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Costituzione
del Cantone di Vaud

Traduzione1

del 14 aprile 2003 (Stato 18 giugno 2023)2

Per favorire il pieno sviluppo di ognuno in una società armoniosa

che rispetti il Creato come culla delle generazioni future,

sia aperta al mondo e vi si senta unita,

commisuri la sua forza alla cura che dedica al più debole dei suoi membri,

e concepisca lo Stato come espressione della sua volontà,

il Popolo del Cantone di Vaud si è dato la presente Costituzione:

Titolo I Disposizioni e principi generali

Cantone
di Vaud

Art. 1

Il Cantone di Vaud è una repubblica democratica fondata sulla libertà, sulla responsabilità, sulla solidarietà e sulla giustizia.

Il Popolo è sovrano. Il suffragio universale è l’unica fonte, diretta o indiretta, del potere.

Il Cantone di Vaud è uno Stato della Confederazione Svizzera.

Esso ha tutte le competenze, eccettuate quelle che la Costituzione federale attribuisce alla Confederazione.

È composto di Comuni e suddiviso in distretti.

Stemma

Art. 2

Lo stemma del Cantone consiste in uno scudo bianco e verde con il motto «Liberté et Patrie» («Libertà e Patria»).

Lo scudo del Cantone di Vaud è: troncato, di colore argento nella partizione 1 caricata con le parole «Liberté e Patrie», disposte su tre righe e scritte in lettere d’oro con bordo nero, e di colore verde nella partizione 2.

Lingua ufficiale

Art. 3

La lingua ufficiale del Cantone è il francese.

Capitale

Art. 4

La capitale del Cantone è Losanna.

Collaborazioni
e relazioni esterne

Art. 5

Il Cantone collabora con la Confederazione, con gli altri Cantoni, con le regioni vicine e con gli altri Stati o le loro popolazioni. È aperto all’Europa e al mondo.

Lo Stato partecipa alla creazione d’istituzioni intercantonali o internazionali nel rispetto degli interessi delle comunità locali e regionali; promuove le collaborazioni intercomunali.

Scopi e principi

Art. 6

Lo Stato ha gli scopi seguenti:

  1. il bene comune e la coesione cantonale;
  2. l’integrazione armoniosa di ognuno nel corpo sociale;
  3. la preservazione delle basi fisiche della vita e la conservazione duratura delle risorse naturali;
  4. la salvaguardia degli interessi delle generazioni future;
  5. 3 la protezione del clima e della biodiversità nonché la lotta contro il riscaldamento climatico e le perturbazioni che ne derivano.

Nelle sue attività, lo Stato:

  1. protegge la dignità, i diritti e le libertà individuali;
  2. garantisce l’ordine pubblico;
  3. fa prevalere la giustizia e la pace e sostiene gli sforzi per la prevenzione dei conflitti;
  4. riconosce la famiglia come cellula fondamentale della società;
  5. provvede a un’equilibrata rappresentanza d’ambo i sessi in seno alle autorità;
  6. 4 tiene conto della crisi ambientale.

Principi
dell’attività
dello Stato di diritto

Art. 7

Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

L’attività dello Stato è scevra di arbitrarietà ed è nell’interesse pubblico; è inoltre proporzionata allo scopo prefissato. Essa si esercita conformemente alle norme della buona fede e con trasparenza.

Qualsiasi attività dello Stato rispetta il diritto di rango superiore.

Responsabilità individuale

Art. 8

Ogni persona fisica o giuridica è responsabile di se stessa e assume responsabilità verso gli altri.

Essa contribuisce al buon andamento della collettività in cui vive e assume la sua parte di responsabilità per garantire alle generazioni future di avere anch’esse la possibilità di decidere autonomamente del loro destino.

Assume altresì la sua parte di responsabilità nell’impiego appropriato dei fondi pubblici e dei servizi finanziati con essi.

Titolo II Diritti fondamentali

Dignità umana

Art. 9

La dignità umana è rispettata e protetta.

Uguaglianza

Art. 10

Tutti gli esseri umani sono uguali dinanzi alla legge.

Nessuno dev’essere discriminato a causa segnatamente dell’origine, del sesso, dell’età, della lingua, della sua situazione sociale, del suo stato civile, del suo modo di vita, del suo patrimonio genetico,
dell’aspetto fisico, della sua disabilità, nonché delle sue convinzioni od opinioni.

Donne e uomini hanno pari diritti. La legge provvede all’uguaglianza di diritto e di fatto, in particolare nei campi della famiglia, della formazione e del lavoro.

Donne e uomini hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Divieto dell’arbitrarietà e protezione della buona fede

Art. 11

Ognuno ha il diritto d’essere trattato dalle autorità in modo non arbitrario e conforme alle norme della buona fede.

Diritto alla vita
e libertà personale

Art. 12

Ogni essere umano ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

Ogni essere umano ha diritto alla libertà personale, segnatamente
all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

La tortura e qualsiasi altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti sono vietati.

Protezione dei fanciulli e dei giovani

Art. 13

Ogni fanciullo e ogni giovane ha diritto d’essere particolarmente protetto nella sua integrità fisica e psichica, e d’essere promosso nel suo sviluppo.

Egli esercita da sé i suoi diritti per quanto sia capace di discernimento; altrimenti, per il tramite di un rappresentante.

Convivenza

Art. 14

Il diritto al matrimonio è garantito.

La libertà di scegliere un’altra forma di convivenza è riconosciuta.

Il diritto di fondare una famiglia è garantito.

Protezione della sfera privata e dei dati personali

Art. 15

Ognuno ha diritto al rispetto e alla protezione della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle relazioni stabilite mediante le telecomunicazioni.

Ognuno ha il diritto d’essere protetto dall’utilizzazione abusiva dei dati che lo concernono. Questo diritto comprende:

  1. la consultazione di tali dati;
  2. la rettifica dei dati inesatti;
  3. la distruzione dei dati inadeguati o inutili.

Libertà di
coscienza
e di credo

Art. 16

La libertà di coscienza e di credo è garantita.

Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione, nonché di formarsi le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

Ognuno ha il diritto di aderire alla comunità di sua scelta e di abbandonarla.

Qualsiasi costrizione, abuso di potere o manipolazione in materia di coscienza e di credo sono vietati.

Libertà di opinione e d’informazione

Art. 17

Le libertà di opinione e d’informazione sono garantite.

Esse comprendono:

  1. il diritto di formare, esprimere e diffondere liberamente la propria opinione, e di astenersi dal farlo;
  2. il diritto di ricevere liberamente informazioni, di procurarsele presso fonti generalmente accessibili e di diffonderle;
  3. il diritto di consultare i documenti ufficiali, per quanto nessun interesse preponderante, pubblico o privato, vi si opponga.

Libertà dell’arte

Art. 18

La libertà dell’arte è garantita.

Libertà della scienza

Art. 19

La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita.

Libertà dei mezzi di comunicazione sociale

Art. 20

La libertà dei mezzi di comunicazione sociale e il segreto redazionale sono garantiti.

Libertà di riunione e di manifestazione

Art. 21

Ognuno ha il diritto di organizzare una riunione o una manifestazione e di parteciparvi. Nessuno può esservi costretto.

La legge o un regolamento comunale può subordinare ad autorizzazione le manifestazioni su suolo pubblico.

Lo Stato e i Comuni possono vietarle o sottoporle a restrizioni se l’ordine pubblico risulti minacciato.

Libertà di associazione

Art. 22

Ognuno ha il diritto di creare un’associazione, di farvi parte e di partecipare alle sue attività.

Nessuno può esservi costretto.

Libertà sindacale

Art. 23

La libertà sindacale è garantita.

Nessuno deve subire pregiudizi a causa della sua appartenenza a un sindacato o a causa della sua attività sindacale.

Nessuno può essere costretto ad aderire a un sindacato.

Lo sciopero e la serrata sono leciti quando si riferiscano ai rapporti di lavoro e siano conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere a una conciliazione.

La legge può limitare questi diritti per assicurare un servizio minimo.

Libertà di domicilio

Art. 24

La libertà di domicilio è garantita.

Garanzia della proprietà

Art. 25

La proprietà è garantita.

In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

Libertà
economica

Art. 26

La libertà economica è garantita.

Essa comprende segnatamente la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica lucrativa privata e il suo libero esercizio.

Garanzie procedurali generali

Art. 27

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi, ognuno ha diritto che la sua causa sia trattata equamente e giudicata in termini ragionevoli.

In qualsivoglia procedimento, le parti hanno il diritto d’essere sentite, di consultare gli atti di causa e di ottenere una decisione motivata e con l’indicazione dei rimedi giuridici.

Chiunque sia sprovvisto di mezzi ha diritto al gratuito patrocinio alle condizioni stabilite dalla legge.

Garanzie nei procedimenti giudiziari

Art. 28

Ogni persona la cui causa debba essere giudicata in un procedimento giudiziario ha diritto che la stessa sia deferita a un tribunale stabilito dalla legge, indipendente e imparziale.

Garanzie penali

Art. 29

Ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato.

Ognuno ha il diritto d’essere informato quanto prima possibile e in modo dettagliato, in una lingua a lui comprensibile, sulle accuse che gli sono rivolte e sui diritti che gli spettano.

Chiunque sia implicato in un procedimento penale ha diritto a un difensore se necessario per tutelare i suoi propri interessi.

Garanzie in caso di privazione della libertà

Art. 30

Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le forme previsti dalla legge.

Chiunque sia privato della libertà ha il diritto d’essere subito informato, in una lingua a lui comprensibile, sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Egli deve poter far valere i suoi diritti. Ha segnatamente il diritto di far informare i suoi congiunti e i terzi che devono essere avvisati.

Chi è posto in stato di arresto dev’essere tradotto entro 24 ore dinanzi a un’autorità giudiziaria. Chi si trova in stato di arresto ha il diritto d’essere giudicato in termini ragionevoli o d’essere messo in libertà.

Chiunque sia privato della libertà senza che un giudice l’abbia ordinato ha ognora il diritto di adire il giudice. Questi decide quanto prima possibile sulla legalità di tale privazione.

Chi ha subito un pregiudizio in seguito a una privazione ingiustificata della libertà ha il diritto di ottenere piena riparazione.

Diritto di petizione

Art. 31

Ognuno ha il diritto, senza che gliene derivino pregiudizi, di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine.

Le autorità esaminano le petizioni loro rivolte. Le autorità legislative ed esecutive sono tenute a rispondere.

Libertà politica

Art. 32

Ognuno è libero di esercitare i diritti politici senza che gliene derivino pregiudizi.

Minimo vitale
e alloggio di emergenza

Art. 33

Ogni persona nel bisogno ha diritto a un alloggio d’emergenza appropriato e ai mezzi indispensabili per condurre un’esistenza conforme alla dignità umana.

Cure essenziali e diritto di morire nella dignità

Art. 34

Ognuno ha diritto alle cure mediche essenziali e all’assistenza necessaria nella sofferenza.

Ognuno ha il diritto di morire nella dignità.

Maternità

Art. 35

Ogni donna ha diritto alla sicurezza materiale prima e dopo il parto.

Educazione
e istruzione

Art. 36

Ogni fanciullo ha diritto a un’istruzione di base sufficiente e, nelle scuole pubbliche, gratuita.

Egli ha diritto a un’educazione e a un’istruzione che promuovano lo sviluppo delle sue potenzialità e la sua integrazione sociale.

La libertà di scelta dell’insegnamento è riconosciuta.

Aiuto alla forma-zione professionale iniziale

Art. 37

Chiunque sia sprovvisto delle risorse personali o familiari necessarie a una formazione professionale iniziale riconosciuta ha diritto di ottenere un aiuto dallo Stato.

Limitazione
dei diritti
fondamentali

Art. 38

Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Le limitazioni gravi devono essere previste da una legge. Sono salvi i casi di pericolo serio, diretto e imminente.

Qualsiasi limitazione dev’essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

Essa dev’essere proporzionata allo scopo prefissato.

