ad art. 52 cpv. 5
Gli articoli 6 bis e 6 ter della Costituzione del 1° marzo 1885 a tutela dei siti di Lavaux e della Venoge rimangono in vigore fintanto che non siano trasposti in norme legali in applicazione dell’articolo 52 capoverso 5 della presente Costituzione.
ad art. 64 cpv. 1
L’assicurazione cantonale maternità deve entrare in vigore il più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione.
ad titolo VI
La legislazione di applicazione del titolo VI Comuni e distretti dev’essere emanata entro due anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.
3bis.
La legislazione di applicazione richiesta dall’articolo 129 dev’essere emanata il più tardi alla scadenza del termine che l’articolo 130 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale prevede per l’adattamento delle disposizioni cantonali in materia civile e penale.
ad art. 151 cpv. 2
Un premio sarà assegnato ai Comuni che si aggregheranno nei dieci anni successivi alla promulgazione della legge.
ad art. 158
Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato proporrà una nuova suddivisione amministrativa del Cantone in vista della riduzione del numero dei distretti, tenendo conto dei bisogni della popolazione e delle agevolazioni di comunicazione. Il numero dei distretti sarà di otto a dodici.
ad art. 165
Fintanto che la nuova legge sulle finanze non sarà entrata in vigore, rimangono applicabili i capoversi dal 2 al 4 dell’articolo 48 della Costituzione del 1° marzo 1885.
7.
…
ad art. 13 e 14 della Costituzione del 1° marzo 1885
Lo statuto e i diritti delle borse pubbliche con obblighi in materia di culto della Chiesa evangelica riformata e della Chiesa cattolica nei Comuni di Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélémy, Villars-le-Terroir e Malapalud, come anche i diritti e le consuetudini riconosciuti ai cattolici nei detti Comuni, continuano ad essere garantiti, conformemente a quanto prevedevano gli articoli 13 capoverso 5 e 14 della Costituzione del 1° marzo 1885, fintanto che non saranno modificati dalla legge.
ad art. 81 della Costituzione del 1° marzo 1885
Sono fatti salvi, sotto l’arbitrato del Consiglio di Stato, i diritti consuetudinari dei patriziati, fondati sull’articolo 81 della Costituzione del 1° marzo 1885. Le persone toccate dall’abrogazione di tale articolo sono informate mediante pubblicazione ufficiale.