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142.314 OAsi 3

Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull’asilo, OAsi 3) dell’11 agosto 1999 (Stato 1° aprile 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 1 sull’asilo (LAsi),

ordina:

Art. 12 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 4.

Art. 1a3 Sistemi d’informazione

(art. 96 e 99a–102 LAsi; art. 2 LSISA4)

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)5 gestisce, per l’adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione:

  1. sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20066;
  2. 7 banca dati Kompass;
  3. amministrazione dei prestiti;
  4. 8 ...
  5. 9 banca dati sul finanziamento, la statistica e il controlling (FiSCo);
  6. banca dati sui casi medici;
  7. banca dati Aiuto individuale al ritorno;
  8. 10 ...
  9. sistema d’informazione per i centri della Confederazione11 e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES);
  10. 12 sistema d’informazione AURORA conformemente all’articolo 12 dell’ordinanza dell’11 agosto 199913 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri
  11. 14 banca dati sul pool d’interpreti (DOPO);
  12. 15 lo strumento di gestione dei termini (tool FM).

Art. 1b17 Banca dati Kompass16

Nella banca dati Kompass sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo. 18

Non vi figurano dati personali particolarmente degni di protezione. 19 Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema.

Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM e del Tribunale amministrativo federale.

La SEM può rendere accessibili le informazioni registrate in Kompass alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:20

  1. alle autorità cantonali degli stranieri;
  2. ai rappresentanti delle autorità dell’amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo;
  3. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazioni sui Paesi.

Art. 1c21 Amministrazione dei prestiti

L’amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti.

Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dell’amministrazione dei prestiti.

Art. 1d22

Art. 1e23 Banca dati FiSCo

Nella banca dati FiSCo sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie di cui agli articoli 20, 22–24 a , 26–29 e 31 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999 24 sull’asilo (OAsi 2) e all’articolo 15 dell’ordinanza del 15 agosto 2018 25 sull’integrazione degli stranieri (OIntS) nonché per le analisi statistiche concernenti tali somme. 26

La banca dati FiSCo dispone di un’interfaccia con il sistema SIMIC per consultare i seguenti dati personali di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente, persone bisognose di protezione, rifugiati e apolidi: cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, indirizzo di domicilio (dal – al), numero SIMIC, numero N, data d’entrata in Svizzera, stato della procedura (con data), tipo d’affare (con data), modalità di trattamento (con data), passaggio in giudicato delle decisioni nella procedura d’asilo (con data), allontanamento e termine di partenza, codice d’ammissione, scopo del soggiorno, categoria di permesso (con data), data e motivo della partenza, impiego asilo e impiego LStrI (dal – al), numero AVS, attribuzione e ripartizione (con data). 27

Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano del versamento delle somme forfettarie e delle relative analisi statistiche.

I collaboratori del Cantone incaricati dell’attuazione di questo sussidio hanno un accesso in modalità lettura ai dati relativi al loro Cantone limitato agli ultimi quattro anni civili.

Tutte le persone che hanno diritti di scrittura e lettura in FiSCo possono registrarvi osservazioni supplementari riguardanti il finanziamento di un caso specifico. 28

Art. 1f29 Banca dati sui casi medici

La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici.

Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dei casi medici.

Art. 1g30 Banca dati Aiuto individuale al ritorno

Nella banca dati Aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l’asilo.

Hanno accesso alla banca dati i collaboratori della SEM che si occupano del controllo e della valutazione dell’aiuto individuale al ritorno.

Art. 1h31

Art. 1i32 Sistema d’informazione MIDES

(art. 99a cpv. 3, 99b, 99c e 99d cpv. 1 LAsi)

MIDES serve al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione.

L’allegato 5 elenca in modo esaustivo i dati contenuti in MIDES e determina la portata dell’accesso e il diritto a trattare i dati.

La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati e la sicurezza dei dati.

Art. 1j33 Banca dati DOPO

Nella banca dati DOPO sono registrati i dati relativi alle persone indispensabili per la pianificazione e l’attuazione delle audizioni, segnatamente:34

  1. generalità;
  2. piani d’impiego; e
  3. dati rilevanti per la retribuzione delle seguenti persone:1.interprete,2.verbalista,3.specialista in materia di provenienza,4.esperto LINGUA,5.intervistatore LINGUA,6.35valutatore di prestazioni d’interpretariato,7.36incaricato dell’audizione nel pool degli auditori.