L’essenza dei diritti fondamentali è inviolabile.

Titolo III Compiti e responsabilità dello Stato e dei Comuni

Capitolo I. Principi

Servizio pubblico
e delega
di compiti

Art. 39

Lo Stato e i Comuni assicurano il servizio pubblico.

Tenendo conto dell’iniziativa e della responsabilità individuali, essi assumono i compiti affidati loro dalla Costituzione e dalla legge.

Sotto la loro responsabilità, possono delegare certi compiti.

Principio
di diligenza

Art. 40

Lo Stato e i Comuni agiscono con diligenza e conformemente ai principi di uguaglianza, accessibilità, qualità, adattamento e continuità.

Informazione
del pubblico

Art. 41

Lo Stato e i Comuni informano la popolazione sulle loro attività secondo il principio della trasparenza.

Capitolo II. Giustizia, mediazione e sicurezza

Giustizia

Art. 42

Lo Stato assicura a ciascuno una giustizia diligente, indipendente e accessibile.

Mediazione
amministrativa
e privata

Art. 43

Lo Stato istituisce un servizio indipendente di mediazione amministrativa. Il mediatore responsabile è eletto dal Gran Consiglio.

Lo Stato può promuovere la mediazione privata.

Sicurezza e polizia

Art. 44

Nei limiti delle sue competenze, lo Stato ha il monopolio della forza pubblica.

Lo Stato e i Comuni assicurano l’ordine pubblico, nonché la sicurezza delle persone e dei beni.

Capitolo III. Insegnamento e formazione

Insegnamento pubblico

Art. 45

Lo Stato, in collaborazione con i Comuni, organizza e finanzia l’insegnamento pubblico.

L’insegnamento pubblico è apolitico e aconfessionale.

Istruzione
di base

Art. 46

L’istruzione di base è obbligatoria e, nelle scuole pubbliche, gratuita.

Essa promuove lo sviluppo individuale e l’integrazione sociale; prepara alla vita professionale e civica.

Gli obiettivi dell’istruzione di base sono la trasmissione e l’acquisizione di conoscenze; essa comprende anche discipline manuali, fisiche e artistiche.

La scuola assicura, in collaborazione con i genitori, l’educazione dei fanciulli. Coadiuva i genitori nel loro compito educativo.

Insegnamento secondario
e formazione
professionale

Art. 47

Lo Stato organizza un insegnamento secondario superiore e una formazione professionale iniziale.

Insegnamento universitario e ricerca

Art. 48

Lo Stato assicura un insegnamento universitario e un insegnamento di livello terziario.

Esso promuove la ricerca scientifica.

Lo Stato promuove altresì la collaborazione delle cerchie economiche e dei privati con le scuole universitarie e con gli istituti pubblici di ricerca, nel rispetto dell’indipendenza etica e scientifica di questi ultimi.

Educazione
degli adulti

Art. 49

Lo Stato promuove la formazione permanente e la formazione continua.

Esso prende provvedimenti per consentire a ogni adulto di acquisire conoscenze e una formazione professionale iniziale.

Insegnamento privato riconosciuto di utilità pubblica

Art. 50

Lo Stato può sostenere istituti privati che offrano possibilità di formazione complementari alle sue e la cui utilità sia riconosciuta.

Aiuto alla formazione e borse di studio

Art. 51

Lo Stato provvede affinché l’insegnamento pubblico, l’insegnamento privato definito nell’articolo 50 e la formazione professionale siano accessibili a tutti.

Esso attua un sistema di borse di studio e di altri aiuti alla formazione.

Capitolo IV. Patrimonio e ambiente, cultura e sport

Patrimonio e ambiente

Art. 52

Lo Stato conserva, protegge, arricchisce e promuove il patrimonio naturale e il patrimonio culturale.

Lo Stato e i Comuni salvaguardano l’ambiente naturale e ne sorvegliano l’evoluzione.

Essi lottano contro ogni forma di inquinamento nocivo all’essere umano o al suo ambiente.

Lo Stato e i Comuni tutelano la diversità della fauna, della flora e degli ambienti naturali.

La legge definisce le zone e regioni protette.

Protezione di Lavaux

Art. 52a5

La regione di Lavaux, dalla Lutrive a Corsier, è dichiarata sito protetto.

Qualsiasi intervento pregiudizievole alla sua protezione può essere impugnato in sede amministrativa o giudiziaria dalle persone lese e dalle associazioni di protezione della natura o di protezione del patrimonio naturale e culturale.

La legge d’applicazione rispetta rigorosamente il perimetro in vigore, segnatamente mantenendo l’area viticola e il carattere tradizionale dei villaggi e dei casali.

Protezione del clima

Art. 52b6

Nell’espletamento dei loro compiti, lo Stato e i Comuni provvedono alla protezione del clima e lottano contro il riscaldamento climatico e le perturbazioni che ne derivano.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, lo Stato e i Comuni riducono significativamente gli impatti climatici negativi delle loro politiche.

Le casse pensioni di diritto pubblico dello Stato e dei Comuni concorrono anch’esse al raggiungimento di tale obiettivo.

Cultura e creazione artistica

Art. 53

Lo Stato e i Comuni promuovono e sostengono la vita culturale e la creazione artistica.

Essi attuano una politica culturale che promuova l’accesso e la partecipazione alla cultura.

Sport

Art. 54

Lo Stato e i Comuni promuovono la pratica dello sport.

Capitolo V. Assetto territoriale, energia, trasporti e comunicazioni

Assetto territoriale

Art. 55

Lo Stato e i Comuni provvedono a un’occupazione razionale del territorio e a un’utilizzazione parsimoniosa del suolo.

Risorse
naturali
ed energia

Art. 56

Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all’utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell’energia.

Essi provvedono affinché l’approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell’ambiente.

Lo Stato e i Comuni favoriscono l’utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all’energia nucleare.

Trasporti e comunicazioni

Art. 57

Lo Stato attua una politica coordinata dei trasporti e delle comunicazioni.

Lo Stato e i Comuni tengono conto dei bisogni di tutti gli utenti e delle regioni periferiche.

Lo Stato promuove i trasporti collettivi.

Lo Stato agevola l’accesso ai mezzi e alle attrezzature di telecomunicazione.

Capitolo VI. Economia

Politica
economica

Art. 58

Nel rispetto del principio della libertà economica, lo Stato crea condizioni quadro che favoriscano l’impiego, la diversità delle attività e l’equilibrio interregionale.

Esso promuove l’innovazione tecnologica, nonché la creazione e la riconversione di imprese.

Agricoltura
e silvicoltura

Art. 59

Lo Stato prende provvedimenti in favore di un’agricoltura e di una silvicoltura efficienti e rispettose dell’ambiente; tiene conto delle loro molteplici funzioni.

Esso sostiene segnatamente la ricerca, la formazione e la volgarizzazione, nonché la promozione dei prodotti.

Capitolo VII. Politica sociale e sanità pubblica

Protezione
sociale

Art. 60

Lo Stato e i Comuni assicurano ad ogni abitante del Cantone degne condizioni di vita mediante:

  1. la prevenzione dell’esclusione professionale e sociale;
  2. un aiuto sociale per principio non rimborsabile;
  3. provvedimenti di reinserimento.

Integrazione dei disabili

Art. 61

Lo Stato e i Comuni considerano i bisogni specifici dei disabili e delle loro famiglie.

Essi prendono provvedimenti per assicurare ai disabili autonomia, integrazione sociale, scolastica e professionale, partecipazione alla vita della comunità, nonché pieno sviluppo nell’ambito familiare.

Gioventù

Art. 62

Lo Stato e i Comuni tengono conto dei bisogni e degli interessi particolari dei fanciulli e dei giovani favorendone le attività culturali, sportive e ricreative.

Famiglie

Art. 63

Lo Stato stabilisce le prestazioni minime in materia di assegni familiari e provvede affinché ogni famiglia possa fruirne.

In collaborazione con enti privati, lo Stato e i Comuni organizzano un’assistenza prescolastica e parascolastica per i bambini.

Lo Stato organizza la protezione dell’infanzia, della gioventù e delle persone affette da dipendenza.

Scuola a tempo pieno

Art. 63a7

In collaborazione con lo Stato e con enti privati i Comuni organizzano nei locali scolastici o nelle vicinanze, per tutta la durata della scuola dell’obbligo, un’assistenza parascolastica sorvegliata, facoltativa per le famiglie, sotto forma di scuola a tempo pieno.

L’assistenza può essere affidata a organizzazioni private.

Le condizioni di fruizione dell’assistenza parascolastica sono stabilite dai Comuni.

I genitori partecipano al finanziamento dell’assistenza parascolastica.

Assicurazione
maternità e
congedo parentale

Art. 64

In mancanza di un’assicurazione maternità a livello federale, lo Stato instaura un dispositivo cantonale di assicurazione maternità.

Esso promuove il congedo parentale.

Sanità pubblica

Art. 65

Lo Stato coordina e organizza il sistema sanitario.

Per contribuire alla tutela della salute della popolazione, lo Stato e i Comuni:

  1. incoraggiano ciascuno a prendere cura della propria salute;
  2. assicurano a ciascuno un equo accesso a cure di qualità, nonché alle informazioni necessarie alla protezione della propria salute;
  3. favoriscono le cure a domicilio;
  4. 8 assicurano che le persone che a causa dell’età, di un’invalidità oppure di un danno alla salute non possono restare a casa abbiano accesso a centri di accoglienza medico-sociali adeguati alle loro esigenze;
  5. sostengono le istituzioni pubbliche e private attive nell'ambito della prevenzione e delle cure.

Lo Stato e i Comuni prestano particolare attenzione a ogni persona vulnerabile, affetta da dipendenza, disabile o in fin di vita.

Protezione dal fumo passivo

Art. 65a9

Al fine di proteggere l’insieme della popolazione, è vietato fumare nei luoghi pubblici interni o chiusi.

Si tratta segnatamente di:

  1. tutti gli edifici o locali pubblici dipendenti dallo Stato e dai Comuni, nonché di qualsiasi altra istituzione di natura pubblica;
  2. tutti gli edifici o locali aperti al pubblico, segnatamente quelli adibiti ad attività mediche, ospedaliere, paraospedaliere, culturali, ricreative o sportive, nonché ad attività di formazione, di svago, d’incontro o di esposizione;
  3. tutti gli esercizi pubblici ai sensi della legislazione sugli alberghi e sulle mescite di bevande, eccettuata la sistemazione di appositi locali chiusi per fumatori, senza servizio e attrezzati con un sistema di ventilazione adeguato;
  4. i trasporti pubblici e gli altri trasporti professionali di persone;
  5. gli altri luoghi aperti al pubblico quali definiti dalla legge.

La legge determina le sanzioni in caso d’inosservanza del divieto di fumo e disciplina l’esecuzione del presente articolo.

Protezione dei consumatori

Art. 66

Lo Stato prende provvedimenti al fine di informare e proteggere i consumatori.

Alloggio

Art. 67

Lo Stato e i Comuni, a complemento di quanto intrapreso in responsabilità individuale e su iniziativa privata, provvedono affinché ognuno possa disporre di un’abitazione adeguata, a condizioni sopportabili.

Essi promuovono l’offerta di abitazioni a pigione moderata e la creazione di un sistema di aiuto personalizzato all’alloggio.

Lo Stato e i Comuni promuovono l’accesso alla proprietà dell’abitazione.

Capitolo VIII. Integrazione degli stranieri e naturalizzazione

Integrazione
degli stranieri

Art. 68

Lo Stato agevola l’accoglienza degli stranieri.

Lo Stato e i Comuni promuovono l’integrazione degli stranieri nel rispetto reciproco delle identità e nel rispetto dei valori su cui poggia lo Stato di diritto.

Naturalizzazione

Art. 69

Lo Stato e i Comuni agevolano la naturalizzazione degli stranieri.

La procedura è rapida e gratuita.

