La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 1. 3
142.311 — OAsi 1
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 1 sull’asilo (LAsi 2 ),
ordina:
La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 1. 3
Nella presente ordinanza s’intendono per:4
Per l’espletamento delle procedure di asilo e di allontanamento i Cantoni sono raggruppati nelle seguenti regioni:
Se nella procedura d’asilo un termine è calcolato in giorni lavorativi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.
Per determinare se lo Stato di provenienza è sicuro da persecuzioni, sono considerati:
Gli Stati elencati nell’allegato 2 sono considerati sicuri da persecuzioni.
Il richiedente l’asilo è obbligato a consegnare tutti i documenti, in particolare quelli che danno informazioni sulla sua identità, sulla sua provenienza e sull’itinerario seguito oppure consentono di dedurle.
Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro tutti i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento rilasciato all’estero o in una rappresentanza estera e li inoltrano senza indugio nell’originale alla SEM.
Tra gli altri documenti figurano in particolare:
I documenti di cui al capoverso 1 sono messi al sicuro durante la procedura d’asilo e dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d’asilo, fintantoché la persona interessata non dispone di un permesso di dimora o di domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l’articolo 10 capoverso 5 LAsi.
Se a un richiedente l’asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso il fornitore di prestazioni informa il rappresentante legale designato in merito alla notificazione.
Se a un richiedente l’asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al richiedente stesso. La comunicazione della notificazione di una decisione a un procuratore autorizzato dal richiedente è retta dall’articolo 3 a .
La notificazione di una decisione o il recapito di un messaggio sono comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente l’asilo. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 12 a capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 1 LAsi, secondo cui la notificazione o il recapito sono fatti personalmente al richiedente l’asilo.
Le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore sono depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale della regione del Cantone d’ubicazione del centro.
Per la domanda d’asilo di coniugi, partner registrati o famiglie, ciascun richiedente l’asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all’asilo.
Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l’asilo è udito da una persona del medesimo sesso.
Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva.
Dopo il deposito della domanda d’asilo prende inizio l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto. Quest’attività si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rimane nel centro della Confederazione o all’aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età. 21
Nella procedura Dublino l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato si protrae fino al trasferimento del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente oppure fino al raggiungimento della maggiore età e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76 a e 80 a della legge federale del 16 dicembre 2005 22 sugli stranieri e la loro integrazione (LStr I) 23 . 24
Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all’aeroporto, quest’ultima continua a rappresentare gli interessi del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato quale persona di fiducia. 25
Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato, dopo l’attribuzione al Cantone è designato un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata subito, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. 26
Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non risiede più in un centro della Confederazione e non è stato attribuito a un Cantone, la nomina della persona di fiducia è retta dal capoverso 2 quater . La durata dell’attività della persona di fiducia è retta dal capoverso 2 bis per la procedura Dublino e dal capoverso 2 quater per la procedura celere. 27
La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo, del diritto concernente la procedura Dublino e dei diritti dei fanciulli, nonché di esperienza di lavoro con minorenni. Accompagna e sostiene nella procedura d’asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti:28
L’autorità cantonale comunica senza indugio alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 30 o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie. 31
Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.
La SEM non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.
L’emolumento per procedure giusta gli articoli 111 b e 111 c LAsi ammonta a 600 franchi. 36
Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento.
I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell’anticipo dell’emolumento.
Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell ’ ordinanza generale dell’8 settembre 2004 37 sugli emolumenti.
Se uno straniero si annuncia a un’autorità cantonale o federale, questa:
Il richiedente l’asilo deve annunciarsi al centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b al più tardi nel corso del giorno feriale successivo. 40
Le domande d’asilo di persone che si trovano in detenzione o stanno scontando una pena devono essere inoltrate alle autorità cantonali.
I fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera presentano la domanda d’asilo direttamente alle autorità del Cantone di soggiorno dei genitori.
Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l’entrata diretta.