Hanno accesso a questi dati i collaboratori della SEM che si occupano della pianificazione e dell’attuazione delle audizioni nonché della retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c.

I fornitori di prestazioni incaricati della consulenza e della rappresentanza legale secondo l’articolo 102f capoverso 2 LAsi ottengono i seguenti diritti d’accesso:

  1. diritto d’accesso al piano d’impiego dei rappresentanti legali della loro organizzazione e della loro regione, contenente i colloqui previsti e le disponibilità;
  2. diritto di lettura dei colloqui previsti;
  3. diritto di registrare e di modificare nel loro piano d’impiego personale le disponibilità dei rappresentanti legali della loro organizzazione e della loro regione;
  4. diritto di lettura del piano d’impiego della loro regione.37

Le persone seguenti hanno accesso esclusivamente ai propri piani d’impiego:

  1. interprete;
  2. verbalista;
  3. specialista in materia di provenienza;
  4. esperto LINGUA;
  5. intervistatore LINGUA;
  6. 38 valutatore di prestazioni d’interpretariato;
  7. 39 incaricato dell’audizione nel pool degli auditori;
  8. 40 rappresentante legale.

La banca dati DOPO presenta le seguenti interfacce:

  1. con il sistema SIMIC, per consultare i dati dei richiedenti l’asilo necessari per la pianificazione dell’audizione, in particolare i numeri di riferimento, la nazionalità, la lingua nonché la data e il luogo in cui è stata depositata la domanda d’asilo;
  2. con il sistema di gestione del personale BV PLUS, per trasferire i dati rilevanti per la retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c;
  3. 41 con il sistema standardizzato GEVER Confederazione, per la gestione elettronica dei fascicoli personali e per garantire miglioramenti nella gestione dei processi.

Art. 1k42 Tool FM

Il tool FM presenta interfacce con i sistemi SIMIC, MIDES e DOPO per la visualizzazione centralizzata dei dati pertinenti indispensabili alla procedura d’asilo.

L’allegato 6 definisce l’insieme dei dati di cui al capoverso 1, la loro provenienza nonché le interfacce tra il tool FM e i sistemi SIMIC, MIDES e DOPO.

Nessuno dei dati di cui al capoverso 1 è registrato nel tool FM. Possono essere registrati soltanto i commenti legati alle diverse tappe della procedura.

Hanno accesso al tool FM gli utenti che hanno già accesso ai sistemi SIMIC, MIDES e DOPO.

La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati e la sicurezza dei dati.

Art. 243 Divieto di comunicare i dati

(art. 97 cpv. 1 e 2 LAsi)

Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d’origine o di provenienza dati di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso la SEM che in primo grado la domanda d’asilo è stata respinta o è stata emanata una decisione di non entrata nel merito o che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.

Art. 3 Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio

(art. 97 cpv. 3 lett. b)

Se per l’esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d’origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.

Art. 444 Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

(art. 98a LAsi)

La SEM comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale informazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all’articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzione del 28 luglio 1951 45 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 546 Dati biometrici

(art. 98b LAsi)

Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:

  1. impronte digitali;
  2. fotografie.

L’accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall’allegato 1 dell’ordinanza del 12 aprile 2006 47 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati.

Art. 648 Esame dei dati biometrici

(art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA49)

Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.

Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l’esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità.

Nei casi in cui la domanda è presentata dall’estero, al confine, all’aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici.

Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, la SEM esige dall’Ufficio federale di polizia (Fedpol) le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l’asilo.

La SEM può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri della Confederazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Se necessario per chiarire reati, la SEM mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso della SEM.

Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli della SEM, quest’ultima decide, giusta l’articolo 97 capoverso 1 della LAsi, circa l’ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

Art. 6a50 Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen

(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi)

È data una protezione adeguata dei dati della persona interessata ai sensi dell’articolo 102 c capoverso 3 LAsi se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9–12 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 51 sulla protezione dei dati (OPDa).

Art. 6b52 Comunicazione di dati a uno Stato Dublino

Nel quadro dell’applicazione degli Accordi d’associazione alla normativa di Dublino53, prima del trasferimento di un richiedente l’asilo nel competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la SEM deve comunicare a detto Stato i seguenti dati:

  1. i dati personali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) 1560/200354; e
  2. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all’allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003, laddove siano necessarie ai fini dell’assistenza medica e del trattamento medico.

Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o tra persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere comunicate eccezionalmente senza consenso esplicito qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda.

La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 604/2013 55 e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15 a del regolamento (UE) 1560/2003.

Art. 7e856

Art. 9 Comunicazione in singoli casi

La SEM può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti legali.

Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l’indirizzo, se la persona che chiede l’informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione.

Art. 10 Comunicazione di liste

La SEM può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell’autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge.

La consegna di liste con dati personali a privati è vietata.

Art. 10a57 Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

(art. 8a cpv. 1 e 10 e art. 47 cpv. 3 LAsi)

Possono essere valutati i seguenti dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202058 sulla protezione dei dati (LPD):

  1. dati riguardanti l’identità e la cittadinanza; ne fanno parte, nello specifico, indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti;
  2. dati riguardanti l’itinerario di viaggio; ne fanno parte, nello specifico, dati di navigazione e registrazioni di suoni e immagini nonché documenti.

Non possono essere valutati i dati personali rientranti nella sfera di protezione di un segreto professionale secondo l’articolo 321 del Codice penale 59 cui la persona stessa è vincolata.

Art. 10b60 Autorizzazione per il trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

(art. 8a cpv. 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)

I dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati possono essere trattati esclusivamente da collaboratori della SEM:

  1. che svolgono compiti legati all’accertamento dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti l’asilo;
  2. competenti per l’esecuzione della procedura d’asilo;
  3. che svolgono compiti legati al sostegno dei Cantoni nell’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo.

La SEM provvede affinché i collaboratori di cui al capoverso 1 beneficino della formazione inerente alla protezione dei dati necessaria per l’esercizio della loro attività.

Art. 10c61 Esame della proporzionalità

(art. 8 cpv. 1 lett. g e art. 8a cpv. 4 LAsi)

Allo scopo di garantire la proporzionalità di una valutazione di dati occorre tenere conto delle informazioni e dichiarazioni fornite dall’interessato e dei documenti ufficiali quali atti di nascita o patenti di guida che permettono di trarre conclusioni inequivocabili sull’identità, la nazionalità o l’itinerario di viaggio. La SEM esamina se le informazioni desiderate possono essere acquisite tramite altre misure idonee, nello specifico quelle previste dall’articolo 26 capoverso 2 o 3 LAsi.

Le misure idonee vengono applicate qualora rappresentino un’ingerenza minore nei diritti fondamentali del richiedente l’asilo.

La SEM disciplina i dettagli procedurali a livello d’istruzione.

Art. 10d62 Impiego di software per trattare i dati personali

Per preparare la valutazione dei dati personali, la SEM può trattare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici avvalendosi di un software. Il software utilizzato dev’essere conforme a uno standard forense.

Se è impiegato un software, la SEM invita l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata dell’impiego del software. Se ne esprime il desiderio esplicito, l’interessato può presenziare all’impiego del software.

La SEM garantisce che l’impiego del software non modifichi i dati personali.

I supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato non appena l’impiego del software per il trattamento dei dati personali è terminato.

Art. 10e63 Registrazione temporanea dei dati personali

(art. 8a cpv. 5, 7 e 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)

Se prevede una registrazione temporanea dei dati personali secondo l’articolo 8 a capoverso 5 LAsi fino all’ulteriore valutazione, la SEM invita l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata del processo di registrazione temporanea. Se ne esprime il desiderio esplicito, l’interessato può presenziare all’intero processo di registrazione dei suoi dati personali.

I supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato non appena il processo di registrazione temporanea è terminato.

Durante la registrazione temporanea e fino alla valutazione, i dati personali non possono essere trattati per altri scopi.

I dati possono essere registrati in via temporanea al più presto dopo l’esame della proporzionalità. La valutazione è eseguita il più celermente possibile dopo la registrazione temporanea.

Art. 10f64 Consultazione e valutazione dirette dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

(art. 8a cpv 7 LAsi)

Se i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati non vengono registrati temporaneamente, in particolare per motivi tecnici, e se non è utilizzato nessun software, i dati personali di cui all’articolo 10 a sono consultati e valutati basandosi direttamente sul supporto di dati dell’interessato.

Immediatamente dopo la valutazione dei dati personali, i supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato.