La legge disciplina la durata di residenza richiesta e la procedura; prevede un’autorità di ricorso.

Capitolo IX. Vita associativa e volontariato

Art. 70

Lo Stato e i Comuni considerano il ruolo della vita associativa e ne riconoscono l’importanza.

Essi possono accordare alle associazioni riconosciute un sostegno per le loro attività d’interesse generale.

Possono delegare loro compiti nell’ambito di contratti di partenariato.

Agevolano il volontariato e la formazione dei volontari.

Capitolo X. Aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo

Art. 71

Lo Stato e i Comuni collaborano, con gli altri poteri pubblici e con le organizzazioni e imprese interessate, all’aiuto umanitario, alla cooperazione allo sviluppo e alla promozione di un commercio equo.

Essi s’impegnano per il rispetto dei diritti dell’essere umano e per una politica di pace.

Capitolo XI. Questioni prospettiche

Art. 72

Al fine di preparare l’avvenire, lo Stato si avvale della consulenza di un organo per le questioni prospettiche.

Capitolo XII. Responsabilità dello Stato e dei Comuni

Art. 73

Lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti o ausiliari causano illecitamente nell’esercizio delle loro funzioni.

La legge stabilisce a quali condizioni essi rispondono anche dei danni che i loro agenti o ausiliari causano lecitamente.

Titolo IV Popolo

Capitolo I. Diritti politici

Corpo elettorale

Art. 7410

Il corpo elettorale si compone dei cittadini svizzeri d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone che abbiano compiuto i 18 anni e non siano sotto curatela generale o mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento.

La legge prevede una procedura semplice che consenta alle persone di cui al capoverso 1 in fine di integrarsi o reintegrarsi nel corpo elettorale qualora dimostrino d’essere capaci di discernimento

Contenuto dei diritti politici

Art. 75

I diritti politici hanno per oggetto la partecipazione alle elezioni e votazioni, l’eleggibilità, nonché la firma delle domande d’iniziativa e di referendum.

Esercizio dei diritti politici

Art. 76

La legge disciplina l’esercizio dei diritti politici.

Essa prevede che i voti in bianco, conteggiati separatamente nelle elezioni e votazioni, siano presi in considerazione per il calcolo della maggioranza assoluta nelle elezioni secondo il sistema maggioritario.

Capitolo II. Elezioni

Art. 77

Il corpo elettorale elegge:

  1. i membri del Gran Consiglio;
  2. i membri del Consiglio di Stato;
  3. i deputati vodesi al Consiglio degli Stati.

I deputati vodesi al Consiglio degli Stati sono eletti contemporaneamente ai consiglieri nazionali e per la stessa durata. La procedura elettorale è la medesima di quella applicabile all’elezione del Consiglio di Stato.

Capitolo III. Iniziativa e referendum popolari

Sezione I Iniziativa popolare

Oggetto
Art. 78

Mediante un’iniziativa popolare si può chiedere:

  1. la revisione totale o parziale della Costituzione;
  2. l’adozione, la modifica o l’abrogazione di una legge;
  3. l’apertura di negoziati per la conclusione, la revisione o la denuncia di un trattato internazionale o intercantonale sottostante a referendum facoltativo o sottoposto a referendum obbligatorio;
  4. l’adozione, la modifica o l’abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum facoltativo.
Forma dell’iniziativa,
firme
Art. 79

L’iniziativa popolare può rivestire la forma di proposta generica o, se non chiede la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato.

Per la sua riuscita formale essa deve raccogliere, entro quattro mesi, almeno 12 000 firme, o 18 000 se chiede la revisione totale della Costituzione.

Validità dell’iniziativa
Art. 8011

Il Consiglio di Stato dichiara valide le iniziative prima dell’inizio della raccolta delle firme. Ne costata la nullità se:

  1. sono contrarie al diritto di rango superiore;
  2. violano l’unità del rango, della forma o della materia.

La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile con ricorso alla Corte costituzionale.

Procedura
Art. 81

La legge disciplina il modo di trattazione dell’iniziativa da parte del Gran Consiglio e la procedura di voto popolare nel caso in cui all’iniziativa sia contrapposto un controprogetto.

Sono fatti salvi gli articoli 173 e 174 sulla revisione della Costituzione.

Termine di
trattazione
Art. 82

L’iniziativa è sottoposta al voto popolare il più tardi due anni dopo il deposito.

Il Gran Consiglio può prorogare di un anno questo termine se si tratta di un’iniziativa generica ch’esso ha approvato o di un’iniziativa elaborata cui ha deciso di contrapporre un controprogetto.

Sezione II Referendum popolare

Referendum obbligatorio
Art. 83

Sono sottoposti obbligatoriamente al corpo elettorale:

  1. le revisioni totali o parziali della Costituzione;
  2. i trattati internazionali o intercantonali che deroghino alla Costituzione o la integrino;
  3. le modifiche del territorio cantonale;
  4. qualsivoglia preavviso, legge o disposizione generale concernente l’utilizzazione, il trasporto o il deposito di energia o materia nucleari.

Sono inoltre sottoposti al voto del corpo elettorale i provvedimenti di risanamento finanziario previsti dall’articolo 165 capoverso 2.

Referendum
facoltativo
Art. 84

Sottostanno a referendum facoltativo:

  1. le leggi e i decreti;
  2. i trattati internazionali e intercantonali che deroghino alla legge o la integrino.

Non sottostanno tuttavia a referendum:

  1. gli oggetti di cui il Gran Consiglio prende atto;
  2. il bilancio di previsione, i crediti aggiuntivi, i prestiti, le spese vincolate e i conti;
  3. le elezioni;
  4. la grazia;
  5. le naturalizzazioni;
  6. i diritti d’iniziativa e di referendum esercitati dal Gran Consiglio in virtù del diritto federale.

Per la sua riuscita formale, la domanda di referendum deve raccogliere almeno 12 000 firme entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto. La legge prevede termini più lunghi per determinati periodi dell’anno in cui la raccolta di firme è più difficile. 12

Capitolo IV. Partecipazione alla vita pubblica

Formazione civica e commissione di giovani

Art. 85

Lo Stato e i Comuni preparano i fanciulli e i giovani all’esercizio dei diritti e doveri civici assicurando loro una formazione civica e promuovendo diverse forme di esperienze partecipative.

Lo Stato istituisce una commissione di giovani.

Partiti e associazioni

Art. 86

I partiti e le associazioni contribuiscono a formare l’opinione e la volontà pubbliche.

Essi sono consultati dallo Stato e dai Comuni sugli oggetti che li concernono.

I partiti badano ad attuare il principio della rappresentanza equilibrata dei due sessi.

Informazione
pubblica

Art. 87

Le autorità cantonali e comunali pubblicano i loro progetti in modo da consentire la discussione pubblica.

Esse informano la popolazione sugli oggetti sottoposti a votazione.

Promozione dell’esercizio dei diritti politici

Art. 88

Lo Stato e i Comuni promuovono e agevolano l’esercizio dei diritti politici.

Titolo V Autorità cantonali

Capitolo I. Disposizioni generali

Divisione dei poteri

Art. 89

Le autorità sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.

Le autorità comprendono:

  1. il potere legislativo;
  2. il potere esecutivo;
  3. il potere giudiziario.

Incompatibilità

Art. 90

Le funzioni di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, di un’autorità giudiziaria, del Pubblico ministero e della Corte dei conti, nonché di mediatore sono incompatibili. La legge può prevedere eccezioni per i membri non permanenti di un’autorità giudiziaria. 13

I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare alcun’altra funzione, ufficiale o lucrativa privata, né essere membri delle Camere federali. Sono eccettuate le funzioni esercitate nell’ambito di una delega.

I pubblici dipendenti dell’amministrazione cantonale non possono essere membri di un’autorità giudiziaria, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

I quadri superiori dell’amministrazione cantonale non possono essere membri del Gran Consiglio.

La legge può prevedere ulteriori incompatibilità.

Capitolo II. Gran Consiglio

Sezione I Principio

Art. 91

Il Gran Consiglio è l’autorità suprema del Cantone, fatti salvi i diritti del Popolo.

Sezione II Composizione

Composizione,
legislatura
Art. 92

Il Gran Consiglio si compone di 150 deputati, eletti per un quinquennio.

Modo di elezione, circondari elettorali e quorum
Art. 93

I membri del Gran Consiglio sono eletti dal corpo elettorale secondo il sistema proporzionale.

I distretti costituiscono i circondari elettorali. I distretti popolosi e quelli comprendenti regioni periferiche poco popolate possono essere suddivisi in più subcircondari; questi ultimi sono raggruppati per la ripartizione dei seggi.

I seggi sono ripartiti tra i circondari proporzionalmente alla loro popolazione residente. Ogni subcircondario dispone di almeno due seggi.

Le liste che hanno raccolto meno del cinque per cento del totale dei suffragi validi emessi nel loro circondario non sono considerate per l’assegnazione dei seggi.

Sezione III Organizzazione e statuto dei membri

Presidenza
Art. 94

Il Gran Consiglio elegge il suo presidente per un anno. Il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.

Sedute
Art. 95

Il Gran Consiglio si riunisce periodicamente in sedute ordinarie.

Esso si riunisce in seduta straordinaria a richiesta di un quinto dei suoi membri o a richiesta del Consiglio di Stato.

Il Gran Consiglio può deliberare validamente soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Pubblicità delle sedute
Art. 96

Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

Il Gran Consiglio può decidere di riunirsi a porte chiuse nei casi previsti dalla legge.

Gruppi parlamentari
Art. 97

I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi.

Servizi del Gran Consiglio
Art. 98

Il Gran Consiglio dispone di propri servizi. Può far capo ai servizi
dell’amministrazione cantonale.

Indipendenza, pubblicazione dei legami con gruppi d’interesse
Art. 99

I membri del Gran Consiglio esercitano liberamente il loro mandato.

Essi rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

Immunità
Art. 100

I membri del Gran Consiglio si esprimono liberamente nel Consiglio medesimo e dinanzi ai suoi organi. Non possono essere perseguiti per le loro dichiarazioni, se non nelle forme previste dalla legge.

Diritti dei deputati
Art. 101

Ogni deputato, ogni gruppo parlamentare ed ogni commissione dispongono dei diritti d’iniziativa, di mozione, di postulato, d’interpellanza, d’interrogazione e di risoluzione.

L’amministrazione fornisce ai deputati tutte le informazioni utili
all’esercizio del loro mandato.

Retribuzione
dei deputati
Art. 102

I deputati hanno diritto a una retribuzione.

Sezione IV Competenze

Legislazione, trattati internazionali e intercantonali
Art. 103

Il Gran Consiglio emana le leggi e i decreti.

Esso approva i trattati internazionali e intercantonali, eccetto quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

Programma
di legislatura
e pianificazione
Art. 104

Il Gran Consiglio prende atto del programma di legislatura del Consiglio di Stato nei due mesi dopo la sua presentazione.

Esso adotta il piano direttore e i piani settoriali cantonali.

Finanze
Art. 105

Il Gran Consiglio prende atto ogni anno della pianificazione finanziaria a medio termine e, simultaneamente, del rapporto sull’indebitamento. In pari tempo, stabilisce su proposta del Consiglio di Stato:

  1. gli importi destinati alle spese di funzionamento e d’investimento;
  2. l’aliquota fiscale cantonale;
  3. il massimale dei nuovi prestiti.

Per altro, il Gran Consiglio adotta su proposta del Consiglio di Stato:

  1. i crediti aggiuntivi;
  2. i crediti d’investimento e il loro ammortamento;
  3. l’acquisto e l’alienazione di beni, per quanto la legge non deleghi questa competenza al Consiglio di Stato.

Il Gran Consiglio approva annualmente i conti dello Stato.

Elezioni
Art. 106

Il Gran Consiglio elegge:

  1. i suoi propri organi;
  2. i giudici del Tribunale cantonale;
  3. i membri della Corte dei conti;
  4. il mediatore amministrativo;
  5. 14 il procuratore generale e i vice procuratori generali;
  6. 15 i membri del Consiglio della magistratura.

