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142.311.23

Ordinanza del DFGP
sull’esercizio dei centri della Confederazione
e degli alloggi presso gli aeroporti

del 4 dicembre 2018 (Stato 26 gennaio 2023)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 24 b capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 1 sull’asilo (LAsi),
visti gli articoli 12 capoverso 2 e 16 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999 2
sull’asilo relativa a questioni procedurali,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai centri della Confederazione di cui al capitolo 2, sezione 2 a LAsi e agli alloggi presso gli aeroporti.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione:le persone che, durante una procedura d’asilo pendente, dopo la concessione di una protezione provvisoria o dopo una decisione di allontanamento passata in giudicato con termine di partenza, dimorano in un centro della Confederazione o in un alloggio all’aeroporto;
  2. famiglia: i coniugi, le famiglie monoparentali, e i loro figli minorenni; sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) n. 604/20133.

Art. 3 Accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti

I centri della Confederazione e gli alloggi presso gli aeroporti sono destinati all’alloggio di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione nonché all’espletamento di procedure di asilo e di allontanamento. Per principio non sono accessibili al pubblico.

Hanno accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti:

  1. gli impiegati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e delle autorità cantonali competenti per l’esecuzione degli allontanamenti;
  2. i collaboratori di terzi cui la SEM ha demandato l’espletamento di determinati compiti presso i centri della Confederazione, in particolare nei settori dell’assistenza, della sicurezza, della tutela giurisdizionale e delle cure mediche di base;
  3. gli insegnanti e le autorità scolastiche e di vigilanza, per garantire l’istruzione scolastica di base;
  4. i collaboratori di autorità e organizzazioni che per l’esecuzione di compiti legali devono aver accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti;
  5. i rappresentanti legali incaricati dagli stessi richiedenti l’asilo e dalle stesse persone bisognose di protezione;
  6. le persone che prestano assistenza spirituale.

Su richiesta la SEM può autorizzare ad altre persone l’accesso ai centri della Confederazione, in particolare a rappresentanti di istituzioni di soccorso. Negli alloggi presso gli aeroporti la SEM decide d’intesa con le autorità aeroportuali. Tiene conto degli interessi e della sfera privata dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione nonché dell’interesse pubblico a un esercizio ordinato.

Art. 44 Perquisizione e ritiro di oggetti

Allo scopo di garantire o ristabilire la sicurezza e l’ordine, tutelare la sfera privata di altre persone o espletare le procedure secondo la legge sull’asilo nei centri della Confederazione o negli alloggi presso gli aeroporti, il personale del fornitore di prestazioni incaricato dalla SEM addetto alla sicurezza è autorizzato, con il loro consenso, a perquisire i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione nonché i loro bagagli.

La perquisizione è finalizzata a mettere al sicuro i seguenti oggetti e documenti:

  1. documenti di viaggio e di legittimazione;
  2. documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura;
  3. armi, accessori di armi e altri oggetti pericolosi;
  4. bevande alcoliche e stupefacenti;
  5. valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19995 sull’asilo.

Il personale di sicurezza può mettere al sicuro gli oggetti di cui al capoverso 1 bis ; rilascia una ricevuta all’interessato. Gli stupefacenti e gli oggetti di cui al capoverso 1 bis lettera c sono immediatamente notificati e consegnati alla polizia.

La SEM mette agli atti i documenti ritirati di cui al capoverso 1 bis lettere a e b.

I valori patrimoniali di cui al capoverso 1 bis lettera e, il cui valore è superiore ai 1000 franchi, sono confiscati contro ricevuta.

All’uscita dai centri della Confederazione o degli alloggi presso gli aeroporti gli oggetti e i documenti ritirati temporaneamente sono restituiti.

La perquisizione di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso.

Il regolamento può contenere altre disposizioni, in particolare concernenti la conservazione di viveri o l’uso di apparecchi elettronici e il loro eventuale ritiro temporaneo in caso di disturbo dell’esercizio.

Art. 5 Alloggio e assistenza

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono alloggiati in camere separate a seconda del sesso. Le famiglie sono alloggiate nella stessa camera.

Le famiglie sono alloggiate in locali che consentono una buona convivenza e tengono conto, nella misura del possibile, del bisogno di sfera privata.

Contestualmente all’alloggio e all’assistenza occorre tenere conto delle particolari esigenze dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, delle persone bisognose di protezione minorenni non accompagnate e di altre persone vulnerabili. I minorenni non accompagnati devono essere alloggiati separatamente dagli adulti.