Art. 10g65 Presenza dell’interessato e diritto di essere sentito

(art. 8a cpv. 7 e 9 e art. 47 cpv. 3 LAsi)

Qualsiasi valutazione dei dati personali ottenuti da supporti elettronici di dati si svolge in presenza dell’interessato.

Può essere svolta in assenza dell’interessato se questi ha presentato una previa dichiarazione scritta di rinuncia o si è rifiutato di partecipare. La SEM documenta per scritto il rifiuto di partecipare e i motivi addotti.

Dopo la valutazione dei suoi dati personali, l’interessato deve avere in ogni caso la possibilità di esprimersi sui risultati.

Art. 10h66 Informazione

(art. 8a cpv. 6 e art. 26 cpv. 3 LAsi)

All’arrivo in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto, la SEM informa l’interessato sui suoi diritti e sui suoi obblighi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati.

Nel momento in cui è invitato a consegnare i suoi supporti elettronici di dati, la SEM informa l’interessato nel dettaglio per quanto riguarda:

  1. lo scopo della consegna dei supporti elettronici di dati;
  2. i dati personali che vengono trattati;
  3. il possibile trattamento dei dati personali di terzi figuranti sul supporto elettronico di dati dell’interessato, conformemente all’articolo 8a capoverso 2 LAsi;
  4. la procedura e la durata della registrazione temporanea;
  5. l’impiego del software per il trattamento dei dati;
  6. la cancellazione dei dati personali registrati temporaneamente;
  7. le categorie di persone autorizzate a trattare i dati;
  8. la portata dell’obbligo di collaborare, le conseguenze dell’eventuale violazione di tale obbligo nonché le possibilità di ricorso secondo la legge sull’asilo;
  9. il sussistere del diritto di essere informati, del diritto di rettifica e del diritto alla cancellazione dei dati nonché le procedure per far valere questi diritti;
  10. il suo diritto di presenza durante il trattamento dei dati secondo gli articoli 10d capoverso 2 e 10e capoverso 1, durante la valutazione secondo l’articolo 10g e il diritto di presenza della rappresentanza legale secondo l’articolo 10i capoverso 1;
  11. il diritto di esigere una decisione d’accertamento secondo l’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196867 sulla procedura amministrativa.

L’informazione di cui al capoverso 2 avviene per scritto e in una lingua che l’interessato comprende. Quest’ultimo conferma per scritto di aver ottenuto le informazioni di cui al capoverso 2.

Art. 10i68 Diritto di presenza della rappresentanza legale e ricorso a interpreti

(art. 102f segg. LAsi)

La rappresentanza legale può presenziare al trattamento dei dati personali. La SEM informa il prestatore di servizi o la rappresentanza legale in merito al previsto trattamento dei supporti elettronici di dati e a tutti gli appuntamenti.

Nell’ambito del trattamento dei dati personali la SEM si avvale, all’occorrenza, di un interprete.

Art. 1169 Esperto in dattiloscopia

(art. 102ater LAsi)

La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).

In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. L’esperto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM.

Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione.

La SEM informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali.

I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali, se:

  1. dopo la concessione della protezione internazionale a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure
  2. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

Art. 11a70 Diritto d’accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac

Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, il proprio diritto di rettifica o il proprio diritto di cancellazione dei dati Eurodac deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla propria identificazione, comprese le impronte digitali, e presentare una domanda scritta alla SEM.

La SEM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati all’unità centrale.

Essa registra le domande di diritto d’accesso e le trasmette all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l’IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande.

Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica o di cancellazione di dati Eurodac che non sono stati registrati da autorità svizzere, la SEM contatta entro un termine adeguato gli Stati che hanno registrato i dati e trasmette loro la domanda. La SEM informa la persona interessata della trasmissione della domanda.

La SEM tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.

Essa conferma per scritto e senza indugio alla persona interessata tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, ne rende noti i motivi.

Le indicazioni necessarie per l’identificazione di cui al capoverso 1, comprese le impronte digitali, sono cancellate senza indugio dopo il trattamento della domanda.

Art. 11b71 Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac

La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 1958 72 sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19 a –19 c , che si applicano per analogia.

Art. 11c73 Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.

L’IFPDT è l’autorità nazionale secondo gli articoli 29 paragrafi 11–13 e 30 del regolamento (UE) 603/2013 74 . Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Art. 1275 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta:

  1. 76 dall’OPDa77;
  2. 78 dall’ordinanza dell’8 novembre 202379sulla sicurezza delle informazioni;
  3. 80 ...