Il Gran Consiglio designa inoltre i membri della Commissione per la nomina dei giudici prevista negli articoli 131 e 166.

Alta vigilanza
Art. 107

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sull’attività del Consiglio di Stato, su quella del Consiglio della magistratura, nonché per il tramite di quest’ultimo, sulla gestione del Tribunale cantonale e del Pubblico ministero. È fatta salva l’autonomia della giurisprudenza. 16

Il Gran Consiglio si pronuncia annualmente sulla gestione dello Stato.

Esso può decidere in qualsiasi momento di indagare su un punto particolare dell’attività del Consiglio di Stato.

Partecipazioni
Art. 108

Il Gran Consiglio decide circa la partecipazione dello Stato alle persone giuridiche.

La legge prevede eccezioni. 17

Altre
competenze
Art. 109

Il Gran Consiglio accorda la grazia e l’amnistia.

Esso esercita i diritti d’iniziativa e di referendum che il diritto federale accorda ai Cantoni.

Partecipa agli organismi interparlamentari di sua scelta.

Forma degli atti
Art. 110

Il Gran Consiglio esercita le sue competenze mediante:

  1. leggi, per le norme generali e astratte di durata indeterminata;
  2. decreti, per gli altri atti; sono eccettuate le decisioni di procedura interna.

Il Gran Consiglio può anche esprimere la sua opinione mediante risoluzioni.

Iniziativa, proposta e elaborazione degli atti
Art. 111

Hanno diritto d’iniziativa i membri, i gruppi e le commissioni del Gran Consiglio, nonché il Consiglio di Stato. Sono salve le disposizioni sull’iniziativa popolare.

Gli atti la cui emanazione è di competenza del Gran Consiglio possono essere elaborati dal Consiglio di Stato o dal Gran Consiglio medesimo.

I membri del Gran Consiglio e quelli del Consiglio di Stato possono fare proposte relative a un oggetto in deliberazione.

Capitolo III. Consiglio di Stato

Sezione I Principio

Art. 112

Il Consiglio di Stato è l’autorità esecutiva suprema del Cantone.

Sezione II Composizione

Composizione,
durata della carica
Art. 113

Il Consiglio di Stato si compone di sette membri eletti per un quinquennio.

I seggi divenuti vacanti sono assegnati entro 90 giorni, se nei sei mesi seguenti non ha luogo il rinnovo integrale del Consiglio di Stato. 18

Modo di elezione
Art. 114

I membri del Consiglio di Stato sono eletti dal corpo elettorale contemporaneamente ai membri del Gran Consiglio.

L’elezione si svolge secondo il sistema maggioritario a due turni.

Presidenza
Art. 115

Il Consiglio di Stato designa per la durata della legislatura il suo presidente, il quale assicura coerenza all’operato governativo.

Sezione III Organizzazione

Collegialità
e autonomia
Art. 116

Il Consiglio di Stato è un’autorità collegiale.

Esso si organizza liberamente nei limiti fissati dalla legge.

Sistema
dipartimentale
e direzione dell’amministrazione
Art. 117

Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

Il presidente del Consiglio di Stato dispone dell’amministrazione generale, coordina l’attività dei dipartimenti e vigila sul loro buon funzionamento.

Conferenza degli affari federali
Art. 118

Il Consiglio di Stato e la deputazione vodese alle Camere federali – o una delegazione di quest’ultima – costituiscono, secondo le modalità stabilite dalla legge, una commissione permanente per lo scambio d’informazioni relative agli affari federali, denominata «Conferenza degli affari federali».

Sezione IV Competenze

Programma
di legislatura
Art. 119

Nei quattro anni dopo la sua entrata in funzione, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma di legislatura in cui sono definiti gli obiettivi governativi e i mezzi per conseguirli, nonché il calendario previsto.

Tutti i membri del Consiglio di Stato sono vincolati al contenuto di questo programma.

Il Consiglio di Stato può modificare il programma di legislatura nel corso della legislatura medesima; presenta le modifiche al Gran Consiglio, il quale ne prende atto.

All’inizio di ogni anno, il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio sullo stato di attuazione del programma di legislatura.

Competenze
in materia legislativa
Art. 120

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio i progetti sui quali questo è chiamato a deliberare. Riferisce sulle iniziative popolari e su quelle dei membri del Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato emana norme di diritto, per quanto la Costituzione o la legge lo autorizzino a farlo. Emana le disposizioni necessarie all’applicazione delle leggi e dei decreti.

Relazioni
esterne
Art. 121

Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone.

Esso può concludere autonomamente trattati intercantonali o internazionali se una legge o un trattato approvato dal Gran Consiglio lo preveda.

Il Consiglio di Stato può concludere contratti amministrativi con la Confederazione o con gli altri Cantoni.

Finanze
Art. 122

Il Consiglio di Stato prepara il progetto del bilancio di previsione e presenta i conti.

Esso decide circa le spese, nonché circa gli acquisti e le alienazioni di beni demaniali nei limiti stabiliti dalla legge.

Competenze amministrative
Art. 123

Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale.

Sicurezza e
ordine pubblici
Art. 124

Il Consiglio di Stato risponde della sicurezza e dell’ordine pubblici.

Clausola generale di polizia
e situazioni
straordinarie
Art. 125

Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere tutti i provvedimenti necessari per far fronte a gravi minacce o ad altre situazioni di emergenza.

La legge disciplina la procedura di ratifica da parte del Gran Consiglio.

Sezione V ...

Art. 125a19

Capitolo IV. Tribunali e Pubblico ministero20

Sezione I Principi generali

Indipendenza
e imparzialità
Art. 126

L’indipendenza dei tribunali e del Pubblico ministero è garantita. 21

I giudici e i magistrati del Pubblico ministero esercitano le funzioni giudiziarie in modo indipendente e imparziale. 22

Oltre alla funzione giudiziaria, essi non possono esercitare un’attività tale da turbare la loro indipendenza o da creare un’apparenza di parzialità. Sono fatte salve le norme relative alla composizione dei tribunali paritetici.

Organizzazione giudiziaria, divieto delle giurisdizioni d’eccezione
Art. 12723

La legge determina il numero, l’organizzazione e le competenze dei tribunali e del Pubblico ministero.

Non possono essere istituite giurisdizioni d’eccezione, indipendentemente dalla loro denominazione.

Celerità e qualità della giustizia
Art. 128

Il Gran Consiglio accorda alle autorità giudiziarie e al Pubblico ministero mezzi sufficienti per garantire la celerità e la qualità della giustizia. 24

Doppio grado di giurisdizione
Art. 129

Qualsiasi decisione giudiziaria in materia civile o penale può essere impugnata in secondo grado a livello cantonale.

La legge provvede affinché a livello cantonale non vi siano più di due gradi giurisdizionali competenti a decidere nel merito delle controversie.

Alta vigilanza
Art. 129a25

Fatta salva l’autonomia giudiziaria, il Tribunale cantonale e il Pubblico ministero sono sottoposti all’alta vigilanza del Gran Consiglio.

L’alta vigilanza è esercitata per il tramite del Consiglio della magistratura.

Sezione II Tribunale cantonale

Principio
Art. 130

Il Tribunale cantonale è l’autorità giudiziaria suprema del Cantone.

Composizione, elezione dei giudici
Art. 131

I giudici e i giudici supplenti del Tribunale cantonale sono eletti dal Gran Consiglio, su preavviso del Consiglio della magistratura e di una commissione di nomina. 26

La commissione di nomina è designata dal Gran Consiglio. È composta di deputati. 27

La scelta dei candidati al Tribunale cantonale si fonda essenzialmente sulla loro formazione giuridica e sulla loro esperienza. Il Gran Consiglio bada inoltre affinché sia assicurata un’equa rappresentanza delle diverse sensibilità politiche.

La legge disciplina la designazione dei giudici assessori della Corte di diritto amministrativo e pubblico e della Co rte delle assicurazioni so ciali del Tribunale cantonale. 28

I giudici e i giudici supplenti del Tribunale cantonale sono eletti per un quinquennio a contare dal 1° gennaio del terzo anno che segue il rinnovo del Gran Consiglio. 29

Organizzazione
e autonomia
Art. 132

Il Tribunale cantonale è autonomo in materia di organizzazione, amministrazione e finanze nei limiti del bilancio di previsione adottato dal Gran Consiglio.

Ogni anno, per il tramite del Consiglio di Stato, il Tribunale cantonale sottopone al Gran Consiglio il suo bilancio di previsione e i suoi conti. 30

Competenze
Art. 133

In qualità di autorità giudiziaria, il Tribunale cantonale giudica:

  1. in primo grado, le cause che la legge include nelle sue competenze;
  2. in secondo grado, le altre cause, eccetto quelle che la legge affida espressamente a un’altra autorità.

In qualità di autorità amministrativa, il Tribunale cantonale:

  1. dirige e sorveglia l’ordine giudiziario;
  2. designa gli altri magistrati e il personale dell’ordine giudiziario.
Opinioni
dissidenti
Art. 134

I giudici del Tribunale cantonale possono esprimere pareri di minoranza nelle sentenze e decisioni.

Art. 13531

Sezione III Corte costituzionale

Art. 136

La Corte costituzionale è una sezione del Tribunale cantonale.

La Corte costituzionale:

  1. controlla, su richiesta depositata entro 20 giorni dalla loro pubblicazione, la conformità delle norme cantonali con il diritto di rango superiore; la legge definisce la legittimazione attiva;
  2. giudica, su ricorso e in ultima istanza cantonale, le controversie relative all’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale;
  3. risolve i conflitti di competenza tra autorità.

Le sue decisioni sono pubblicate.

Sezione IV Pubblico ministero

Competenze
Art. 136a

Il Pubblico ministero è l’autorità incaricata di svolgere l’istruttoria e di sostenere l’accusa.

Esso fruisce di totale indipendenza nell’espletamento dei suoi compiti legali.

Organizzazione e autonomia
Art. 136b

Il Pubblico ministero è autonomo in materia di organizzazione, amministrazione e finanze nei limiti del bilancio di previsione adottato dal Gran Consiglio.

Ogni anno, per il tramite del Consiglio di Stato, il Pubblico ministero sottopone al Gran Consiglio il suo bilancio di previsione e i suoi conti.

Elezione del procuratore generale e dei vice procuratori generali
Art. 136c

L’articolo 131 si applica per analogia all’elezione del procuratore generale e dei vice procuratori generali.

Sezione V Consiglio della magistratura

Consiglio della magistratura
Art. 136d

Il Consiglio della magistratura esercita la vigilanza sul Tribunale cantonale e sul Pubblico ministero nonché sui suoi magistrati, nel rispetto della loro indipendenza giudiziaria e della loro autonomia.

Il Consiglio della magistratura riferisce al Gran Consiglio sulla sua attività.

Per il resto la legge stabilisce la sua composizione, la sua organizzazione e le sue competenze.

La legge può conferire funzioni del Consiglio della magistratura a un’autorità intercantonale.

Titolo VI Comuni e distretti

Capitolo I. Comuni

Sezione I Disposizioni generali

Definizione
e garanzie
Art. 137

I Comuni sono enti pubblici con personalità giuridica.

La loro esistenza e il loro territorio sono garantiti nei limiti della Costituzione.

Compiti
Art. 138

Oltre ai compiti loro propri che adempiono volontariamente, i Comuni assumono i compiti attribuiti loro dalla Costituzione o dalla legge. Essi si adoperano per il benessere dei loro abitanti e per la preservazione di condizioni di vita durature.

Lo Stato affida ai Comuni i compiti ch’essi sono in grado di eseguire meglio dello Stato medesimo.