La SEM può parimenti autorizzare l’entrata se:
La SEM può autorizzare l’entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013. 47
L’autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio alla SEM le domande d’asilo presentate in un aeroporto svizzero.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana in un’ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all’aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l’asilo presso l’aeroporto, l’alloggio, le modalità per l’occupazione delle stanze, le passeggiate all’aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone. 49
La SEM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell’infrastruttura presso l’aeroporto.
Nei centri della Confederazione sono espletate le procedure d’asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione.
Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.
Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine oppure se l’esecuzione dell’allontanamento è imminente.
La SEM assegna a un centro speciale i richiedenti l’asilo maggiorenni che alloggiano in un centro della Confederazione e che compromettono notevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare e la sicurezza del centro della Confederazione.
Vi è disturbo considerevole dell’esercizio e della sicurezza del centro della Confederazione in particolare se il richiedente l’asilo:
La SEM informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 capoverso 1 bis LStrI 54 sui motivi dell’assegnazione a un centro speciale.
L’autorità cantonale competente dispone l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio necessari nel quadro del soggiorno in un centro speciale e ne informa senza indugio la SEM.
Il DFGP emana in un’ordinanza disposizioni sull’esercizio dei centri della Confederazione inerenti segnatamente gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata, di soggiorno e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l’asilo e la custodia degli oggetti dei richiedenti l’asilo.
La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo, segnatamente all’interno e all’esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti.
È vietato l’impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce e nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi cui essa ha delegato determinati compiti.
I dati audiovisivi sono registrati su dischi duri conservati in un locale chiuso a chiave e accessibile unicamente alle persone autorizzate.
Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il direttore della SEM o il suo supplente può ordinare un’inchiesta amministrativa.
Nel caso di un’inchiesta penale, le registrazioni sono consegnate fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico.
La videosorveglianza è chiaramente segnalata presso tutte le entrate, principali e secondarie, dell’edificio.
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull’esistenza della videosorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati.
Per verificare l’identità del richiedente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri della Confederazione. 62
Per l’interrogatorio sommario, se necessario è convocato un interprete. Il verbale dell’interrogatorio viene ritradotto al richiedente l’asilo e firmato dai partecipanti. L’interrogatorio sommario può essere sostituito dall’audizione sui motivi d’asilo giusta l’articolo 29 della LAsi.
Durante la fase preparatoria la SEM informa il richiedente l’asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento e gli sottopone una dichiarazione di consenso all’inoltro dei dati medici rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento alle autorità competenti per l’esecuzione.
In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la SEM emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell’accertamento medico di cui all’articolo 26 a capoverso 2 LAsi concernente le misure previste dalla legge federale del 28 settembre 2012 65 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano.
In aggiunta alle fasi procedurali di cui all’articolo 26 capoversi 2 e 4 LAsi, nel quadro della fase preparatoria, durante l’interrogazione secondo l’articolo 26 capoverso 3 LAsi, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito in merito al suo ritorno in uno Stato Dublino che si presume competente per l’esame della sua domanda d’asilo.
Le fasi procedurali successive alla fase preparatoria sono rette per analogia dall’articolo 20 c lettere g e h.
Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Nel suo contesto sono espletate in particolare le seguenti fasi procedurali:
I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti e sul computo di prestazioni speciali dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all’attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.
La SEM attribuisce ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione:
L’attribuzione proporzionale alla popolazione è eseguita in virtù della chiave di riparto di cui all’allegato 3. La chiave è verificata periodicamente dalla SEM e, all’occorrenza, adeguata dal DFGP.
Se nei casi di cui al capoverso 2 lettere c e d è già stata emanata una decisione di prima istanza in materia di asilo e di allontanamento presso un centro della Confederazione, fatto salvo l’articolo 34 i richiedenti l’asilo interessati sono attribuiti al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Lo stesso vale per i richiedenti l’asilo in procedura all’aeroporto nei confronti dei quali, scaduto un soggiorno di 60 giorni, è già stata emanata una decisione di prima istanza sull’asilo e di allontanamento tuttavia non ancora passata in giudicato. La compensazione per il Cantone d’ubicazione è retta dal capoverso 5 lettera d.