Art. 13 Archiviazione

I dati che non sono più necessari vanno archiviati o distrutti. L’archiviazione o la distruzione dei dati avviene in collaborazione con l’Archivio federale.

Art. 14 Statistica, pianificazione e ricerca

81

A scopo di ricerca o di pianificazione, la SEM può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere determinate. L’ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso della SEM.

Art. 14a82 Conclusione di trattati internazionali legati all’Eurodac

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea che stabiliscono il contenuto delle statistiche mensili intersistemiche e sono stati emanati in virtù dell’articolo 12 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358 83 , sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7 a della legge del 21 marzo 1997 84 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Allegati 1 e 285

Allegato 3

Modifica del diritto vigente

86

Allegato 487

(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

  1. Accordo del 26 ottobre 200488 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
  2. Accordo del 17 dicembre 200489 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  3. Protocollo del 28 febbraio 200890 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
  4. Protocollo del 28 febbraio 200891 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

Allegato 592

(art. 1 i cpv. 2)

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione MIDES

Legenda

Livelli d’accesso:

  1. Consultazione in rete
  2. Trattamento
  3. Nessun accesso

Unità organizzative:

  1. Collaboratori esterni settore Assistenza
  2. Polizia aeroportuale
  3. Collaboratori dei centri cantonali e comunali di cui all’articolo 24d LAsi
  4. Segreteria di Stato della migrazione
  5. Superuser
  6. Segreteria
  7. Direzione Centri della Confederazione
  8. Alloggio e ripartizione (Centrale)
  9. Gestione e controlling (Centrale)
  10. Collaboratori specialisti in materia di asilo
  11. Settore Identificazione
  12. Settore Acquisizione e gestione dei dati
  13. Settore Analisi linguistiche
  14. Collaboratori esterni settore Sicurezza

Fornitori di prestazioni articolo 102 f capoverso 2 LAsi (TG):
Collaboratori esterni del fornitore di prestazioni di tutela giurisdizionale

Consulenza per il ritorno articolo 93 a capoverso 2 LAsi (CR):
Collaboratori esterni della consulenza per il ritorno

Catalogo dei dati MIDES

Campi dati MIDES

SEM

Partner SEM

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

PolAer

Sicurezza

Assistenza

Cantone

TG

CR

1. Dati di base

Cognome

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Nome

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Data e ora del deposito della domanda d’asilo

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

N. SIMIC

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

N. personale MIDES

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero d’incarto Asilo

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Categoria d’asilo – statuto

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

N. della polizza assicurativa

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Assicurazione malattia - statuto

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Identificazione

B

B

A

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

Richiedenti in procedura Dublino

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Data di nascita

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Sesso

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Nazionalità

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Lingua materna

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Seconda lingua

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Stato civile

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Rappresentante legale

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Persona di fiducia

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tipo di persona (principale/secondaria)

B

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

Tipo di relazione

B

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

Statuto della persona

B

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

Statuto della dattiloscopia

B

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

B

A

A

Statuto provvedimenti medici

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Fotografia

B

B

A

A

B

B

B

A

A

Impronte digitali (n. di controllo personale PCN)

B

B

A

A

A

A

B

B

B

2. Alloggio

Pre-registrazione

Data della pre-registrazione

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

Data di conferma della pre-registrazione

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

Prima registrazione provvisoria

Caso medico (Flag)

B

B

B

A

A

B

A

B

B

A

B

Nucleo familiare

B

B

B

A

A

B

A

B

B

A

B

Entrata

Data d’entrata centro della Confederazione

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

Data della domanda d’asilo (avvio procedura)

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

Entrata provvisoria

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

Tipologia di alloggio

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

Indirizzo dell’alloggio

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

Trasferimento

Data prevista per il trasferimento

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Trasferimento eseguito

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Luogo prima del trasferimento

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Data del trasferimento

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Data d’arrivo del trasferimento

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Osservazione trasferimento

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Disparizione

Data della disparizione

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Partenza

Data della partenza

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Osservazione al Cantone

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

Cantone di partenza

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Ora d’arrivo nel Cantone

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

3. Pratiche

Collaboratore che effettua la registrazione
(indicazione n. di identificazione/sigla)

