riserva della legge 50
  22. – risposta alle procedure di consultazione 67
  23. – statuto del [tab]– Consiglio di Stato 60[tab]– Gran Consiglio 52
  1. – allestimento del 66
  2. – delibera del Gran Consiglio sul 56
  3. – di previsione 33
  4. – garanzia dell’equilibrio finanziario 97
  1. – aggregazioni intercomunali 104
  2. – amministrazione del patrimonio del 66
  3. – approvvigionamento [tab]– energetico 84[tab]– idrico 84
  4. – assetto del territorio 82
  5. – assicurazione di [tab]– pace 80[tab]– sicurezza pubbliche 80
  6. – assistenza legale 74
  7. – attività [tab]– coordinazione delle 63[tab]– pianificazione delle 63
  8. – autorità di [tab]– perseguimento penale 76[tab]– vigilanza riguardo a tutti i tribunali del 78
  9. – banca cantonale 94
  10. – collaborazione con [tab]– i Comuni 79[tab]– il 107
  11. – compiti dei comuni 102
  12. – cooperazione intercomunale 106
  13. – coordinazione dei cicli di formazione 90
  14. – creazione di condizioni quadro propizie a un’economia efficiente 93
  15. – cultura 91
  16. – diritto di voto 23
  17. – eleggibilità 40
  18. – fanciulli [tab]– educazione 90[tab]– formazione 90
  19. – forma dello Stato 1
  20. – garanzia [tab]– del territorio 4[tab]– della via giudiziaria 17
  21. – incentivo dell’utilizzazione di tecnologie in sintonia con l’ambiente 81
  22. – incompatibilità 61
  23. – iniziativa, in sede federale, del Cantone 27 – deposito del 57
  24. – lavoro 86
  25. – obiettivi sociali 22
  26. – offerta [tab]– completa di formazione 89[tab]– di formazione 90
  27. – ordinamento finanziario del 9 [tab]– controllo delle finanze 10[tab]– garanzia dell’equilibrio finanziario 97[tab]– perequazione finanziaria 100[tab]– risorse finanziarie 98
  28. – organizzazione del tempo libero 91
  29. – parità dei sessi 11 [tab]– promozione della 11
  30. – partecipazione alla formazione della volontà nella Confederazione 3
  31. – prestazioni alle Chiese riconosciute 112
  32. – principi seguiti dal 79
  33. – procedura elettorale al Gran Consiglio 25
  34. – protezione del patrimonio culturale 91
  35. – protezione dell’ [tab]– ambiente naturale 81[tab]– essere umano 81
  36. – rapporti di servizio [tab]– dei membri delle autorità del 46[tab]– del personale del 46
  37. – rappresentazione del 67
  38. – responsabilità del 48
  39. – ripartizione dei compiti coi Comuni 79
  40. – riserva della legge 50
  41. – sanità 87
  42. – socialità 85
  43. – statuto del Consiglio di Stato 60
  44. – sussidi di formazione 89
  45. – trasporti 83
  46. – uguaglianza giuridica 11
  47. – votazioni popolari obbligatorie 32
  1. – e comunità religiose 10 [tab]– appartenenza a 110[tab]– imposta di culto 112[tab]– indipendenza delle 109[tab]– parrocchie 111[tab]– riconoscimento di diritto pubblico 108– Chiesa cattolica cristiana 108– Chiesa cattolica romana 108– Chiesa evangelica riformata 108[tab]– riscossione dell’imposta di culto 112[tab]– tutela giurisdizionale 113[tab]– uscita da una 110
  1. – acquisto della 5
  2. – cantonale 5
  3. – comunale 5
  4. – conferimento della cittadinanza cantonale 57
  5. – perdita della 5
  1. – adempimento dei compiti affidati al Cantone dalla Confederazione 3
  2. – altri compiti del Consiglio di Stato 67
  3. – attribuzione al Gran Consiglio di ulteriori 57
  4. – autonomia comunale 105
  5. – compiti [tab]– dei tribunali 71[tab]– delle altre autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia 71[tab]– pubblici 79ss
  6. – compito delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia 70
  7. – cooperazione [tab]– con il Cantone 107[tab]– intercomunale 106
  8. – dei Comuni 102
  9. – delega di [tab]– altri compiti 51[tab]– compiti tra le autorità 49
  10. – dell’amministrazione cantonale assunti a livello regionale 69
  11. – ordinamento finanziario 96ss [tab]– assunzione di nuovi 96[tab]– pianificazione dei 96