In caso di attribuzione di richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata sono operate le seguenti deduzioni dalla quota proporzionale alla popolazione di cui all’allegato 3 concernente le persone da accogliere in procedura ampliata:
Ogni Cantone accoglie almeno il 10 per cento della propria quota parte di persone oggetto di una procedura ampliata conformemente all’allegato 3.
La SEM attribuisce i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza. 71
Un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l’asilo o altre persone.
La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell’esecuzione dell’allontanamento, le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e la cui la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o all’aeroporto oppure la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all’aeroporto. È fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2.
I Cantoni designano l’ufficio presso il quale la persona attribuita o assegnata a un Cantone deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro della Confederazione o l’aeroporto. Il richiedente l’asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.
Il DFGP disciplina i principi materiali e organizzativi per l’approntamento delle decisioni sull’asilo nonché lo scambio di informazioni tra la SEM e i Cantoni. 76
Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, la SEM può chiedere un parere al Cantone. 77
Tutte le persone, a cui il Cantone affida l’approntamento delle decisioni sull’asilo, sottostanno all’obbligo di diligenza e all’obbligo del segreto che vincolano il personale federale. Per le questioni tecniche, essi si attengono alle istruzioni della SEM.
Per l’esame delle domande d’asilo, la SEM può richiedere il parere dell’ACNUR.
Accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti garantiscono l’osservanza dell’articolo 98 della LAsi.
La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/2013 85 . 86
Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo.
Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall’esame risulti che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato.
La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/2003 87 . 88
La ripresa della procedura d’asilo è constatata in una decisione incidentale.
Se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d’asilo.
La SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito conformemente all’articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se:
Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE 91 e alla decisione 2004/191/CE 92 . La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.
Se il richiedente l’asilo è stato attribuito a un Cantone, l’autorità cantonale gli rilascia una carta di soggiorno N; essa ha una durata di validità limitata a un anno ed è rinnovabile. Negli altri casi il richiedente l’asilo riceve una conferma. La carta di soggiorno N e la conferma attestano unicamente il deposito della domanda d’asilo e valgono nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documenti d’identità. Non autorizzano a varcare la frontiera.
Dalla durata di validità della carta di soggiorno N non può essere desunto un diritto di residenza.
La carta di soggiorno N è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
L’allontanamento non è deciso se il richiedente l’asilo:96
Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l’autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione. 103
Nella decisione di allontanamento la SEM designa il Cantone competente per l’esecuzione conformemente all’articolo 46 capoverso 1 bis LAsi.
Se un Cantone di ubicazione non è in grado di esaurire le deduzioni di cui all’articolo 21 capoverso 5, nella decisione di allontanamento la SEM può designare quale Cantone competente un Cantone diverso da quello di ubicazione.
Nei casi di cui al capoverso 2, i Cantoni di una regione possono convenire altre competenze per l’esecuzione dell’allontanamento. Dopo il consenso degli altri Cantoni della regione, il Cantone designato per l’esecuzione dell’allontanamento comunica alla SEM l’entità e la durata della sua competenza.
La Confederazione indennizza al Cantone designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di partenza conformemente agli articoli 54-61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999 106 sull’asilo (OAsi 2), gli corrisponde la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 28 OAsi 2 e l’importo forfettario conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza dell’11 agosto 1999 107 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.
Ai Cantoni designati quali competenti per l’esecuzione dell’allontanamento è concessa la deduzione di cui all’articolo 21 capoverso 5.
Qualora il Cantone di ubicazione risulti eccessivamente sollecitato a causa di un numero costantemente elevato di allontanamenti da eseguire, i Cantoni di una regione possono sostenersi a vicenda; il Cantone di ubicazione rimane tuttavia competente per l’esecuzione degli allontanamenti. Qualora le deduzioni di cui all’articolo 21 capoverso 5 siano cedute ai Cantoni che offrono il loro sostegno, i Cantoni della regione comunicano tempestivamente alla SEM l’entità e la durata della cessione.