Per le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato con termine di partenza che dimorano in centro della Confederazione, la SEM può prevedere, nel rispetto dei capoversi 1–3, in particolare un numero più elevato di persone nelle camere nonché un controllo rafforzato delle presenze.

Art. 6 Requisiti per i fornitori di prestazioni di assistenza e sicurezza

La SEM definisce standard qualitativi per i settori dell’assistenza e della sicurezza. Questi standard qualitativi fungono da base per i capitolati d’oneri dei terzi incaricati dalla SEM di svolgere determinati compiti per garantire l’esercizio.

La SEM svolge regolari controlli qualitativi.

Art. 7 Dialogo con attori della società civile

La SEM sostiene con misure organizzative il dialogo dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione con attori della società civile. Le misure che si ripercuotono sul Comune d’ubicazione di un centro della Confederazione sono discusse con tale Comune.

Art. 8 Accesso all’assistenza sanitaria

L’accesso alle cure mediche di base e alle cure dentistiche urgenti è garantito.

Art. 9 Accesso all’istruzione scolastica di base

Il Cantone d’ubicazione organizza l’istruzione scolastica di base per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione in età di scuola dell’obbligo. La SEM lo sostiene nell’attuazione. Può in particolare mettere a disposizione i locali necessari.

Art. 10 Programmi d’occupazione

I programmi d’occupazione strutturano la giornata e facilitano la convivenza nei centri della Confederazione.

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che non soggiacciono all’obbligo di frequentare la scuola possono partecipare ai programmi d’occupazione.

Non può essere fatto valere alcun diritto a partecipare ai programmi d’occupazione. Nelle zone di transito degli aeroporti non sono offerti programmi d’occupazione.

I programmi d’occupazione devono rispondere a un interesse generale locale o regionale del Cantone o del Comune, oppure favorire una migliore convivenza con la popolazione residente. Non devono entrare in concorrenza con il settore privato.

I richiedenti l’asilo o le persone bisognose di protezione possono beneficiare di un contributo di riconoscimento. Alle persone che dimorano in un centro speciale di cui all’articolo 24 a LAsi, il contributo di riconoscimento è corrisposto sotto forma di prestazioni in natura.

La partecipazione dei richiedenti l’asilo o delle persone bisognose di protezione a un programma d’occupazione non deve ostacolare l’espletamento delle fasi procedurali.

La SEM può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione entro i limiti dell’importo annuo massimo previsto a tale scopo e fissato nel preventivo.

Art. 11 Convenzione per un programma d’occupazione

La SEM stipula con il Cantone d’ubicazione, il Comune d’ubicazione o un terzo incaricato una convenzione di prestazioni che disciplina in particolare:

  1. lo scopo concreto del programma d’occupazione e la sua durata;
  2. il contenuto delle prestazioni del Cantone d’ubicazione, del Comune d’ubicazione o del terzo incaricato e il finanziamento integrale o parziale da parte della Confederazione;
  3. il numero massimo di partecipanti;
  4. l’ammontare del contributo di riconoscimento, per giorno o ora e partecipante.

La responsabilità per l’attuazione delle prestazioni convenute secondo il capoverso 1 incombe al fornitore di prestazioni che assicura l’assistenza nei centri. Opera sotto la vigilanza della SEM.

Art. 12 Somma per piccole spese

Durante il soggiorno negli alloggi di cui all’articolo 1, eccettuati i centri speciali di cui all’articolo 24 a LAsi, la SEM può versare ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione una somma per piccole spese. Non sussiste alcun diritto a una somma per piccole spese.

Art. 13 Mezzi di comunicazione

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione hanno accesso a mezzi di comunicazione quali telefono e Internet. Il regolamento interno disciplina in particolare la durata e gli orari dell’utilizzo.

Art. 14 Informazione concernente la consulenza o la rappresentanza legale

Le persone ospitate nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti hanno libero accesso a informazioni concernenti i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 102 f capoverso 2 LAsi e ad altri documenti, in particolare liste di uffici di consulenza giuridica e patrocinatori con i loro indirizzi.

Sezione 2 Centri della Confederazione

Art. 15 Prima accoglienza di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione

I centri della Confederazione nei quali sono espletate le procedure d’asilo, eccettuati i centri speciali di cui all’articolo 24 a LAsi, sono aperti ininterrottamente per assicurare la prima accoglienza dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione.