  12. – principi operativi dello Stato 39
  13. – principio di legalità 38
  14. – responsabilità [tab]– dei membri delle autorità nei confronti– del Cantone 48– degli altri titolari di compiti pubblici 48[tab]– del personale nei confronti– del Cantone 48– degli altri titolari di compiti pubblici 48
  15. – riserva della legge 50
  16. – statuto delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia 70
  17. – valenza dei diritti fondamentali 20
  1. – elezione di un giudice di pace 75
  1. – riconoscimento [tab]– di diritto pubblico 108[tab]– quali enti di diritto pubblico altre 108
  1. – altre attribuzioni del Consiglio di Stato 67
  2. – altri compiti del Consiglio di Stato 67
  3. – compiti pubblici dei Comuni 102
  4. – garanzia del territorio cantonale 4
  5. – partecipazione alla formazione della volontà nella 3
  6. – risorse finanziarie del Cantone 98
  7. – stato indipendente, membro della 1
  8. – votazioni popolari obbligatorie 32
  1. – eleggibilità al 40
  2. – elezione dei deputati sciaffusani al 24
  3. – funzioni incompatibili 42
  1. – alta vigilanza sul 55
  2. – altre attribuzioni del 67
  3. – altri compiti del 67
  4. – amministra il patrimonio del Cantone 66
  5. – approvazione dei rendiconti del 55
  6. – attività normativa 53
  7. – attività normativa del 65
  8. – attribuzioni finanziarie non di competenza del 56
  9. – Cancelleria dello Stato 69
  10. – competenze finanziarie 66
  11. – composizione del 60
  12. – controllo delle finanze 101
  13. – cooperazione intercomunale 106
  14. – coordinamento 63
  15. – delega di [tab]– attribuzioni decisionali da parte del 70[tab]– compiti tra le autorità 49
  16. – destituzione dei membri del 46
  17. – eleggibilità al 40
  18. – elezione del 24
  19. – funzioni incompatibili 42
  20. – garanzia dell’equilibrio finanziario 97
  21. – incompatibilità dei membri del 61
  22. – indipendenza delle Chiese riconosciute 109
  23. – iniziativa popolare 27
  24. – mandati al 58
  25. – organizzazione dell’amministrazione cantonale 64
  26. – periodo amministrativo 41
  27. – pianificazione 63
  28. – principio di legalità 38
  29. – rappresentazione delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia 71
  30. – regolamento comunale 103
  31. – revoca del 26
  32. – situazioni straordinarie 68
  33. – statuto del 60
  34. – trattati [tab]– intercantonali 65[tab]– internazionali 65
  35. – vigilanza sulle autorità di perseguimento penale 76
  1. – elezione dei deputati sciaffusani al 24
  2. – funzioni incompatibili 42
  1. – cooperazione intercomunale 106
  2. – unione di Comuni in 106
  1. – incompatibilità personali 43
  2. – revisione totale della Costituzione cantonale 116
  1. – adempimento dei doveri che incombono in virtù della 6
  2. – altre attribuzioni del Consiglio di Stato 67
  3. – altri compiti del Consiglio di Stato 67
  4. – attività normativa del [tab]– Consiglio di Stato 65[tab]– Gran Consiglio 53
  5. – autonomia comunale 105
  6. – delega al Gran Consiglio di decisioni amministrative importanti 52
  7. – elezioni da parte del [tab]– Gran Consiglio 57[tab]– Gran Consiglio 73
  8. – fluttuazioni monetarie 49
  9. – impegno ad osservare la 44
  10. – iniziativa popolare 27
  11. – nomine da parte del Gran Consiglio 73
  12. – organizzazione dell’amministrazione cantonale 64
  13. – principio di legalità 38
  14. – revisione [tab]– parziale della 27[tab]– totale della 27
  15. – della 114ss [tab]– parziale 114[tab]– principio della 114[tab]– totale 114
  16. – riserva della legge 50
  17. – trattati [tab]– intercantonali direttamente applicabili e non in sintonia con la 32[tab]– internazionali direttamente applicabili e non in sintonia con la 32
  18. – Tribunale d’appello 78
  19. – votazioni popolari obbligatorie 32
