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142.51 LSISA

Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)

del 20 giugno 2003 (Stato 15 giugno 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002 2 ,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge introduce un sistema d’informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo.

Sono fatti salvi gli articoli 9 a , 92 a , 101, 102, 102 c –102 e , 109 k –109 m e 111 a –111 d della legge federale del 16 dicembre 2005 3 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), gli articoli 96–99, 102–102 a bis e 102 b –102 e della legge del 26 giugno 1998 4 sull’asilo (LAsi) nonché l’articolo 44 della legge del 20 giugno 2014 5 sulla cittadinanza (LCit). 6

Art. 27 Gestione del sistema d’informazione

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 8 gestisce un sistema d’informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

Art. 3 Scopo del sistema d’informazione

Il sistema d’informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all’identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell’asilo.

Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:9

  1. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
  2. 10 rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;
  3. 11 controllo delle condizioni d’entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStrI12, dell’Accordo del 21 giugno 199913 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell’Accordo del 21 giugno 200114 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell’allegato;
  4. rilascio e controllo dei visti;
  5. 15 rilascio e controllo delle autorizzazioni ai viaggi conformemente al regolamento (UE) 2018/124016 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);
  6. attribuzione di contingenti ai Cantoni;
  7. organizzazione di misure volte a promuovere l’integrazione degli stranieri;
  8. compiti di cui alla LCit17;
  9. 18 trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di respingimento;
  10. 19 applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione e dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio;
  11. 20 agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri della SEM;
  12. 21 compiti di cui alla legge dell’8 ottobre 199922 sui lavoratori distaccati.

Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore dell’asilo:23

  1. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
  2. 24 rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;
  3. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell’ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
  4. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi25;
  5. organizzazione di misure volte a promuovere l’integrazione delle persone nel settore dell’asilo;
  6. 26 valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dalla SEM;
  7. applicazione dell’obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della LAsi;
  8. 27 determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d’asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
  9. 28 agevolazione della procedura d’asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l’asilo;
  10. 29 trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di respingimento.

Il sistema serve inoltre all’allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell’esecuzione e alla tenuta della contabilità.

Ai fini del controllo e per l’allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e di respingimento disposte nei confronti di stranieri conformemente alla LAsi, alla LStrI, all’Accordo sulla libera circolazione, al Codice penale (CP)30 e al Codice penale militare del 13 giugno 192731 (CPM), nel sistema d’informazione sono registrati i dati seguenti:

  1. le decisioni di cui all’articolo 68a capoversi 1 e 2 LStrI, nonché le decisioni di allontanamento pronunciate nei confronti di cittadini di Stati dell’UE/AELS;
  2. la pronuncia di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’ar-ticolo 49a o 49abis CPM (espulsione giudiziaria);
  3. la sospensione dell’esecuzione di un’espulsione giudiziaria;
  4. la revoca della sospensione dell’esecuzione di un’espulsione giudiziaria;
  5. la rinuncia alla pronuncia di un’espulsione giudiziaria obbligatoria ai sensi dell’articolo 66a capoversi 2 e 3 CP o dell’articolo 49a capoversi 2 e 3 CPM;
  6. nel caso di un’espulsione giudiziaria pronunciata in Svizzera, la data di partenza effettiva o quella stabilita dall’autorità di esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero;
  7. le relative fattispecie penali;
  8. la partenza volontaria o coatta;
  9. lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;
  10. i motivi che hanno determinato la misura di allontanamento e di respingimento.32

I dati di cui al capoverso 4 bis sono trasmessi automaticamente da VOSTRA, in quanto non siano già contenuti nel SIMIC. 33

Il numero AVS 34 di cui all’articolo 50 c della legge federale del 20 dicembre 1946 35 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone. 36

Art. 4 Contenuto del sistema d’informazione

Il sistema d’informazione contiene:37

  1. 38 dati concernenti l’identità delle persone registrate;
  2. 39 immagine del viso, impronte digitali e firma (dati biometrici);
  3. 40 dati concernenti i compiti specifici della SEM di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 3;
  4. 41 ...
  5. 42 un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica delle procedure del settore degli stranieri e dell’asilo;
  6. 43 registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell’asilo;
  7. 44 l’annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l’asilo tra i Cantoni;
  8. 45 l’indicazione di eventuali disabilità, protesi o impianti se la persona lo chiede.46

Nel sistema d’informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione giusta l’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020 47 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 della presente legge. 48

Art. 5 Responsabilità

La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali. 49

... 50

Art. 651 Diritto d’accesso e diritto di rettifica

Le richieste d’accesso ai dati personali (art. 25 LPD 52 ) e di rettifica (art. 41 cpv. 2 lett. a LPD) vanno indirizzate alla SEM.

I ricorsi sono retti dall’articolo 41 LPD; vanno indirizzati alla SEM.

Sezione 2 Trattamento dei dati

Art. 7 Autorità competenti

La SEM tratta i dati personali nel sistema d’informazione, in collaborazione con i servizi o le autorità di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere e, f ed m–o nonché capoverso 2 lettere e ed m–o, come pure con i Cantoni. 53

Si accerta dell’esattezza dei dati personali da essa trattati (art. 6 cpv. 5 LPD 54 ). 55

Secondo l’accordo del 6 novembre 1963 56 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell’ambito di quest’ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d’informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

Art. 7a57 Dati biometrici

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d’informazione:

  1. la SEM;
  2. i terzi incaricati dalla SEM di accertare l’identità dei richiedenti l’asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura;
  3. le autorità che rilasciano carte di soggiorno;
  4. le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio;
  5. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell’allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono trattare i dati biometrici nel sistema d’informazione:

  1. la SEM;
  2. i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura;
  3. le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio;
  4. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione;
  5. il Corpo delle guardie di confine;
  6. le autorità cantonali e comunali di polizia;
  7. l’Ufficio SIRENE di fedpol;
  8. il Servizio delle attività informative della Confederazione.

Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.

Art. 858 Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell’asilo trasmettono regolarmente alla SEM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.

Art. 8a59 Trasmissione di dati al sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno

I dati seguenti possono essere trasmessi automaticamente al sistema per l’attuazione del ritorno di cui all’articolo 109f LStrI60:

  1. il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l’indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;
  2. i dati biometrici;
  3. la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d;
  4. il luogo, la durata e il tipo di carcerazione.

Sezione 3 Accesso al sistema d’informazione

Art. 9 Procedura di richiamo

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:61

  1. 62 autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l’identificazione di persone;
  2. 63 autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)64 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192765 (CPM);
  3. 66 ...
  4. 67 autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di:1.scambi di informazioni di polizia,2.inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,3.procedure d’estradizione,4.assistenza giudiziaria e amministrativa,5.perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,5bis.trasferimento di condannati,5ter.esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva,6.lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata,6bis.lotta all’uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti,7.controllo di documenti d’identità,8.ricerche di persone scomparse,9.controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200868 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
  5. autorità di ricorso della Confederazione, per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
  6. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d’identità e il rilascio di visti eccezionali;
  7. rappresentanze svizzere all’estero e missioni svizzere, per l’esame delle richieste di visto e per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito dell’applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
  8. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
  9. Centrale di compensazione, per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS;
  10. autorità fiscali cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;
  11. 69 uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile70 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200471 sull’unione domestica registrata;
  12. 72 Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201173 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
  13. 74 Servizio delle attività informative della Confederazione:1.per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201575 sulle attività informative (LAIn),2.per l’adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell’articolo 14 lettera d LCit76, nonché della LStrI77 e della LAsi78,3.per l’esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI;
  14. 79 servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;
  15. 80 autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
  16. 81 autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio;
  17. 82 Ufficio federale di polizia, per l’esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI.

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:83

  1. 84 autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l’adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l’identificazione di persone;
  2. 85 autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM;
  3. 86 autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:871.88esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d’estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all’uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d’identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 LSIP e valutazione dell’indegnità ai sensi dell’articolo 53 LAsi,2.per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 99 LAsi;
  4. autorità di ricorso della Confederazione, per l’istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;
  5. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d’identità e il rilascio di visti eccezionali;
  6. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
  7. Centrale di compensazione, per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS;
  8. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;
  9. 89 uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata;
  10. 90 Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
  11. 91 autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d’asilo;
  12. 92 Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell’articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi;
  13. 93 servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;
  14. 94 autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
  15. 95 autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

Art. 10 Concessione dell’accesso

La decisione relativa alla concessione dell’accesso al sistema d’informazione alle autorità di cui all’articolo 9 spetta alla SEM. 96 ... 97

I collaboratori delle autorità che hanno diritto d’accesso al sistema d’informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti giusta l’articolo 9.

Art. 11 Concessione dell’accesso a terzi incaricati

Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d’informazione menzionate nell’articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un’autorizzazione legale, l’adempimento di compiti giusta la LStrI 98 , la LAsi 99 o la LCit 100 , l’ufficio federale competente ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d’informazione necessari all’adempimento dei suoi compiti legali. 101

La SEM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. 102

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4 Comunicazione dei dati

Art. 12 Ripresa da parte dei Cantoni

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d’informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStrI 103 , la LAsi 104 o la LCit 105 . 106

La richiesta va indirizzata alla SEM. 107

Art. 13 Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:108

  1. autorità di cui all’articolo 9 capoverso 1;
  2. autorità federale cui compete l’allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992109 sulla statistica federale;
  3. terzi incaricati giusta l’articolo 11.

La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:110

  1. autorità di cui all’articolo 9 capoverso 2;
  2. autorità federale cui compete l’allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
  3. terzi incaricati giusta l’articolo 11;
  4. Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi111 affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
  5. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l’adempimento dei loro compiti;
  6. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell’AVS per i richiedenti l’asilo senza attività lucrativa.

Art. 14112 Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, la SEM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d’informazione di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15113 Comunicazione all’estero

La comunicazione di dati personali all’estero è retta dagli articoli 16 e 17 LPD 114 , 102 c –102 e , 109 k , 109 l e 111 a –111 d LStrI 115 , nonché 97, 98, 102 a bis , 102 b e 102 c LAsi 116 .

Sezione 5 Disposizioni esecutive

Art. 16117 Obbligo di vigilanza delle autorità cantonali della protezione dei dati

Le autorità cantonali della protezione dei dati vigilano sul rispetto della protezione dei dati nella loro sfera di competenza.

Art. 17 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:

  1. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d’accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
  2. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
  3. la durata di conservazione dei dati;
  4. l’anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente

... 118

Art. 18a119 Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2009

Fino alla loro abrogazione al momento dell’introduzione del sistema nazionale visti, gli articoli 4 capoverso 1 lettera c e 8 a hanno il tenore seguente: ... 120

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 29 maggio 2006 121

Allegato122

(art. 3 cpv. 2 lett. c)

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004123 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);
  2. Accordo del 26 ottobre 2004124 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
  3. Accordo del 17 dicembre 2004125 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  4. Accordo del 28 aprile 2005126 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
  5. Protocollo del 28 febbraio 2008127 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004128 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
  2. Accordo del 17 dicembre 2004129 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  3. Protocollo del 28 febbraio 2008130 tra tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
  4. Protocollo del 28 febbraio 2008131 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.