Autonomia comunale
Art. 139

I Comuni dispongono di autonomia, in particolare per quanto concerne:

  1. la gestione del demanio pubblico e del patrimonio comunale;
  2. l’amministrazione comunale;
  3. la determinazione, la riscossione e la destinazione delle tasse e imposte comunali;
  4. l’assetto locale del territorio;
  5. l’ordine pubblico;
  6. le relazioni intercomunali.
Vigilanza
dello Stato
Art. 140

I Comuni sottostanno alla vigilanza dello Stato, il quale si assicura che le loro attività siano conformi alla legge.

Sezione II Organizzazione politica

Sottosezione I:In genere
Autorità
Art. 141

Ogni Comune ha un’autorità deliberante, il Consiglio comunale o il Consiglio generale, e un’autorità esecutiva, il Municipio.

La legge determina a quali condizioni un Comune può dotarsi di un Consiglio comunale o di un Consiglio generale.

Diritti
politici
Art. 142

Fanno parte del corpo elettorale comunale, se hanno compiuto i 18 anni e non sono sotto curatela generale o mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento:32

  1. gli Svizzeri d’ambo i sessi domiciliati nel Comune;
  2. gli stranieri d’ambo i sessi domiciliati nel Comune autorizzati a risiedere in Svizzera da almeno dieci anni e domiciliati nel Cantone da almeno tre.

I diritti politici hanno per oggetto la partecipazione alle elezioni e votazioni, l’eleggibilità e la firma delle domande d’iniziativa e, nei Comuni dove vi è un Consiglio comunale, di referendum.

La legge precisa le modalità d’esercizio di questi diritti. Sono applicabili gli articoli 74 capoverso 2 e 76 capoverso 2.

Incompatibilità
Art. 143

Nessuno può essere contemporaneamente membro dell’autorità deliberante e dell’autorità esecutiva di un Comune.

I pubblici dipendenti superiori dell’amministrazione comunale non possono far parte del Consiglio comunale.

Il regolamento comunale può limitare il cumulo di un mandato esecutivo comunale con mandati cantonali o federali.

Sottosezione II:Consiglio comunale o Consiglio generale
Composizione
e organizzazione del Consiglio comunale
Art. 144

I membri del Consiglio comunale sono eletti dal corpo elettorale per un quinquennio.

Essi sono eletti di norma secondo il sistema proporzionale; si applica il quorum previsto dall’articolo 93 capoverso 4.

Nei Comuni con meno di 3000 abitanti il regolamento comunale può prevedere che l’elezione si svolga secondo il sistema maggioritario. 33

Composizione del Consiglio generale
Art. 145

Tutti i membri del corpo elettorale possono far parte del Consiglio generale, eccetto i membri del Municipio.

Competenze
Art. 146

Il Consiglio comunale o il Consiglio generale:

  1. emana i regolamenti;
  2. adotta il decreto sull’imposizione fiscale e il bilancio di previsione, e autorizza le spese straordinarie e i prestiti;
  3. si pronuncia sulle collaborazioni intercomunali;
  4. decide circa i progetti di acquisto o alienazione di beni fondiari;
  5. controlla la gestione;
  6. approva i conti.

La legge può conferirgli altre competenze.

Il Consiglio comunale o il Consiglio generale può, mediante mozione, obbligare il Municipio a presentargli uno studio o un progetto. Può impartirgli un termine a tal fine.

Referendum
e iniziativa
popolari
Art. 147

Il corpo elettorale dispone del diritto d’iniziativa e, nei Comuni in cui vi è un Consiglio comunale, del diritto di referendum.

La legge definisce l’esercizio di questi diritti e gli oggetti esclusi dal diritto di referendum o d’iniziativa.

Sottosezione III: Municipio
Composizione
e durata del mandato
Art. 148

Il Municipio è composto di almeno tre membri, fra cui il sindaco in veste di presidente. Essi sono eletti per un quinquennio.

Elezione e revoca
Art. 149

I membri del Municipio sono eletti direttamente dal corpo elettorale secondo il sistema maggioritario a due turni.

Il sindaco, scelto fra i membri del Municipio, è eletto dal corpo elettorale secondo lo stesso sistema, il più tardi un mese dopo l’elezione del Municipio. La sua elezione può essere tacita.

La legge prevede i casi e la procedura di revoca dei membri del Municipio.

Organizzazione
Art. 150

Il Municipio è un’autorità collegiale. Si organizza liberamente.

Esso ha tutte le competenze comunali, eccetto quelle che la Costituzione o la legge attribuisce all’autorità deliberante.

Il sindaco presiede il Municipio, coordina l’attività dei municipali e dispone dell’amministrazione comunale. La legge determina le sue altre funzioni.

Sezione III Aggregazione di Comuni

Principi
Art. 151

Lo Stato promuove e favorisce le aggregazioni di Comuni.

A tal fine, la legge prevede incentivi, segnatamente finanziari.

Lo Stato agevola il processo di aggregazione; non riscuote tasse né emolumenti a tal titolo.

Qualsiasi aggregazione richiede il consenso del corpo elettorale di ciascun Comune coinvolto. Le votazioni nei diversi Comuni si svolgono simultaneamente.

In deroga agli articoli 144 e 148, in caso di aggregazione di Comuni, la durata dei mandati dei membri del Consiglio comunale e dei Municipi dei Comuni coinvolti può essere prolungata senza elezione fino all’entrata in vigore dell’aggregazione medesima, se questa ha luogo entro sei mesi dal termine di tali mandati. 34

Diritto d’iniziativa e procedura
Art. 152

Alle condizioni stabilite dalla legge, l’autorità deliberante o il Municipio, o una parte del corpo elettorale mediante iniziativa, può proporre un’aggregazione con uno o più altri Comuni o una modifica del territorio comunale.

Aggregazione proposta da una federazione di Comuni o da un’agglomerazione
Art. 153

Una federazione di Comuni o un’agglomerazione può proporre l’aggregazione dei Comuni membri.

Aggregazione proposta dallo Stato
Art. 154

Se ve ne è il bisogno e alle condizioni previste dalla legge, lo Stato può chiedere al corpo elettorale di ciascun Comune considerato di pronunciarsi sul principio dell’aggregazione di due o più Comuni o sul principio di una modifica del loro territorio.

Capitolo II. Collaborazioni intercomunali, federazioni
e agglomerazioni

Collaborazioni intercomunali

Art. 155

Lo Stato promuove le collaborazioni tra Comuni, in particolare le federazioni.

I Comuni possono delegare uno o più dei loro compiti a federazioni, ad agglomerazioni o ad altri tipi di organizzazioni intercomunali; essi fanno in modo di scegliere la forma più appropriata.

La legge può imporre una collaborazione quando sia necessaria per l’adempimento di certi compiti o per un’equa ripartizione degli oneri tra Comuni.

La legge definisce l’organizzazione, il finanziamento e il controllo democratico delle diverse forme di collaborazione intercomunale.

Federazioni

Art. 156

La federazione di Comuni è un ente di diritto pubblico composto di Comuni, di norma contigui. Ha personalità giuridica.

La federazione è dotata di un’autorità deliberante e di un’autorità esecutiva. L’autorità deliberante è eletta dai legislativi dei Comuni membri; l’autorità esecutiva, dall’autorità deliberante.

La federazione gestisce autonomamente i compiti che i Comuni membri le delegano. Questi compiti sono finanziati con contributi comunali.

Un Comune può far parte di una sola federazione, fermo restando ch’esso può nondimeno partecipare ad altre forme di collaborazione.

Agglomerazioni

Art. 157

L’agglomerazione è un ente di diritto pubblico composto di Comuni urbani contigui e comprendente una città quale nucleo centrale. Ha personalità giuridica.

La legge definisce l’organizzazione, il finanziamento e il controllo democratico dell’agglomerazione, analogicamente alle norme applicabili alle federazioni.

Capitolo III. Distretti

Definizione, numero e funzioni

Art. 158

Il territorio del Cantone è suddiviso in distretti. La legge ne stabilisce il numero e determina l’appartenenza di ciascun Comune a uno di essi.

I distretti sono entità amministrative e giudiziarie dove si esercitano di norma compiti decentralizzati dello Stato e sono assicurati i servizi pubblici di prossimità.

I distretti costituiscono i circondari elettorali.

Prefetto

Art. 159

A capo di ogni distretto vi è un prefetto, nominato dal Consiglio di Stato.

La legge ne definisce i compiti.

Modifiche territoriali

Art. 160

Per decisione del proprio corpo elettorale, ogni Comune può domandare di essere incluso in un altro distretto, purché limitrofo.

La legge disciplina la relativa procedura.

Titolo VII Ordinamento finanziario

Capitolo I. Principi generali

Base legale

Art. 161

Ogni spesa deve avere una base legale.

Partecipazioni

Art. 162

Per conseguire i loro scopi, lo Stato e i Comuni possono partecipare a persone giuridiche o istituirne. La legge stabilisce le modalità di controllo di queste persone giuridiche.

Lo Stato e i Comuni provvedono affinché queste persone giuridiche conducano le loro attività in modo da contribuire almeno al rispetto degli impegni della Svizzera nell’ambito della lotta contro il riscaldamento climatico e le perturbazioni che ne derivano. 35

Gli istituti assicurativi creati dallo Stato sono gestiti in modo autonomo; i loro capitali rimangono di proprietà degli assicurati.

Gestione finanziaria

Art. 163

La gestione delle finanze dello Stato dev’essere economa ed efficace; essa è volta ad attenuare gli effetti dei cicli economici.

Prima di presentare qualsivoglia disegno di legge o di decreto che comporti nuovi oneri, il Consiglio di Stato si assicura del finanziamento e propone, ove occorra, i necessari provvedimenti fiscali o compensativi.

Procedura
budgetaria

Art. 164

Di regola, il bilancio di funzionamento dello Stato dev’essere equilibrato.

L’approvazione di un bilancio di funzionamento deficitario richiede la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Nel bilancio di funzionamento, gli introiti devono in tutti i casi coprire gli oneri ante ammortamenti.

Risanamento finanziario

Art. 165

Qualora, negli ultimi conti, gli introiti non coprano gli oneri ante ammortamenti, le autorità cantonali prendono senza indugio provvedimenti di risanamento relativamente all’importo del disavanzo.

I provvedimenti che richiedano modifiche di rango legislativo sono sottoposti al voto del corpo elettorale. Per ciascuno di questi provvedimenti, nella votazione la modifica legislativa proposta è contrapposta a un aumento di effetto equivalente dell’aliquota dell’imposta cantonale diretta.

Capitolo II. Vigilanza e controllo delle finanze

Art. 166

Il Cantone di Vaud dispone di più autorità che controllano, in piena indipendenza, l’impiego di tutti i fondi pubblici, segnatamente sotto il profilo della legalità, della conformità, dell’efficacia, dell’economicità e dell’efficienza.

Tra queste autorità figurano segnatamente:

  1. la Corte dei conti, cui è affidata la verifica delle prestazioni,
  2. un organo cui è affidato l’esame della conformità alle norme.

I membri della Corte dei conti sono eletti dal Gran Consiglio.

Capitolo III. Fiscalità e perequazione intercomunale

Fiscalità

Art. 167

Lo Stato e i Comuni riscuotono i contributi previsti dalla legge, ossia:

  1. imposte per l’esecuzione dei loro compiti;
  2. tasse e emolumenti per le loro prestazioni;
  3. tasse d’incentivazione il cui prodotto è integralmente ridistribuito.

L’ordinamento fiscale rispetta i principi di universalità e di parità di trattamento. L’imposta rispetta inoltre il principio della capacità contributiva.

La frode fiscale è perseguita.

La legge compensa gli effetti della progressione a freddo per ogni periodo fiscale.

Imposte comunali e perequazione intercomunale

Art. 168

La legge determina il potere fiscale dei Comuni. L’onere fiscale non deve presentare eccessive divergenze tra i Comuni.

La perequazione finanziaria attenua le disparità di onere fiscale dovute alla diversa capacità contributiva dei Comuni.

Titolo VIII Chiese e comunità religiose

Principi

Art. 169

Lo Stato tiene conto della dimensione spirituale dell’essere umano.