  1. – protezione della 10
  2. – rispetto della 10
  1. – alta vigilanza
  2. – attività normativa del Consiglio di Stato 65 [tab]– sugli altri titolari di compiti pubblici 55[tab]– sul Consiglio di Stato 55[tab]– sull’amministrazione 55[tab]– sulle autorità giudiziarie 55
  3. – attività normativa del Gran Consiglio 53
  4. – composizione del Gran Consiglio 52
  5. – Comuni 102
  6. – cooperazione [tab]– con il Cantone 107[tab]– intercomunale 106
  7. – dei pazienti 87
  8. – delega di attribuzioni decisionali 70
  9. – di farsi [tab]– assistere dinanzi a qualsiasi autorità del Cantone incaricata dell’amministrazione della giustizia 74[tab]– rappresentare dinanzi a qualsiasi autorità del Cantone incaricata dell’amministrazione della giustizia 74
  10. – di regalìa 95
  11. – diritti di partecipazione 36ss [tab]– consultazioni 36[tab]– partiti 37
  12. – eleggibilità 40
  13. – esercizio del potere dello Stato 2
  14. – fondamentali 10ss [tab]– aiuto alle vittime di reati 16[tab]– all’aiuto in situazioni di bisogno 1[tab]– all’istruzione scolastica 15[tab]– di libertà 1– ad un’altra forma di convivenza 12– al matrimonio 12– alla famiglia 12– d’informazione 12– dei mezzi di comunicazione sociale 12– dell’espressione artistica 12– dell’insegnamento 12– dell’istruzione 12– della ricerca 12– di associazione 12– di coalizione 12– di coscienza 12– di credo 12– di domicilio 12– di opinione 12– di riunione 12– economica 12– personale 12– protezione della sfera privata 12[tab]– di petizione 19[tab]– di uguaglianza 11[tab]– dignità umana 10[tab]– garanzia– della via giudiziaria 1– procedurali 18[tab]– protezione– degli adolescenti 14– dei fanciulli 14[tab]– uguaglianza giuridica 11[tab]– valenza dei diritti fondamentali 20
  15. – mediazione del giudice di pace 75
  16. – obiettivi sociali
  17. – pace pubblica 80
  18. – pianificazione del Gran Consiglio 54
  19. – popolari 23ss [tab]– diritto di voto 23[tab]– elezioni 24[tab]– iniziativa popolare 27ss– controprogetto 30[tab]– mozione popolare 31[tab]– revoca 26[tab]– votazioni popolari 32ss– diritto d’urgenza 34– facoltative 33– obbligatorie 32
  20. – principio di legalità 38
  21. – regolamento comunale 103
  22. – responsabilità 48
  23. – revisione totale della Costituzione cantonale 116
  24. – riconoscimento di [tab]– Chiese 108[tab]– comunità religiose 108
  25. – riserva della legge 50
  26. – sicurezza pubblica 80
  27. – Stato di 1
  28. – statuto [tab]– dei membri del Gran Consiglio 59[tab]– del Gran Consiglio 52[tab]– nel Gran Consiglio 62
  29. – Tribunale d’appello 78
  30. – tribunali [tab]– compito 71[tab]– diritto procedurale 72[tab]– statuto 71
  1. – principio della 8
  1. – disposizioni sulle 116
  1. – al [tab]– Consiglio degli Stati 40[tab]– Consiglio di Stato 40[tab]– Gran Consiglio 40[tab]– Tribunale cantonale 40[tab]– Tribunale d’appello 40
  1. – altre [tab]– attribuzioni 57[tab]– elezioni cantonali si svolgono secondo il sistema maggioritario 25
  2. – altri compiti 57
  3. – da parte del Gran Consiglio 73
  4. – dei deputati sciaffusani al Consiglio [tab]– degli Stati 24[tab]– nazionale 24
  5. – del [tab]– Consiglio di Stato 24[tab]– Gran Consiglio 24
  6. – obbligo di partecipare alle 23
  7. – procedura elettorale 25
  8. – revoca del [tab]– Consiglio di Stato 26[tab]– Gran Consiglio 26
  1. – delle [tab]– elezioni 37a[tab]– votazioni 37a[tab]– dei partiti 37a
  1. – autorità di perseguimento penale 76
  2. – elezione di un giudice di pace 75
  3. – giudici istruttori necessari 76
  4. – specializzati 72
  5. – Tribunale cantonale 77
  1. – dell’equilibrio finanziario 97
  2. – della via giudiziaria 17
  1. – alta vigilanza del 55
  2. – altre attribuzioni del 57
  3. – attività normativa del 53
  4. – attribuzioni finanziarie del 56
  5. – bilancio di previsione 66