L’autorità cantonale comunica alla SEM, entro 14 giorni, l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, la partenza controllata, la constatazione della partenza non controllata o il disciplinamento delle condizioni di residenza.
I Cantoni indirizzano le loro richieste di iscrizione nel sistema di ricerca della polizia direttamente all’Ufficio federale di polizia.
Il soggiorno in Svizzera di rifugiati è regolare se i rifugiati rispettano le disposizioni che si applicano di norma agli stranieri.
Il soggiorno è considerato ininterrotto se, durante gli ultimi due anni, il rifugiato non ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all’estero. Con un’assenza più lunga il soggiorno è considerato ininterrotto solo se motivi cogenti giustificano l’assenza.
L’inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l’articolo 51 capoverso 1 della LAsi avviene soltanto se, in applicazione dell’articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l’articolo 3 della LAsi.
La residenza di una persona, a cui la Svizzera ha garantito l’asilo, è disciplinata dal Cantone al quale la persona è stata assegnata come richiedente l’asilo dopo l’entrata in Svizzera. Se, durante la procedura d’asilo, la SEM ha assegnato la persona a un altro Cantone giusta l’articolo 22 capoverso 2, la competenza spetta a questo Cantone.
… 115
La fine dell’asilo è preminente alla revoca.
Prima dell’esecuzione dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, l’autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione. 117
Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l’articolo 68 capoverso 1 o l’articolo 69 capoverso 2 della LAsi sono attribuite ai Cantoni conformemente all’articolo 21 capoversi 2-6. La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l’asilo. La ripartizione e un’eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall’articolo 22.
Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.
Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.
La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l’articolo 33 LStrI 120 ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capoverso 2. 121
Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvisoria. 122
L’ulteriore dimora dello straniero sino all’esecuzione dell’allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della LAsi.
La decisione generale concernente l’abrogazione della protezione provvisoria è pubblicata nel Foglio federale.
La garanzia del diritto di essere sentito è esercitata di regola in forma scritta.
Con la decisione d’allontanamento, un’eventuale domanda ancora pendente di riconoscimento come rifugiato diventa priva d’oggetto ed è stralciata dai ruoli.
Il tenore della decisione d’allontanamento deve essere conforme all’articolo 45 della LAsi. La SEM stabilisce in particolare il termine per la partenza.
L’espressione «a lungo» significa di norma quindici giorni.
Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provvisoria secondo l’articolo 29 della LAsi, gli viene concesso, invece di un’altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta. 124
Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, all’aeroporto o, dopo l’assegnazione alla procedura ampliata, nei Cantoni, i richiedenti l’asilo hanno il necessario accesso a una consulenza e una rappresentanza legale indipendenti in vista dell’espletamento delle procedure d’asilo.
I fornitori di prestazioni incaricati e i consultori giuridici autorizzati provvedono affinché la consulenza e la rappresentanza legale presentino la qualità necessaria per l’espletamento delle procedure d’asilo.
Se sono stati incaricati più fornitori di prestazioni e autorizzati più consultori giuridici, la qualità della consulenza e della rappresentanza legale deve essere garantita in particolare mediante un coordinamento adeguato.
Durante il soggiorno nei centri della Confederazione o all’aeroporto, i richiedenti l’asilo vengono informati, nel quadro della consulenza secondo l’articolo 102 g LAsi, in merito alle possibilità di presentare una denuncia all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia) rispetto a violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di quest’ultima.
L’informazione comprende in particolare il meccanismo di denuncia all’Agenzia secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896 127 e l’accertamento di possibili violazioni dei diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 128 .
I fornitori di prestazioni incaricati provvedono affinché l’informazione sia adeguata alle esigenze delle persone interessate e avvenga il prima possibile dopo la presentazione della domanda d’asilo.
Durante il soggiorno all’aeroporto, i richiedenti l’asilo hanno accesso alla consulenza sulla procedura d’asilo. Essa comprende segnatamente l’informazione in merito ai diritti e obblighi nella procedura all’aeroporto.
Dalla presentazione della domanda d’asilo e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente.
Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita nella procedura d’asilo.