Esso considera il contributo delle Chiese e delle comunità religiose alla coesione sociale e alla trasmissione di valori fondamentali.

Chiese di diritto pubblico

Art. 170

La Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica romana, quali presenti stabilmente nel Cantone, sono riconosciute come istituzioni di diritto pubblico con personalità giuridica.

Lo Stato assicura loro i mezzi necessari per adempiere la loro missione al servizio di tutti nel Cantone.

La legge stabilisce le prestazioni dello Stato e dei Comuni.

Comunità religiose d’interesse pubblico

Art. 171

La Comunità israelitica, quale presente stabilmente nel Cantone, è riconosciuta come istituzione d’interesse pubblico. Lo Stato può riconoscere lo stesso statuto ad altre comunità religiose che ne facciano richiesta; a tal fine, tiene conto della durata della loro presenza e del loro ruolo nel Cantone.

Organizzazione
e autonomia

Art. 172

Ogni Chiesa o comunità religiosa riconosciuta è oggetto di una legge specifica.

Le Chiese e comunità religiose riconosciute fruiscono d’indipendenza spirituale e si organizzano liberamente nel rispetto dell’ordinamento giuridico e della pace confessionale.

Il riconoscimento è subordinato segnatamente al rispetto dei principi democratici e alla trasparenza finanziaria.

Titolo IX Revisione della Costituzione

Revisione totale

Art. 173

La revisione totale può essere chiesta dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare.

La domanda è sottoposta al corpo elettorale, il quale decide se la revisione totale debba avvenire e, in subordine, se essa debba essere affidata al Gran Consiglio o a una Costituente.

Se la revisione è affidata a una Costituente, questa è eletta senza indugio. Si applicano le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio, eccetto quelle sulle incompatibilità e sulla durata del mandato.

Il progetto di nuova Costituzione può comportare varianti. La votazione finale può avvenire soltanto quando il corpo elettorale ha operato la sua scelta riguardo a tutte le varianti.

Se il corpo elettorale respinge il progetto di nuova Costituzione, l’organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. In caso di nuova reiezione popolare, la revisione è considerata non riuscita.

Revisione
parziale

Art. 174

La revisione parziale può essere proposta dal Gran Consiglio o chiesta mediante iniziativa popolare.

Essa può vertere su una sola disposizione costituzionale o su più disposizioni intrinsecamente connesse.

Titolo X Disposizioni transitorie e finali

Entrata
in vigore

Art. 175

La presente Costituzione entra in vigore il 14 aprile 2003.

Abrogazione e ultrattività provvisoria del diritto anteriore

Art. 176

La Costituzione del Cantone di Vaud del 1° marzo 1885 è abrogata.

Sono pure abrogate le disposizioni del diritto anteriore contrarie alle norme direttamente applicabili della presente Costituzione.

Per altro, il diritto anteriore rimane in vigore fintanto che non sia stata emanata la legislazione di applicazione richiesta dalla presente Costituzione.

Emanazione della legislazione di applicazione

Art. 177

La legislazione di applicazione richiesta dalla presente Costituzione sarà emanata senza tardare, ma in ogni caso non oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione.

A tal fine, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un programma legislativo prima del 14 aprile 2003.

Rinnovo delle autorità cantonali e comunali

Art. 178

La legislazione di applicazione richiesta dal rinnovo delle autorità dev’essere emanata entro due anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione. Il rinnovo si svolgerà conformemente alla presente Costituzione:

  1. nella primavera del 2006 per le autorità comunali, con termine della legislatura in corso fissato al 30 giugno 2006;
  2. nella primavera del 2007 per le autorità cantonali, con termine della legislatura in corso fissato al 30 giugno 2007.

L’articolo 115 (presidenza del Consiglio di Stato) è applicabile
dall’inizio della legislatura che segue l’entrata in vigore della presente Costituzione.

Sino all’entrata in vigore della nuova suddivisione territoriale del Cantone (art. 179 n. 5), i circondari elettorali sono quelli designati dagli articoli 45 e 45 a della legge del 16 maggio 1989 sull’esercizio dei diritti politici, nel tenore dell’8 giugno 1997. Ogni distretto dispone di almeno due seggi.

Il mandato dei giudici e dei giudici supplenti del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo è prorogato fino al 31 dicembre 2007. 36

Disposizioni transitorie
particolari

Art. 179
ad art. 52 cpv. 5

Gli articoli 6 bis e 6 ter della Costituzione del 1° marzo 1885 a tutela dei siti di Lavaux e della Venoge rimangono in vigore fintanto che non siano trasposti in norme legali in applicazione dell’articolo 52 capoverso 5 della presente Costituzione.

ad art. 64 cpv. 1

L’assicurazione cantonale maternità deve entrare in vigore il più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione.

ad titolo VI

La legislazione di applicazione del titolo VI Comuni e distretti dev’essere emanata entro due anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

3bis.37

La legislazione di applicazione richiesta dall’articolo 129 dev’essere emanata il più tardi alla scadenza del termine che l’articolo 130 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale prevede per l’adattamento delle disposizioni cantonali in materia civile e penale.

ad art. 151 cpv. 2

Un premio sarà assegnato ai Comuni che si aggregheranno nei dieci anni successivi alla promulgazione della legge.

ad art. 158

Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato proporrà una nuova suddivisione amministrativa del Cantone in vista della riduzione del numero dei distretti, tenendo conto dei bisogni della popolazione e delle agevolazioni di comunicazione. Il numero dei distretti sarà di otto a dodici.

ad art. 165

Fintanto che la nuova legge sulle finanze non sarà entrata in vigore, rimangono applicabili i capoversi dal 2 al 4 dell’articolo 48 della Costituzione del 1° marzo 1885.

7.38 … ad art. 13 e 14 della Costituzione del 1° marzo 1885

Lo statuto e i diritti delle borse pubbliche con obblighi in materia di culto della Chiesa evangelica riformata e della Chiesa cattolica nei Comuni di Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélémy, Villars-le-Terroir e Malapalud, come anche i diritti e le consuetudini riconosciuti ai cattolici nei detti Comuni, continuano ad essere garantiti, conformemente a quanto prevedevano gli articoli 13 capoverso 5 e 14 della Costituzione del 1° marzo 1885, fintanto che non saranno modificati dalla legge.

ad art. 81 della Costituzione del 1° marzo 1885

Sono fatti salvi, sotto l’arbitrato del Consiglio di Stato, i diritti consuetudinari dei patriziati, fondati sull’articolo 81 della Costituzione del 1° marzo 1885. Le persone toccate dall’abrogazione di tale articolo sono informate mediante pubblicazione ufficiale.

Disposizione transitoria della revisione parziale del
25 settembre 2022

Art. 179a39

La durata del mandato dei giudici cantonali e del procuratore generale è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Disposizione transitoria dell’articolo 52b

Art. 179b40

Nell’espletamento dei loro compiti, lo Stato e i Comuni devono raggiungere un bilancio di climatico neutro entro il 2050. A tale scopo elaborano piani d’azione con obiettivi intermedi per il 2030 e il 2040.

Per contribuire a raggiungere un bilancio climatico neutro entro il 2050, le casse pensioni di diritto pubblico dello Stato e dei Comuni adottano ogni cinque anni strategie in materia di investimenti responsabili e rispettosi del clima.

Disposizione transitoria dell’articolo 162 capoverso 1bis

Art. 179c41

Lo Stato e i Comuni provvedono affinché le persone giuridiche ai sensi dell’articolo 162 capoverso 1 elaborino piani d’azione per la riduzione massiccia dei flussi finanziari e degli investimenti che contravvengono agli obiettivi climatici internazionali della Svizzera (disinvestimento in energie fossili), con obiettivi intermedi per il 2030 e il 2040.

Lo Stato e i Comuni provvedono affinché gli importi derivanti dal suddetto disinvestimento siano reinvestiti in attività conformi ai principi sanciti dall’articolo 52 b e che siano al contempo socialmente responsabili.

Iniziative
e referendum

Art. 180

Il diritto anteriore rimane in vigore per le iniziative e i referendum lanciati prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione.

Qualsiasi iniziativa che chieda la revisione parziale della Costituzione del 1° marzo 1885 e che sia stata lanciata prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione sarà trasformata dal Gran Consiglio in progetto di revisione di quest’ultima.

Indice delle materie

I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione

Aggregazioni 151

  1. – consenso del corpo elettorale di ciascun Comune coinvolto 151
  2. – di Comuni 151 ss
  3. – promozione delle aggregazioni di Comuni 151
  4. – proposta d’aggregazione 152, 153, 154
  5. – proposta [tab]– d’aggregazione da parte dello Stato 154[tab]– di un’agglomerazione 153[tab]– di una federazione di Comuni 153

Amministrazione

  1. – amministrazione comunale 150
  2. – autonomia [tab]– comunale 139[tab]– del Tribunale cantonale 132
  3. – direzione dell' 117, 123
  4. – diritti dei deputati 101
  5. – incompatibilità 90, 143
  6. – organizzazione del Tribunale cantonale 132
  7. – servizi dell’ 98

Amnistia

  1. – accordo dell' 109

Arresto

  1. – garanzie in caso di privazione della libertà 30
  2. – stato di 30

Associazione

  1. – libertà di 22
  2. – partiti e 86
  3. – protezione di Lavaux 52a
  4. – sostegno per le attività d’interesse generale delle 70

Autorità

  1. – autorità [tab]– cantonali 89 ss– divisione dei poteri 89– incompatibilità 90– potere– esecutivo 89– giudiziario 89– legislativo 89[tab]– comunali 137 ss– distretti 158 ss
  2. – autorità [tab]– gran Consiglio di Stato 112 ss[tab]– Consiglio 91 ss[tab]– Tribunali 126 ss
  3. – diritto di petizione 31
  4. – divieto dell’arbitrarietà 11
  5. – equilibrata rappresentanza d’ambo i sessi in seno alle 6
  6. – garanzie in caso di privazione della libertà 30
  7. – informazione pubblica 87
  8. – naturalizzazione 69
  9. – protezione della buona fede 11

Bilancio

  1. – di [tab]– funzionamento dello Stato 164[tab]– di previsione 84, 146
  2. – preparazione del progetto di 122
  3. – procedura budgetaria 164
  4. – Tribunale cantonale 132

Cantone

  1. – aliquota fiscale 105
  2. – autorità del 87, 89 ss [tab]– divisione dei poteri 89[tab]– incompatibilità 90[tab]– potere esecutivo 89[tab]– giudiziario 89[tab]– legislativo 89
  3. – autorità [tab]– esecutiva suprema del 112[tab]– giudiziaria suprema del 130[tab]– suprema del 91
  4. – capitale del 4
  5. – Chiese di diritto pubblico 170
  6. – collaborazione con [tab]– gli altri Cantoni 5[tab]– Stati 5[tab]– la Confederazione 5[tab]– le regioni vicine 5
  7. – comunità religiose d’interesse pubblico 171
  8. – corpo elettorale 74
  9. – corpo elettorale comunale 142
  10. – di Vaud 1
  11. – direzione dell’amministrazione del 123
  12. – diritto [tab]– d’iniziativa accordato dal diritto federale 109[tab]– di referendum accordato dal diritto federale 109
  13. – distretti 158
  14. – doppio grado di giurisdizione 129
  15. – incompatibilità 90 [tab]– dipendenti dell’amministrazione 90[tab]– quadri superiori dell’amministrazione 90
  16. – iniziativa popolare 78
  17. – lingua ufficiale del 3
  18. – modifiche del territorio del 83
  19. – piani settoriali 104
  20. – protezione sociale 60
  21. – rappresentazione del 121
  22. – referendum popolare [tab]– facoltativo 84[tab]– obbligatorio 83
  23. – risanamento finanziario 165
  24. – stemma del 2
  25. – trattati intercantonali 78, 83, 84, 103