  6. – collegamento con il 69
  7. – comuni [tab]– aggregazione 104[tab]– divisione 104[tab]– riclassificazione 104
  8. – conferimento di mandati al Consiglio di Stato 58
  9. – conto di Stato 66
  10. – controllo delle finanze 101
  11. – controprogetto 30
  12. – delega di compiti tra le autorità 49
  13. – direzione dell’amministrazione 64
  14. – diritto d’urgenza 34
  15. – disegni di modifiche [tab]– costituzionali 65[tab]– di decreti 65[tab]– di leggi 65
  16. – eleggibilità al 40
  17. – elezione [tab]– dei giudici istruttori 76[tab]– del 24, 25
  18. – elezioni 73
  19. – esame dell’efficacia del 55
  20. – funzioni incompatibili 42
  21. – garanzia della via giudiziaria 17
  22. – incompatibili [tab]– di funzioni 42[tab]– personali 43
  23. – iniziative popolari [tab]– pronuncia sulla validità delle 28[tab]– trattazione delle 28
  24. – mozione popolare 31
  25. – nomine 73
  26. – organizzazione dei tribunali 72
  27. – periodo amministrativo 41
  28. – pianificazione del 54
  29. – principio di legalità 38
  30. – provvedimenti per assicurare l’equilibrio finanziario 97
  31. – pubblicità, informazione 47
  32. – rapporti di servizio 46
  33. – rappresentazione delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia nei loro rapporti con il 71
  34. – revisione totale della costituzione 116
  35. – revoca del 26
  36. – riconoscimento quali enti di diritto pubblico di altre comunità religiose 108
  37. – situazioni straordinarie 68
  38. – statuto [tab]– del 52[tab]– dei membri del 59[tab]– del Consiglio di Stato 60[tab]– del Consiglio di Stato nel 62
  39. – votazioni popolari [tab]– facoltative 33[tab]– obbligatorie 32
  1. – di culto 112
  2. – fissazione delle 56
  3. – modifica dell’aliquota 33
  4. – principi della tassazione 99
  5. – riscossione delle Chiese di 112
  6. – risorse finanziarie del Cantone 98
  1. – aiuto alle vittime di reati 16
  1. – controprogetto 30
  2. – deposito, in sede federale, di un’iniziativa del Cantone 57
  3. – iniziativa [tab]– popolare 27ss[tab]– privata 22
  4. – obiettivi sociali 22
  5. – principio della Socialità 85
  1. – dei reati 76
  2. – diritto a un’istruzione 15
  3. – gratuità dell’ 15
  4. – libertà dell’ 12
  1. – assunzione di compiti da parte del Cantone 79
  2. – limiti dei diritti fondamentali 21
  3. – operato statale 7
  1. – acquisto della cittadinanza [tab]– cantonale 5[tab]– comunale 5
  2. – adempimento dei [tab]– compiti comunali 102[tab]– doveri 6
  3. – alta vigilanza 55
  4. – astensione obbligatoria 45
  5. – attività normativa del Consiglio di Stato 65
  6. – autonomia comunale 105
  7. – autorità di perseguimento penale 76
  8. – cantonali 53
  9. – collaborazione tra il Cantone e i Comuni [tab]– Cantone 79[tab]– i Comuni 79
  10. – compiti dell’amministrazione cantonale 69
  11. – compito delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia 71
  12. – conferimento la cittadinanza cantonale 57
  13. – consultazioni 36
  14. – controversie amministrative 67
  15. – cooperazione intercomunale 106
  16. – delega di [tab]– attribuzioni decisionali 70[tab]– compiti tra le autorità 49[tab]– decisioni amministrative importanti 52
  17. – diritti [tab]– d’informazione necessari all’esercizio dell’alta vigilanza 55[tab]– dei pazienti 87[tab]– di regalìa 95
  18. – diritto d’urgenza 34
  19. – eleggibilità [tab]– a membro di altre autorità 40[tab]– al– Consiglio degli Stati 40– Consiglio di Stato 40– Gran Consiglio 40– Tribunale cantonale 40– Tribunale d’appello 40
  20. – elezioni da parte del Gran Consiglio 57, 73
  21. – esclusione dal diritto di voto 23
  22. – garanzia della via giudiziaria 17
  23. – impegno di osservare la 44
  24. – iniziativa popolare 27
  25. – limiti dei diritti fondamentali 21
  26. – nomine da parte del Gran Consiglio 73