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Collaboratore responsabile

B

B

A

A

A

A

A

A

Tipo di pratica

B

B

A

A

A

A

A

A

Data di registrazione della pratica

B

B

A

A

A

A

A

A

Data statistica della pratica

B

B

A

A

A

A

A

A

Sincronizzazione SIMIC

B

B

A

A

A

A

A

A

Possibile pratica SIMIC

B

B

A

A

A

A

A

A

Data dell’evento (audizione)

B

B

A

A

A

A

A

A

Tipo di disbrigo

B

B

A

A

A

A

A

A

Data del disbrigo

B

B

A

A

A

A

A

A

Tipo di annullamento

B

B

A

A

A

A

A

A

Data di annullamento

B

B

A

A

A

A

A

A

Disattivazione dell’annullamento

B

B

A

A

A

A

A

A

Data della disattivazione

B

B

A

A

A

A

A

A

Osservazione sulla pratica

B

B

A

A

A

A

A

A

Data dell’osservazione

B

B

A

A

A

A

A

A

Titolo dell’osservazione

B

B

A

A

A

A

A

A

4. Dati di riferimento

Dati di riferimento

B

A

5. Gestione delle uscite

Cronologia delle uscite

B

B

A

A

A

B

A

B

B

B

B

B

A

A

Divieto d’uscita

B

B

A

A

A

B

A

B

B

B

B

B

A

A

Uscita straordinaria

B

B

A

A

A

B

A

B

B

B

B

B

A

A

6. Decisioni/gestione dei termini

Data di notifica della decisione

B

B

A

A

A

A

Ultimo termine di ricorso

B

B

A

A

A

A

Data della disparizione

B

B

A

A

A

A

Data d’entrata del ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF)

B

B

A

A

A

A

Termine per la sentenza del TAF

B

B

A

A

A

A

Passaggio in giudicato della sentenza del TAF

B

B

A

A

A

A

7. Verbale dell’audizione sulla persona

Incaricato dell’audizione

B

A

A

A

B

B

Data dell’audizione

B

A

A

A

B

B

Lingua dell’audizione

B

A

A

A

B

B

Indicazioni sul foglio informativo

B

A

A

A

B

B

Dati relativi alla rappresentanza legale

B

A

A

A

B

B

Dati relativi all’interprete

B

A

A

A

B

B

1. Identità

Stirpe/tribù/casta

B

A

A

A

B

A

B

Cognome da nubile

B

A

A

A

B

A

B

Luogo di nascita

B

A

A

A

B

A

B

Etnia

B

A

A

A

B

A

B

Seconda nazionalità

B

A

A

A

B

A

B

Nazionalità alla nascita

B

A

A

A

B

A

B

Codice d’origine

B

A

A

A

B

A

B

Stato civile dal:

B

A

A

A

B

A

B

Dati relativi al partner

B

A

A

A

B

A

B

Religione

B

A

A

A

B

A

B

Identità secondaria

B

A

A

A

B

A

B

Dati relativi al padre

B

A

A

A

B

A

B

Dati relativi alla madre

B

A

A

A

B

A

B

Altre lingue sufficientemente conosciute per l’audizione

B

A

A

A

B

A

B

Altre conoscenze linguistiche

B

A

A

A

B

A

B

Lingue del padre

B

A

A

A

B

A

B

Lingue della madre

B

A

A

A

B

A

B

Livello scolastico/formazione, mestiere

B

A

A

A

B

A

B

Ultima attività svolta

B

A

A

A

B

A

B

Mezzi disponibili in franchi svizzeri

B

A

A

A

B

A

B

Mezzi disponibili in valute estere

B

A

A

A

B

A

B

2. Soggiorni

Ultimo domicilio nello Stato d’origine

B

A

A

A

B

A

B

Ultimo indirizzo ufficiale nello Stato d’origine

B

A

A

A

B

A

B

Soggiorno anteriore in Svizzera

B

A

A

A

B

A

B

Soggiorno anteriore all’estero (all’infuori della Svizzera)