Chiesa (e) e comunità religiose 169

  1. – contributo alla [tab]– coesione sociale 169[tab]– trasmissione di valori fondamentali 169
  2. – di diritto pubblico 169
  3. – organizzazione delle 172
  4. – riconoscimento di Chiesa [tab]– cattolica romana 169[tab]– evangelica riformata 169

Clima

  1. – bilancio climatico 179b
  2. – partecipazioni 162, 179c
  3. – protezione 52
  4. – scopi e principi dello Stato 6

Commissione (i)

  1. – commissione [tab]– di giovani 85[tab]– di nomina 131[tab]– composizione della 131[tab]– permanente per lo scambio d’informazioni relative agli affari federali 118
  2. – Conferenza degli affari federali 118
  3. – designazione dei membri della Commissione per la nomina dei giudici 106
  4. – diritti delle 101
  5. – diritto d’iniziativa 111

Compito/i

  1. – collaborazioni intercomunali 155 [tab]– federazioni 156
  2. – compiti [tab]– dei Comuni 39 ss, 138[tab]– dello Stato 39 ss
  3. – del prefetto 159
  4. – delega di compiti 39, 70, 155
  5. – educativo 46
  6. – esercizio dei compiti decentralizzati dello Stato 158
  7. – riscossione di imposte per l’esecuzione dei loro 167
  8. – servizio pubblico 39

Comune (i) 137 ss

  1. – aggregazione di Comuni 151 ss
  2. – alloggio 67
  3. – ambiente naturale 52
  4. – assetto territoriale 55
  5. – assistenza [tab]– parascolastica per i bambini 63[tab]– per le famiglie 63a[tab]– prescolastica per i bambini 63
  6. – autonomia comunale 139
  7. – bisogni ed interessi particolari dei [tab]– fanciulli 62[tab]– giovani 62
  8. – collaborazione [tab]– all’aiuto umanitario 71[tab]– alla cooperazione allo sviluppo 71[tab]– promozione di un commercio equo 71
  9. – collaborazioni intercomunali 155 ss [tab]– agglomerazione 157[tab]– collaborazioni tra i 155[tab]– federazione di 156
  10. – compiti dei 138
  11. – composizione del Cantone 1
  12. – corpo elettorale comunale 142
  13. – cultura e creazione artistica 53
  14. – distretti 158 [tab]– modifiche territoriali 160
  15. – diversità [tab]– degli ambienti naturali 52[tab]– della– fauna 52– flora 52
  16. – divieto/restrizioni della libertà di [tab]manifestazione 21[tab]riunione 21
  17. – energia 56
  18. – enti pubblici con personalità giuridica 137
  19. – formazione civica 85
  20. – gioventù 62
  21. – imposte comunali 168
  22. – incompatibilità 143
  23. – informazione [tab]– del pubblico 41[tab]– pubblica 87
  24. – insegnamento pubblico 45
  25. – integrazione dei disabili 61
  26. – naturalizzazione degli stranieri 69
  27. – ordine pubblico 44
  28. – organizzazione 141 [tab]– autorità deliberante– Consiglio comunale 142 ss– Consiglio generale 142 ss[tab]– autorità esecutiva 141– Municipio 148 ss
  29. – partecipazioni 162
  30. – perequazione intercomunale 167 ss
  31. – potere fiscale dei 168
  32. – pratica dello sport 54
  33. – prestazioni dei Comuni a Chiese di diritto pubblico 170
  34. – principio di [tab]– accessibilità 40[tab]– adattamento 40[tab]– continuità 40[tab]– diligenza 40[tab]– qualità 40[tab]– uguaglianza 40
  35. – promozione [tab]– dell’accesso alla proprietà dell’abitazione 67[tab]– dell’integrazione degli stranieri 68[tab]– dell’esercizio dei diritti politici 88
  36. – protezione [tab]– dal fumo passivo 65a[tab]– sociale 60
  37. – responsabilità dei 39 ss 73
  38. – rinnovo delle autorità comunali 178
  39. – riscossione di [tab]– imposte per l’esecuzione compiti 167[tab]– tasse– d’incentivazione il cui prodotto è integralmente ridistribuito 167– e emolumenti per le prestazioni 167
  40. – risorse naturali 56
  41. – sanità pubblica 65
  42. – servizio pubblico 39
  43. – sicurezza [tab]– dei beni 44[tab]– delle persone 44
  44. – trasporti e comunicazioni 57
  45. – vigilanza dello Stato 140
  46. – vita associativa 70

Comunità religiose 169 ss

  1. – autonomia delle 172
  2. – comunità religiose d’interesse pubblico 171
  3. – contributo delle comunità religiose alla [tab]– coesione sociale 169[tab]– trasmissione di valori fondamentali 169
  4. – organizzazione delle 172

Confederazione

  1. – collaborazione del Cantone con la 5
  2. – competenze della 1
  3. – contratti amministrativi con la 121
  4. – Stato della 1

Consiglio degli Stati

  1. – elezione dei deputati vodesi al 77

Consiglio di Stato 112

  1. – alta vigilanza del Gran Consiglio sul 107
  2. – attuazione del programma di legislatura 119
  3. – bilancio di previsione 132
  4. – clausola generale di polizia 125
  5. – collegialità 116
  6. – competenze in materia legislativa 120
  7. – composizione del 113
  8. – conferenza degli affari federali 118
  9. – conti 122, 132
  10. – direzione [tab]– dell’amministrazione cantonale 123[tab]– dipartimentale 117
  11. – diritto d’iniziativa dei membri delle commissioni del 111
  12. – durata della carica del 113
  13. – elezione popolare dei membri del 77
  14. – finanze 105
  15. – gestione 132
  16. – incompatibilità 90
  17. – modo di elezione 114
  18. – nomina del prefetto 159
  19. – ordine pubblico 124
  20. – presidenza del 115
  21. – progetto del bilancio di previsione 122
  22. – programma di legislatura 104, 119
  23. – provvedimenti [tab]– compensativi 163[tab]– fiscali 163
  24. – relazioni esterne 121
  25. – seduta straordinaria del Gran Consiglio 95
  26. – seggi divenuti vacanti 113
  27. – sicurezza 124
  28. – situazioni straordinarie 125
  29. – trattati [tab]– intercantonali 103[tab]– internazionali 103
  30. – validità dell'iniziativa 80

Consiglio della magistratura 136 d

  1. – elezione del 106
  2. – elezioni dei giudici e i giudici supplenti del Tribunale cantonale 131
  3. – alta vigilanza sul 107, 129a

Controllo

  1. – delle finanze 166

Corpo elettorale 74

  1. – aggregazione di Comuni 151
  2. – aggregazione proposta dallo Stato 154
  3. – diritti politici 142
  4. – diritto [tab]– d’iniziativa 147, 152[tab]– di referendum 147
  5. – elezione da parte del Corpo elettorale dei [tab]– deputati vodesi al Consiglio degli Stati 77[tab]– membri del– Consiglio di Stato 77, 93, 114– Gran Consiglio 77
  6. – elezione [tab]– dei membri del Municipio 149[tab]– del Sindaco 149
  7. – modifiche territoriali 160
  8. – referendum obbligatorio 83
  9. – revisione totale della Costituzione 173
  10. – risanamento finanziario 165

Corte

  1. – Costituzionale 80 136
  2. – dei conti 90 106 166
  3. – delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale 131
  4. – di diritto amministrativo e pubblico 131

Costituente

  1. – revisione totale della Costituzione 173

Costituzione

  1. – assunzione dei compiti affidati loro dalla 39
  2. – competenze [tab]– del Cantone 1[tab]– in materia legislativa 120
  3. – compiti attribuiti ai Comuni dalla 138
  4. – disposizioni transitorie e finali 175, 179a–179c
  5. – forma dell'iniziativa popolare 79
  6. – referendum obbligatorio 83
  7. – revisione [tab]– della 173 ss[tab]– parziale della 174
  8. – richiesta di revisione [tab]– parziale 78[tab]– della totale della 78

Dignità umana 9

  1. – alloggio di emergenza 33
  2. – minimo vitale 33
  3. – protezione della 9
  4. – rispetto della 9

Disposizioni transitorie e finali 175

Divisione dei poteri 89

  1. – organizzazione delle autorità 89

Durata

  1. – comunità religiose d’interesse pubblico 171
  2. – deputati vodesi al Consiglio degli Stati 77
  3. – durata [tab]– del mandato dei membri del Municipio 148[tab]– della carica Consiglio di Stato 113
  4. – forma degli atti 110
  5. – naturalizzazione 69
  6. – presidente del Consiglio di Stato 115
  7. – revisione totale della Costituzione 173
  8. – scuola a tempo pieno 63a

Eleggibilità

  1. – diritti politici 75, 142

Elezioni 77 ss

  1. – aggregazione di Comuni 151
  2. – calcolo della maggioranza assoluta nelle 76
  3. – circondari elettorali 93
  4. – dei giudici 131
  5. – diritti politici 75, 142
  6. – diritto di partecipare alle 75
  7. – elezione dei membri del [tab]– Consiglio comunale 144[tab]– Municipio 149
  8. – elezioni da parte del Gran Consiglio 106
  9. – esercizio dei diritti politici 76
  10. – modo di elezione del Consiglio di Stato 114
  11. – referendum facoltativo 84
  12. – revisione totale della Costituzione 173

Espropriazione

  1. – garanzia della proprietà 25
  2. – piena indennità in caso di 25

Finanze

  1. – controllo 166
  2. – gestione 163
  3. – pianificazione 105
  4. – vigilanza 166

Giudice/i

  1. – composizione del Tribunale cantonale 131
  2. – elezione da parte del Gran Consiglio dei 106
  3. – garanzie in caso di privazione della libertà 30
  4. – imparzialità dei 126
  5. – indipendenza dei 126

Garanzia

  1. – del territorio comunale 137
  2. – della proprietà 25
  3. – dell'esistenza comunale 137
  4. – in caso di privazione della libertà 30
  5. – nei procedimenti giudiziari 28
  6. – penali 29
  7. – procedurali generali 27

Gran Consiglio 91 ss

  1. – bilancio di previsione del Tribunale cantonale 132
  2. – celerità 128
  3. – clausola generale di polizia 125
  4. – competenze [tab]– del 103 ss[tab]– in materia legislativa 120
  5. – composizione del 92 ss
  6. – elezione dei [tab]– Giudici del Tribunale cantonale 131[tab]– membri della Corte dei conti 166
  7. – elezione, da parte del corpo elettorale, dei membri del 77, 114
  8. – incompatibilità 94
  9. – iniziativa popolare 78, 81, 82
  10. – mediatore amministrativo 43
  11. – organizzazione del 94 ss
  12. – procedura budgetaria 164
  13. – programma di legislatura 119
  14. – qualità della giustizia 128
  15. – referendum facoltativo 84
  16. – relazioni esterne 121
  17. – revisione [tab]– parziale della Costituzione 173[tab]– totale della Costituzione 173
  18. – situazioni straordinarie 125
  19. – statuto dei membri del 94 ss

Imposta (e)

  1. – autonomia comunale nella [tab]– destinazione delle imposte comunali 139[tab]– determinazione delle imposte comunali 139[tab]– riscossione delle imposte comunali 139
  2. – capacità contributiva
  3. – imposte comunali e perequazione intercomunale 168
  4. – risanamento finanziario 165
  5. – riscossione [tab]– cantonale di 167[tab]– comunale di 167