  27. – organizzazione dell’amministrazione cantonale 64
  28. – perdita della cittadinanza [tab]– cantonale 5[tab]– comunale 5
  29. – perequazione finanziaria 100
  30. – pianificazioni 54
  31. – poteri investigativi necessari all’esercizio dell’alta vigilanza 55
  32. – prestazioni del Cantone alle Chiese riconosciute 112
  33. – pubblicazione della Costituzione 123
  34. – pubblicità [tab]– dei dibattiti del Gran Consiglio 47[tab]– delle udienze dei tribunali 47
  35. – rapporti di servizio 46
  36. – responsabilità 48
  37. – richiesta di revoca del [tab]– Consiglio di Stato 26[tab]– Gran Consiglio 26
  38. – ricorso a privati 51
  39. – ripartizione dei compiti tra [tab]– Cantone 79[tab]– i Comuni 79
  40. – riserva della 50
  41. – statuto [tab]– dei membri del Gran Consiglio 59[tab]– delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia 71
  42. – struttura delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia 72
  43. – Tribunale [tab]– cantonale 77[tab]– d’appello 78
  44. – uguaglianza dinanzi alla 11
  45. – vigilanza, da parte del Consiglio di Stato, sui Comuni 67
  46. – votazione popolare [tab]– facoltativa 33[tab]– obbligatorie 32
  1. – diritti 12 [tab]– a un’altra forma di convivenza 12[tab]– al matrimonio 12[tab]– alla famiglia 12[tab]– libertà d’informazione 12[tab]– libertà dei mezzi di comunicazione sociale 12[tab]– libertà dell’espressione artistica libertà 12[tab]– libertà dell’insegnamento 12[tab]– libertà dell’istruzione 12[tab]– libertà della ricerca 12[tab]– libertà di associazione 12[tab]– libertà di coalizione 12[tab]– libertà di coscienza 12[tab]– libertà di credo 12[tab]– libertà di domicilio 12[tab]– libertà di opinione 12[tab]– libertà di riunione 12[tab]– libertà economica 12[tab]– personale 12[tab]– proprietà 12[tab]– protezione della sfera privata 12
  1. – procedura elettorale 25
  2. – sistema maggioritario 25
  1. – condizioni di nomina per il personale [tab]– dell’amministrazione cantonale 40[tab]– delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia 40
  2. – da parte del Tribunale [tab]– cantonale 73[tab]– d’appello 73
  3. – del responsabile del controllo delle finanze 101
  1. – del Consiglio di Stato 65
  2. – del Tribunale d’appello 78
  3. – delega del Consiglio di Stato di attribuzioni decisionali 70
  4. – in caso di urgenza 65
  5. – situazioni straordinarie 68
  1. – mantenimento dell’ 67
  2. – minacciano all’ 68
  3. – situazioni straordinarie 68
  1. – dei Comuni 103
  2. – del tempo libero 92
  3. – dell’amministrazione cantonale 64, 69
  4. – di diritto pubblico 48
  5. – giudiziaria 72
  6. – responsabilità per danni 48
  7. – riserva della legge 50
  1. – e sicurezza pubbliche 80
  2. – elezione del giudice di 75
  3. – mediazione 75
  1. – dei membri [tab]– del Consiglio di Stato 26[tab]– del Gran Consiglio 26[tab]– delle autorità comunali 26[tab]– delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia 26
  2. – revoca del [tab]– Consiglio di Stato 26[tab]– Gran Consiglio 26
  1. – altre attribuzioni del Gran Consiglio 57
  2. – altri compiti del Gran Consiglio 57
  3. – diritto di 19
  1. – attività normativa del [tab]– Consiglio di Stato 65[tab]– Gran Consiglio 53
  2. – delega di compiti tra le autorità 49
  3. – diritto d’urgenza 34
  4. – iniziativa popolare 27
  5. – potere dello Stato 2
  6. – statuto del Gran Consiglio 52
  7. – trattati [tab]– intercantonali 65[tab]– internazionali 65
  8. – trattazione delle iniziative popolari 29
  9. – votazioni – popolari– facoltative 33[tab]– obbligatorie 32[tab]– su– parti di progetti 35– varianti 35
  1. – controprogetto contrapposto a iniziativa elaborata 30
  2. – diritti di partecipazione 36
  3. – forma dell’iniziativa popolare 27
  4. – revisione totale della Costituzione cantonale 116
  5. – trattazione delle iniziative popolari 29
