(art. 6, 7, 12, 13, 20 e 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e
art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
Ai cittadini dell’UE e dell’AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, un permesso di dimora UE/AELS o un permesso per frontalieri UE/AELS.
Salvo disposizione contraria del diritto federale, il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS valgono in tutta la Svizzera.
Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell’UE e dell’AELS vale in tutta la Svizzera.
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I cittadini dell’UE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.
In caso di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento, di una durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno, svolto per il tramite di un fornitore di personale a prestito con sede in Svizzera, i cittadini dell’UE e dell’AELS ottengono un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la durata dell’impiego presso l’impresa acquisitrice con sede in Svizzera.