Indennità

  1. – espropriazione della proprietà 25
  2. – restrizioni della proprietà 25

Iniziativa

  1. – Consiglio di Stato 80 120
  2. – contenuto dei diritti politici 75
  3. – diritti politici 142
  4. – diritto d’iniziativa [tab]– dei gruppi del Gran Consiglio 111[tab]– membri del Gran Consiglio 111[tab]– del Consiglio di Stato 111[tab]– delle commissioni del Gran Consiglio 111
  5. – diritto [tab]– d’iniziativa del corpo elettorale 147[tab]– di referendum facoltativo esercitato dal Gran Consiglio in virtù del diritto federale 84
  6. – esercizio da parte del Gran Consiglio dei diritti d’iniziativa che il diritto federale accorda ai Cantoni 109
  7. – iniziativa [tab]– individuale 39[tab]– privata 67
  8. – iniziativa popolare 78 ss [tab]– costatazione di nullità 80[tab]– dichiarazione di validità 80[tab]– forma 79[tab]– procedura 81[tab]– raccolta delle firme 80[tab]– termine di trattazione 82[tab]– validità 80
  9. – revisione [tab]– parziale della Costituzione 174[tab]– totale della Costituzione 173

Istruzione

  1. – di base 46
  2. – diritto a un’istruzione di base [tab]– gratuita 36[tab]– sufficiente 36
  3. – obbligatoria 46

Interesse generale

  1. – attività d’ 70

Libertà

  1. – d’informazione 17
  2. – dei mezzi di comunicazione sociale 20
  3. – dell’arte 18
  4. – della scienza 19
  5. – di associazione 22
  6. – di coscienza 16
  7. – di credo 16
  8. – di domicilio 24
  9. – di manifestazione 21
  10. – di movimento 12
  11. – di opinione 17
  12. – di riunione 21
  13. – di scegliere un’altra forma di convivenza che il matrimonio 14
  14. – di scelta dell’insegnamento 36
  15. – diritto alla libertà personale 12
  16. – economica 26, 58
  17. – garanzie in caso di privazione della 30
  18. – politica 32
  19. – protezione statale della 6
  20. – repubblica democratica fondata sulla 1
  21. – sindacale 23
  22. – stemma del Cantone di Vaud 2

Lingua

  1. – garanzie in caso di privazione della libertà 30
  2. – garanzie penali 29
  3. – ufficiale 3
  4. – uguaglianza dinanzi alla legge 10

Maggioritario

  1. – elezione dei membri del [tab]– Consiglio– comunale 144– di Stato 114[tab]– Municipio 149
  2. – esercizio dei diritti politici 76
  3. – sistema maggioritario 76, 114, 144, 149

Municipio 148 ss

  1. – aggregazione di Comuni 151
  2. – autorità esecutiva del Comune 141
  3. – competenze del [tab]– Consiglio comunale 146[tab]– generale 146
  4. – composizione del 148
  5. – composizione del Consiglio generale 145
  6. – diritto d’iniziativa del 152
  7. – elezione dei membri del 149
  8. – organizzazione del 150
  9. – revoca dei membri del 149
  10. – sindaco 149

Nomine

  1. – elezione su preavviso di una commissione di nomina 131
  2. – membri della [tab]– Commissione per la nomina dei giudici 106, 131
  3. – nomina del prefetto 159

Ordine pubblico

  1. – autonomia comunale 139
  2. – divieto della libertà di [tab]– manifestazione 21[tab]– riunione 21
  3. – garanzia da parte dello Stato dell' 6
  4. – libertà di [tab]– manifestazione 21[tab]– riunione 21
  5. – polizia 44
  6. – restrizioni della libertà di [tab]– manifestazione 21[tab]– riunione 21
  7. – sicurezza 44

Organizzazione/i

  1. – aiuto umanitario 71
  2. – assistenza parascolastica 63a
  3. – cooperazione allo sviluppo 71
  4. – dei tribunali 127
  5. – del [tab]– Consiglio di Stato 116 ss[tab]– Gran Consiglio 94 ss[tab]– Municipio 150[tab]– Tribunale cantonale 132
  6. – delle [tab]– Collaborazioni intercomunali 155 ss[tab]– Chiese riconosciute 172[tab]– comunità religiose riconosciute 172
  7. – organizzazione politica dei Comuni 141

Pace

  1. – attività dello Stato 6
  2. – del lavoro 23
  3. – pace confessionale 172
  4. – politica di 71

Partiti

  1. – partiti e associazioni 86

Periodo

  1. – periodo fiscale 167

Perequazione finanziaria 168

Petizione

  1. – diritto di 31

Popolo 74 ss

  1. – diritti del 91
  2. – sovranità del 1

Procuratore generale

  1. – disposizione transitoria della revisione parziale del 25 settembre 2022 179a
  2. – elezione del 106, 136c

Progetti

  1. – competenze del Consiglio [tab]– comunale 146[tab]– generale 146
  2. – controprogetto 81, 82
  3. – forma dell’iniziativa popolare 79
  4. – preparazione del progetto di bilancio 122
  5. – presentazione al Gran Consiglio dei 120
  6. – progetto di nuova Costituzione 173
  7. – progetto elaborato 79
  8. – pubblicazione dei 87

Proposta generica

  1. – forma dell’iniziativa popolare 79

Proporzionale

  1. – elezione dei membri del [tab]– Consiglio comunale 144[tab]– Gran Consiglio 93
  2. – sistema proporzionale 93, 144

Proprietà

  1. – garanzia della 25
  2. – partecipazioni 162
  3. – promozione dell’accesso alla 67

Protezione

  1. – dal fumo passivo 65a
  2. – dei fanciulli e dei giovani 13
  3. – del clima 52b
  4. – del clima e della biodiversità 6
  5. – del patrimonio naturale e culturale 52a
  6. – dell’infanzia, della gioventù e delle persone affette da dipendenza 63
  7. – della buona fede 11
  8. – della natura 52a
  9. – della propria salute 65
  10. – della sfera privata e dei dati personali 15
  11. – di diritti fondamentali altrui 38
  12. – di Lavaux 52a
  13. – socile 60

Pubblicità

  1. – delle sedute del Gran Consiglio 96

Pubblico ministero 136 a -136 c

  1. – alta vigilanza sul 107, 129a
  2. – incompatibilità 90
  3. – indipendenza e imparzialità 126
  4. – mezzi del 128
  5. – organizzazione giudiziaria 127

Referendum

  1. – contenuto dei diritti politici 75
  2. – diritti politici 142
  3. – diritto di 147
  4. – esercizio dei diritti di 109
  5. – referendum [tab]– facoltativo 78, 84[tab]– obbligatorio 78[tab]– popolare 83 ss
  6. – termine di 84

Responsabilità

  1. – assunzione della 8
  2. – dei Cantoni 39 ss
  3. – dei Comuni 73 ss
  4. – dello Stato 39 ss, 73 ss
  5. – fondamento del Cantone di Vaud 1
  6. – individuale 8, 39, 67

Revisione della Costituzione 173 ss

  1. – revisione [tab]– parziale 174[tab]– totale 173

Scuola (e)

  1. – a tempo pieno 63a
  2. – dell’obbligo 63a
  3. – educazione 36
  4. – insegnamento universitario 48
  5. – istruzione 36
  6. – istruzione di base 46
  7. – ricerca 48

Sesso

  1. – nessuno dev’essere discriminato a causa del 10
  2. – uguaglianza 10

Sistema

  1. – alloggio 67
  2. – borse di studio 51
  3. – elezione dei membri [tab]– del Municipio 149[tab]– del Consiglio comunale 144[tab]– di Stato 114
  4. – esercizio dei diritti politici 67
  5. – protezione dal fumo passivo 65a
  6. – sanità pubblica 65
  7. – sistema dipartimentale 117
  8. – sistema [tab]– maggioritario 67, 114, 149[tab]– proporzionale 93, 144

Stato

  1. – aggregazione di Comuni 151 ss
  2. – agricoltura 59
  3. – aiuto alla [tab]– formazione 51[tab]– formazione professionale iniziale 37
  4. – aiuto umanitario 71
  5. – alloggio 67
  6. – approvazione dei conti dello 105
  7. – assetto territoriale 55
  8. – assicurazione maternità 64
  9. – associazioni 86
  10. – bilancio di funzionamento dello 164
  11. – borse di studio 51
  12. – chiese di diritto pubblico 170
  13. – collaborazioni intercomunali 155
  14. – commissione di giovani 85
  15. – compiti [tab]– affidati ai Comuni dallo 138[tab]– dello 39 ss
  16. – comunicazioni 57
  17. – comunità religiose d’interesse pubblico 171
  18. – congedo parentale 64
  19. – cooperazione allo sviluppo 71
  20. – creazione artistica 53
  21. – cultura 53
  22. – dimensione spirituale dell’essere umano 169
  23. – diritto è fondamento [tab]– dell’attività dello 7[tab]– limite dell’attività dello 7
  24. – distretti del Cantone 158
  25. – energia 56
  26. – esercizio dei diritti politici 88
  27. – famiglie 63
  28. – formazione [tab]– civica 85[tab]– continua 49[tab]– permanente 49[tab]– professionale iniziale 47
  29. – gestione [tab]– dello 107[tab]– finanziaria dello 163
  30. – gioventù 62
  31. – giustizia [tab]– accessibile 42[tab]– diligente 42[tab]– indipendente 42
  32. – informazione del pubblico 41
  33. – insegnamento [tab]– di livello terziario 48[tab]– universitario 48[tab]– privato 50[tab]– pubblico 45[tab]– secondario superiore 47
  34. – integrazione [tab]– degli stranieri 68[tab]– dei disabili 61
  35. – libertà di [tab]– manifestazione 21[tab]– riunione 21
  36. – mediazione [tab]– amministrativa 43[tab]– privata 43
  37. – naturalizzazione 69
  38. – organizzazione [tab]– dell'insegnamento pubblico 45[tab]– secondario superiore 47[tab]– di una formazione professionale iniziale 47
  39. – partecipazione dello 108, 162
  40. – partiti 86
  41. – patrimonio [tab]– culturale 52[tab]– naturale 52
  42. – politica economica 58
  43. – polizia 44
  44. – pratica dello sport 54
  45. – principio di diligenza 40
  46. – protezione [tab]– dal fumo passivo 65a[tab]– sociale 60
  47. – questioni prospettiche 72
  48. – relazioni esterne 5
  49. – responsabilità dello 39 ss 73
  50. – ricerca 48
  51. – riscossione dei contributi 167
  52. – risorse naturali 56
  53. – sanità pubblica 65
  54. – scopi dello 6
  55. – scuola a tempo pieno 63a
  56. – scurezza 44
  57. – servizio pubblico 39
  58. – silvicoltura 59
  59. – Stato della Confederazione Svizzera 1
  60. – trasporti 57
  61. – vigilanza sui Comuni 140
  62. – volontariato 70

Stemma

  1. – del Cantone 2

Territorio

  1. – aggregazione proposta dallo Stato 154
  2. – assetto territoriale 55
  3. – autonomia comunale 139
  4. – del Cantone 158
  5. – diritto d’iniziativa e procedura 152
  6. – distretti 158
  7. – esistenza del territorio cantonale 137
  8. – modifiche del 83
  9. – referendum obbligatorio 83

Tribunale (i) 126 ss

  1. – alta vigilanza sulla gestione del Tribunale cantonale 107
  2. – Corte costituzionale 136
  3. – divieto dei tribunali d’eccezione 127
  4. – elezione dei giudici del Tribunale cantonale 106
  5. – garanzie nei procedimenti giudiziari 28
  6. – imparzialità dei 126
  7. – indipendenza dei 126
  8. – organizzazione giudiziaria 127
  9. – Tribunale cantonale 130 ss

Uguaglianza

  1. – dinanzi alla legge 10
  2. – principi di 40

Vigilanza

  1. – alta vigilanza [tab]– sull’attività del Consiglio di Stato 107[tab]– sulla gestione del Tribunale cantonale 107
  2. – delle finanze 166
  3. – dello Stato sui Comuni 140 [tab]

Votazioni

  1. – aggregazione di Comuni 151
  2. – diritti politici 142
  3. – diritti politici [tab]– contenuto dei 75
  4. – esercizio dei 76

Voto

  1. – diritti politici [tab]– contenuto dei 75[tab]– esercizio dei 76
  2. – iniziativa popolare 81
  3. – referendum obbligatorio 83
  4. – risanamento finanziario 165