Art. 16 Diritto di visita nei centri della Confederazione

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l’esistenza di un legame con determinati richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione.

L’orario delle visite è dalle 14.00 alle 20.00 di ogni giorno. La SEM può modificare per ragioni organizzative l’orario delle visite.

I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell’entrata e dell’uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale del fornitore di prestazioni incaricato dalla SEM addetto alla sicurezza può, con il loro consenso, perquisire i visitatori nonché gli oggetti che recano con sé alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e mettere al sicuro questi ultimi fino alla partenza dei visitatori. In caso di diniego del consenso alla perquisizione, se non è possibile escludere una minaccia per la sicurezza e l’ordine viene vietato l’accesso all’edificio. 6

Gli stupefacenti e gli oggetti di cui all’articolo 4 capoverso 1 bis lettera c sono immediatamente notificati e consegnati alla polizia. La perquisizione dei visitatori può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso. 7

I visitatori possono trattenersi unicamente nei locali previsti a tale scopo dal regolamento interno.

Art. 17 Modalità d’uscita

Dopo l’allestimento della scheda dattiloscopica e delle fotografie e se la loro presenza non è richiesta per altri motivi, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono lasciare i centri della Confederazione durante gli orari d’uscita.

Gli orari d’uscita dei centri della Confederazione sono da lunedì a domenica dalle 09.00 alle17.00.

Previa comunicazione al personale addetto all’assistenza, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono lasciare i centri della Confederazione da venerdì alle 09.00 fino a domenica alle 19.00. Questo vale anche per i giorni festivi riconosciuti a partire dalle 09.00 della vigilia. Sono eccettuati i centri speciali di cui all’articolo 24 a LAsi.

In casi individuali, se gravi motivi lo giustificano, la SEM può derogare agli orari d’uscita di cui ai capoversi 2 e 3 e autorizzare orari d’uscita più estesi.

La SEM può convenire con i Comuni di ubicazione dei centri della Confederazione orari d’uscita più estesi.

Sezione 3 Alloggi presso gli aeroporti

Art. 18 Prima accoglienza e assistenza di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione

Gli alloggi presso gli aeroporti sono aperti ininterrottamente per assicurare la prima accoglienza dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione.

Il personale addetto all’assistenza è presente tutti i giorni dalle 07.30 alle 19.30, sempre che vi siano richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione che dimorano nell’alloggio. All’infuori di questi orari è previsto un servizio di picchetto .

Art. 19 Soggiorno nella zona di transito dell’aeroporto e passeggiata all’aperto

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono muoversi liberamente entro gli spazi dell’aeroporto non accessibili al pubblico (zona di transito).

Hanno diritto a una passeggiata quotidiana all’aperto.

Art. 20 Diritto di visita all’aeroporto

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite all’aeroporto previo consenso della SEM. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l’esistenza di un legame con determinati richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione. La SEM decide d’intesa con le autorità aeroportuali. L’accesso alla zona di transito dell’aeroporto è retto dalle prescrizioni delle autorità aeroportuali competenti.

Sezione 4 Obblighi dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione

Art. 21 Rispetto del regolamento interno

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto costituiscono una comunione domestica e soggiacciono al regolamento interno.

Art. 22 Lavori domestici

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici sotto la direzione del personale addetto all’assistenza. Occorre considerare le circostanze individuali delle persone vulnerabili.

Art. 23 Obbligo di presenza

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione devono trattenersi nell’alloggio nei giorni in cui devono tenersi a disposizione per:

  1. il trattamento della loro domanda d’asilo;
  2. il disbrigo di lavori domestici;
  3. il trasferimento in un altro alloggio;
  4. l’esecuzione dell’allontanamento;
  5. un appuntamento dal medico o dal dentista;
  6. un appuntamento con la consulenza giuridica, il rappresentante legale, la consulenza per il ritorno o un colloquio sulla partenza.

Sezione 5 Misure disciplinari e procedure

Art. 24 Condizioni

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano nei centri della Confederazione possono essere sanzionati con misure disciplinari se:

  1. violano gli obblighi di cui alla sezione 4; oppure
  2. minacciano la sicurezza e l’ordine pubblici.

La base per disporre una misura disciplinare è data da una comunicazione scritta di un collaboratore della SEM o del servizio di sicurezza o di assistenza all’autorità disciplinare. La comunicazione deve contenere le generalità della persona in questione, una descrizione dei fatti contestati e la data in cui si sono verificati.