  6. – votazioni su parti di 35
  1. – forma dell’iniziativa popolare 27
  1. – elezione del Gran Consiglio 25
  2. – sistema proporzionale 25
  1. – garanzia della 12
  1. – decisione circa il lancio di un 57
  2. – diritto d’urgenza 34
  3. – riuscita formale del 33
  4. – varianti 35
  1. – auto responsabilità individuale 88
  2. – dei membri delle autorità nei confronti [tab]– degli altri titolari di compiti pubblici 48[tab]– del Cantone 48
  3. – del personale delle autorità nei confronti [tab]– degli altri titolari di compiti pubblici 48[tab]– del Cantone 48
  4. – di [tab]– Cantone per danni causati illecitamente dai suoi organi nell’esercizio delle loro attività ufficiali 48[tab]– Comuni per danni causati illecitamente dai loro organi nell’esercizio delle loro attività ufficiali 48[tab]– organizzazioni di diritto pubblico per danni causati illecitamente dai loro organi nell’esercizio delle loro attività ufficiali 48
  5. – di ognuno 6
  6. – individuale 22
  7. – senso di responsabilità 88
  8. – verso [tab]– l’ambiente 6, 88[tab]– la collettività 6
  1. – revisione [tab]– parziale della 116[tab]– totale della 115
  2. – principio 114
  1. – con mandato pubblico 15
  2. – dell’obbligo 86
  3. – diritto all’istruzione scolastica 15
  4. – gratuità dell’istruzione 15
  5. – pubbliche 15
  1. – garanzia della via giudiziaria 17
  2. – iniziativa del Cantone in sede federale 27, 57
  1. – eleggibilità del [tab]– Consiglio degli Stati 40[tab]– Consiglio di Stato 40[tab]– Gran Consiglio 40[tab]– Tribunale cantonale 40[tab]– Tribunale d’appello 40
  2. – integrità sessuale 16
  3. – promozione della parità dei 11
  1. – proporzionale 25
  2. – maggioritario 25
  1. – allestimento del conto di 66
  2. – alta vigilanza sugli organi cantonali dello Stato 52
  3. – approvazione del conto di 56
  4. – buona fede 7
  5. – forma dello 1
  6. – ordinamento fondamentale democratico dello 2
  7. – prestazioni dello 22
  8. – principi operativi degli organi dello 39
  9. – protezione contro l’arbitrarietà dello 7
  1. – assetto del 82
  2. – del Cantone di Sciaffusa 4
  3. – occupazione razionale del 82
  4. – votazioni popolari obbligatorie 32
  1. – delle [tab]– elezioni 37a[tab]– votazioni 37a
  2. – dei partiti 37a
  1. – approvazione dei rendiconti del Tribunale d’appello 55
  2. – cantonale 77
  3. – compito dei 71
  4. – d’appello 78
  5. – decisioni delle giurisdizioni ecclesiastiche supreme possono essere impugnate 113
  6. – eleggibilità al Tribunale [tab]– cantonale 40[tab]– d’appello 40
  7. – elezione dei membri [tab]– dei 73[tab]– supplenti dei 73
  8. – esame dei rendiconti del Tribunale d’appello 55
  9. – garanzia della via giudiziaria 17
  10. – mediazione 75
  11. – organizzazione [tab]– delle cancellerie dei 72[tab]– particolareggiata dei tribunali 72
  12. – pubblicità delle udienze dei tribunali 47
  13. – statuto [tab]– dei 71[tab]– dei membri del Gran Consiglio nei confronti dei tribunali 59
  14. – tutela giurisdizionale 113
  1. – principi della tassazione 99
  2. – uguaglianza giuridica dinanzi alla legge 11
  1. – alta vigilanza del Gran Consiglio 52 [tab]– sugli altri titolari di compiti pubblici 55[tab]– sul Consiglio di Stato 55[tab]– sull’amministrazione 55[tab]– sulle autorità giudiziarie 55
  2. – costituzione di organi comuni di vigilanza 107
  3. – ricorso a privati 51
  4. – su [tab]– altre autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia loro subordinate 71[tab]– autorità di perseguimento penale con funzioni non primariamente giudiziali 76[tab]– tribunali 71
  5. – sui Comuni 67
  6. – sulle parrocchie 111
  1. – controprogetto 30
  2. – diritto d’urgenza 34
  3. – obbligo di partecipare alle 23
  4. – su [tab]– parti di progetti 35[tab]– varianti 35
  5. – votazioni popolari 32ss [tab]– facoltative 33[tab]– obbligatorie 32