La rappresentanza legale si protrae sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all’autorizzazione dell’entrata in Svizzera.
La rappresentanza legale si conclude con la comunicazione da parte del rappresentante legale al richiedente l’asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima dopo la notifica della decisione negativa sull’asilo.
Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettere a–g LAsi, la rappresentanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:129
Il richiedente l’asilo che fa valere una violazione dei propri diritti fondamentali dovuta ad azioni od omissioni del personale che partecipa a un intervento dell’Agenzia riceve consulenza e sostegno da parte della rappresentanza legale assegnata presso i centri della Confederazione e l’aeroporto per la presentazione di una denuncia scritta secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896 131 .
La consulenza e il sostegno di cui al capoverso 1 durano fino al momento della definitiva trasmissione della denuncia all’Agenzia.
La SEM comunica al fornitore di prestazioni, senza indugio ma almeno un giorno lavorativo prima dell’avvio della pertinente fase procedurale, le date delle fasi procedurali presso i centri della Confederazione e all’aeroporto cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare.
La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date per le audizioni sui motivi d’asilo nonché per la concessione del diritto di essere sentito nel quadro della procedura celere e della procedura Dublino nei centri della Confederazione almeno due giorni lavorativi prima del loro svolgimento.
Il termine d’inoltro del parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo scade il giorno lavorativo seguente il giorno in cui la bozza è stata consegnata al fornitore di prestazioni, alla medesima ora.
Nella procedura celere e nella procedura all’aeroporto le decisioni della SEM di cui all’articolo 31 a capoversi 1 lettere a e c–f, 3 e 4 LAsi sono considerate decisioni negative sull’asilo ai sensi del capoverso 1.
Se non intende interporre ricorso in quanto privo di possibilità di successo, il rappresentante legale assegnato nei centri della Confederazione e all’aeroporto informa il richiedente l’asilo in merito alle ulteriori possibilità di consulenza e rappresentanza legale.
Prima dell’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, nel quadro del colloquio sulla partenza il rappresentante legale assegnato informa il richiedente l’asilo sul proseguimento della procedura d’asilo e sulle possibilità di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata.
Dopo l’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.
Dopo l’attribuzione al Cantone, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e il sostegno di cui all’articolo 52 b bis . 133
La rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all’aeroporto può eccezionalmente assumere la consulenza e la rappresentanza legale anche nel quadro della procedura ampliata se:
Il fornitore di prestazioni comunica alla SEM, al più tardi al momento dell’uscita dai centri della Confederazione o dall’aeroporto, se la rappresentanza legale assegnata nel centro sarà disponibile anche nella procedura ampliata.
Se rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.
Se non è più competente, il rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto informa immediatamente, previo consenso del richiedente l’asilo, il consultorio giuridico autorizzato del Cantone di attribuzione in merito allo stato della procedura. Previo consenso del richiedente l’asilo la SEM comunica al consultorio giuridico quanto segue:
In mancanza del consenso di cui al capoverso 1, il consultorio giuridico competente può rinunciare alla propria attività se il richiedente l’asilo non gli comunica tempestivamente le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM.
Sono considerate fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione le audizioni complementari sui motivi d’asilo, la concessione del diritto di essere sentiti e la comunicazione di elementi che contribuiscono in modo determinante alla constatazione dei fatti.
La SEM comunica tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata oppure, ai sensi dell’articolo 52 g capoverso 1 lettera a, al consultorio giuridico competente, le date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente. Il fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o il consultorio giuridico competente ne informa senza indugio la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza.
Si considera che queste date sono comunicate tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o del consultorio giuridico competente se la loro comunicazione è effettuata senza indugio, ma almeno dieci giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’audizione o della concessione del diritto di essere sentiti oralmente.
La SEM decide su richiesta in merito all’autorizzazione e designa i consultori giuridici competenti per il Cantone d’attribuzione.