Art. 25 Misure disciplinari

L’autorità disciplinare può ordinare nei confronti di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le seguenti misure disciplinari:

  1. divieto di accedere a determinati locali che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione;
  2. rifiuto dell’uscita;
  3. rifiuto di titoli di trasporto per mezzi di trasporto pubblici;
  4. rifiuto della somma per piccole spese;
  5. esclusione dall’alloggio per al massimo 24 ore;
  6. assegnazione a un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi.

Le misure disciplinari sono limitate nel tempo.

Art. 26 Emanazione delle misure

Le misure disciplinari sono emanate oralmente. Fanno eccezione l’esclusione dall’alloggio per una durata superiore a otto ore e l’assegnazione a un centro speciale di cui all’articolo 24 a LAsi, per le quali è emanata una decisione scritta.

Se è vietata l’uscita per una durata superiore a 24 ore oppure reiteratamente, su richiesta della persona interessata l’autorità disciplinare emana una decisione.

Se è disposta l’esclusione dall’alloggio per una durata superiore a otto ore o se al termine di un’esclusione di durata inferiore l’alloggio è chiuso, è messo a disposizione del richiedente l’asilo o della persona bisognosa di protezione un locale separato.

Se il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione dispone di una rappresentanza legale o di una persona di fiducia, la SEM le informa in merito all’emanazione della misura.

Art. 27 Autorità disciplinare

L’autorità disciplinare è la direzione dell’alloggio. È competente per l’emanazione di misure disciplinari.

Può demandare al servizio di sicurezza o di assistenza dell’alloggio il compito di emanare le misure disciplinari, eccettuate l’esclusione dall’alloggio per una durata superiore a otto ore e l’assegnazione a un centro speciale di cui all’articolo 24 a LAsi.

Il servizio di sicurezza o di assistenza informa regolarmente la direzione dell’alloggio in merito alle misure disciplinari emanate e ai fatti contestati.

Art. 28 Ricorso

Le misure disciplinari emanate oralmente possono essere contestate mediante ricorso disciplinare alla direzione dello Stato maggiore Asilo della SEM. La SEM mette a disposizione un pertinente modulo.

Le decisioni secondo l’articolo 26 capoversi 1, secondo periodo, e 2 possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 29 Procedura e termini per il ricorso disciplinare

Il ricorso disciplinare va depositato entro tre giorni dalla data in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della misura. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Il ricorso disciplinare non ha effetto sospensivo. La misura disciplinare contestata produce effetto fino alla decisione della direzione dello Stato maggiore Asilo della SEM. Se il ricorso disciplinare è manifestamente fondato, lo Stato maggiore Asilo può sospendere l’effetto della misura disciplinare contestata.

La direzione dello Stato maggiore Asilo della SEM decide senza indugio. La decisione, corredata di una breve motivazione, è comunicata per scritto alla persona interessata. Non è impugnabile. È fatto salvo l’articolo 25 a della legge federale del 20 dicembre 1968 8 sulla procedura amministrativa.

Sezione 5a Fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato

Art. 29a

Per scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, su ordine della direzione del centro della Confederazione o dell’alloggio presso l’aeroporto i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono essere temporaneamente trattenuti, se necessario, in un locale appositamente attrezzato, sorvegliato e chiuso all’interno del centro o dell’alloggio, se:9

  1. mettono in serio pericolo altre persone;
  2. mettono in serio pericolo sé stessi; oppure
  3. minacciano di causare gravi danni materiali.

Prima di procedere al fermo di breve durata occorre informare le autorità di polizia competenti e, se del caso, gli altri organi responsabili. Dopo l’avvenuta comunicazione, la persona interessata può essere trattenuta fino all’arrivo dell’autorità di polizia competente o di un altro organo responsabile. Se entro due ore l’autorità di polizia competente o un altro organo responsabile non si presenta, il fermo di breve durata va interrotto.

All’inizio del fermo di breve durata occorre perquisire la persona interessata e ritirarle tutti gli oggetti pericolosi o non indispensabili. Per tutta la durata del fermo di breve durata occorre monitorare il benessere della persona interessata.

È escluso l’ordine di fermo di breve durata nei confronti di bambini e minori che non hanno ancora compiuto 15 anni.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del DFGP del 24 novembre 2007 10 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo è abrogata.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.