B

A

A

A

B

A

B

Domanda d’asilo anteriore in uno Stato terzo / rappresentanza Stato terzo

B

A

A

A

B

A

B

Domanda d’asilo anteriore in Svizzera / rappresentanza svizzera

B

A

A

A

B

A

B

3. Relazioni

Nello Stato d’origine

B

A

A

A

B

A

B

In Svizzera

B

A

A

A

B

A

B

Dati relativi alle relazioni in Svizzera

B

A

A

A

B

A

B

Relazioni in Stati terzi

B

A

A

A

B

A

B

Dati relativi ai figli minorenni inclusi nella domanda d’asilo

B

A

A

A

B

A

B

Dati relativi all’identità secondaria dei figli

B

A

A

A

B

A

B

Documenti di legittimazione dei figli

B

A

A

A

B

A

B

4. Itinerari

Data di partenza dallo Stato d’origine

B

A

A

A

B

A

B

Viaggio dallo Stato d’origine in Svizzera

B

A

A

A

B

A

B

Data dell’entrata in Svizzera

B

A

A

A

B

A

B

Tipo d’entrata

B

A

A

A

B

A

B

Luogo del deposito della domanda

B

A

A

A

B

A

B

Questioni relative al Paese di provenienza

B

A

A

A

B

A

B

5. Motivi della domanda d’asilo

Partenza/motivi della domanda d’asilo

B

A

A

A

B

A

a

B

Mezzi probatori

B

A

A

A

B

A

B

Altri documenti

B

A

A

A

B

A

B

6. Altre questioni

Osservazioni complementari del richiedente

B

A

A

A

B

A

B

Interprete

B

A

A

A

B

A

B

Durata dell’audizione

B

A

A

A

B

A

B

Categoria d’identità

B

A

A

A

B

A

B

Ritraduzione del verbale, lingua dell’audizione

B

A

A

A

B

A

B

Allegato 693

(art. 1 k cpv. 2)

Interfacce tra i sistemi d’informazione

I. Dati della banca dati DOPO trasmessi al sistema d’informazione MIDES

Data della prima audizione del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato

Data di registrazione delle generalità

Data del colloquio Dublino

Data dell’audizione

II. Dati del sistema d’informazione MIDES trasmessi al tool FM

Pratica «Prima consultazione medica»

Data della prima audizione del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato

Data di uscita prevista dal centro federale

Lingua dell’audizione

Richiedente l’asilo minorenne non accompagnato (sì/no)

Collaboratore specialista

Data del colloquio Dublino

Pratica «Informazione medica all’arrivo»

Data dell’audizione

Data d’entrata

Rappresentante legale

Data di uscita effettiva dal centro federale

Data di rilevamento delle generalità

Pratica «Dattiloscopia»

Tipo di alloggio

Pratica «sparizione»

Statuto di assicurazione malattia

III. Dati del tool FM trasmessi alla banca dati DOPO

Tipo di prestazione

N. SIMIC

Lingua

IV. Dati di SIMIC (parte eAsilo) trasmessi al tool FM

Lingua

Ripartizione dopo il colloquio Dublino

N. SIMIC

Pratica pendente

V. Dati della banca dati DOPO trasmessi a SIMIC (parte eAsilo)

Data della prima audizione del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato

Data dell’audizione

Data del colloquio Dublino

Data di rilevamento delle generalità

VI. Dati del sistema d’informazione SIMIC trasmessi alla banca dati DOPO

Data di nascita

Sesso

Nazionalità

N. N

Data d’entrata

Lingue in SIMIC

N. SIMIC

Richiedente l’asilo minorenne non accompagnato (sì/no)

Cantone di attribuzione

Indirizzo

VII. Dati del sistema d’informazione SIMIC trasmessi al tool FM

N. SIMIC

Stato

Ricorso interposto (sì/no)

Data del passaggio in giudicato

N. N

Data del passaggio in giudicato (notificazione)

Domanda d’asilo in Svizzera (sì/no)

Lingue in SIMIC

Data di fine della fase preparatoria

Data di ripresa della fase preparatoria

Richiedente l’asilo minorenne non accompagnato (sì/no)

Data di fine della fase cadenzata

Data d’entrata

Sesso

Data di nascita

Indirizzo

Cantone di attribuzione

VIII. Dati del sistema d’informazione MIDES trasmessi al tool FM

Richiedente l’asilo minorenne non accompagnato (sì/no)

Rappresentante legale

Collaboratore specialista

Tipo di alloggio

N. SIMIC

IX. Dati di SIMIC (parte eAsilo) trasmessi alla banca dati DOPO

Ripartizione dopo il colloquio Dublino

Lingua in eAsilo

N. SIMIC