Un consultorio giuridico può essere autorizzato se garantisce l’adempimento a lungo termine dei compiti giusta l’articolo 102 l capoverso 1 LAsi. Deve segnatamente disporre di finanze sufficienti per poter adempire a lungo termine tali compiti anche in caso di fluttuazioni del numero di domande d’asilo. Per ottenere l’autorizzazione sono necessarie conoscenze, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d’asilo e il diritto procedurale, ed esperienza nella consulenza e nella rappresentanza giuridica di richiedenti l’asilo in Svizzera.
Nel quadro della valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2, la SEM considera in particolare:
Al consultorio giuridico è corrisposta un’indennità secondo l’articolo 102 l capoverso 2 LAsi stabilita dalla SEM in un accordo con il consultorio autorizzato.
I consultori giuridici e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.
Le persone di cui all’articolo 102m capoverso 3 possono essere ammesse a fornire il gratuito patrocinio in particolare se:
Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non dispone di un tutore, un curatore o un rappresentante legale, la decisione di primo grado va notificata al minorenne nonché alla persona di fiducia. Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno seguente all’ultima notifica di tale decisione.
La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/1351137, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 1997138 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1351 e riguardino gli ambiti seguenti:
Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/1351, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1351 e riguardino gli ambiti seguenti:
È abrogata l’ordinanza 1 del 22 maggio 1991 139 sull’asilo.
Fino all’entrata in vigore dell’articolo 21 è applicabile per questa disposizione il diritto vigente.
A tutte le domande d’asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all’estero prima del 29 settembre 2012 si applica l’articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 2008 141 .
In deroga all’articolo 30 capoverso 1, le carte di soggiorno N rilasciate entro il 30 giugno 2021 hanno una durata di validità massima di sei mesi.
La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l’articolo 21, il 1° ottobre 1999.
L’articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000.
La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015 145 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 7 a capoversi 2 e 3, 12 capoverso 2, 16 b , 16 c , 17, 18, 19 capoverso 1, 21 capoverso 3, 23 e 55 bis . 146
L’abrogazione degli articoli 9, 10 e 21 capoverso 2, valida sino al 28 settembre 2015 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019. 147
Nel 2000 il 5,4 per cento e l’8,6 per cento dei richiedenti l’asilo registrati nei centri della Confederazione 149 o negli aeroporti svizzeri sono assegnati rispettivamente al Cantone di Ginevra e al Cantone di Vaud.
(art. 1 cpv. 2)
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:
(art. 2)
Albania |
Macedonia del Nord |
Austria |
Malta |
Belgio |
Moldova (Transnistria esclusa) |
Bosnia ed Erzegovina |
Mongolia |
Bulgaria |
Montenegro |
Cipro |
Norvegia |
Croazia |
Paesi Bassi |
Danimarca |
Polonia |
Estonia |
Portogallo |
Finlandia |
Regno Unito |
Francia |
Repubblica Ceca |
Georgia |
Romania |
Germania |
Senegal |
Ghana |
Serbia |
Grecia |
Slovacchia |
India |
Slovenia |
Irlanda |
Spagna |
Islanda |
Svezia |
Italia |
Ungheria |
Kosovo |
|
Lettonia |
|
Liechtenstein |
|
Lituania |
|
Lussemburgo |
(art. 21 cpv. 3)
percentuale |
percentuale |
||
|---|---|---|---|
Argovia |
8,1 |
Nidvaldo |
0,5 |
Appenzello Esterno |
0,6 |
Obvaldo |
0,4 |
Appenzello Interno |
0,2 |
Sciaffusa |
1,0 |
Basilea Campagna |
3,3 |
Svitto |
1,9 |
Basilea Città |
2,2 |
Soletta |
3,2 |
Berna |
11,8 |
San Gallo |
6,0 |
Friburgo |
3,8 |
Ticino |
4,0 |
Ginevra |
5,9 |
Turgovia |
3,3 |
Glarona |
0,5 |
Uri |
0,4 |
Grigioni |
2,3 |
Vaud |
9,5 |
Giura |
0,8 |
Vallese |
4,1 |
Lucerna |
4,8 |
Zugo |
1,5 |
Neuchâtel |
2,0 |
Zurigo |
17,9 |