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142.513

Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

del 12 aprile 2006 (Stato 15 giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 20 giugno 2003 1 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

(art. 1 LSISA)

La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), segnatamente:

  1. la struttura e il contenuto del SIMIC;
  2. gli obblighi di notificazione;
  3. i diritti d’accesso;
  4. la comunicazione dei dati;
  5. la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi o dalle disposizioni seguenti:21.3la legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)5,2.6la legge del 20 giugno 20147 sulla cittadinanza (LCit),3.l’accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone,4.l’accordo del 21 giugno 20019 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS),5.10gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino; tali accordi sono menzionati nell’allegato 4,6.11l’accordo del 25 febbraio 201912 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone,7.13gli articoli 66a e 66abis del Codice penale svizzero (CP)14 e gli articoli 49a e 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192715 (CPM);
  2. dati del settore dell’asilo: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:1.la legge del 26 giugno 199816 sull’asilo (LAsi),2.la convenzione del 28 luglio 195117 sullo statuto dei rifugiati,3.la convenzione del 28 settembre 195418 sullo statuto degli apolidi,4.19gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
  3. stranieri: le persone del settore degli stranieri e dell’asilo;
  4. sparizione: una persona del settore dell’asilo è considerata sparita se non si è annunciata presso il pertinente Cantone di attribuzione o se non è più raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo;
  5. ricomparsa: si tratta di ricomparsa quando una persona del settore dell’asilo, considerata sparita, si annuncia nuovamente presso le autorità cantonali competenti oppure è nuovamente raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo.

Sezione 2 Struttura e contenuto del SIMIC

Art. 3 Struttura del SIMIC

Il SIMIC comprende i sottosistemi seguenti:

  1. 20 ...
  2. 21 un sistema automatizzato degli incarti personali e della documentazione (eDossier SIMIC).

A ogni ricerca nel SIMIC concernente una persona o effettuata prima di rilasciare un permesso, può essere avviata automaticamente una consultazione nelle banche dati seguenti, sempreché l’utente sia autorizzato ad accedervi:22

  1. il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) previsto dall’ordinanza VIS del 18 dicembre 201323;
  2. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) previsto dall’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201624;
  3. il sistema d’informazione di Schengen (SIS) previsto dall’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201325;
  4. la banca dati Automated Search Facility di Interpol (ASF-Interpol) prevista dall’ordinanza Interpol del 21 giugno 201326;
  5. 27 il casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) previsto dalla legge del 17 giugno 201628 sul casellario giudiziale.29

Per la fatturazione il SIMIC dispone di un’interfaccia con il sistema d’informazioni finanziarie utilizzato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). 30

Art. 4 Contenuto del SIMIC

(art. 4 LSISA)

Il SIMIC consta di due parti:

  1. una generale con i dati di base, accessibile a tutti gli utenti che dispongono di un diritto d’accesso;
  2. una speciale, ai cui dati le autorità o i terzi incaricati hanno accesso in funzione dei loro compiti legali (profili utente).

La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie seguenti:

  1. generalità dell’interessato (cognomi, nomi, appellativi, data di nascita, sesso, cittadinanza, stato civile);
  2. numero personale;
  3. 31 numero AVS.

L’allegato 1 elenca in modo esaustivo i dati contenuti nel SIMIC e determina le autorizzazioni per la consultazione e il trattamento dei dati. 32

... 33

Sezione 3 Obblighi di notificazione

Art. 534 Notificazioni delle autorità cantonali e comunali

(art. 7 cpv. 1 e 4 LSISA)

Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria e le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano immediatamente:35

  1. i permessi di soggiorno di breve durata o i permessi iniziali di dimora rilasciati nonché i rinnovi, le proroghe, i cambiamenti o le revoche degli stessi e le decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro;
  2. le trasformazioni dei permessi di soggiorno di breve durata;
  3. l’inizio di un impiego nonché il cambiamento di impiego o di professione nel Cantone;
  4. i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro;
  5. gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri;
  6. i rilasci di nuovi permessi di domicilio;
  7. la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un permesso di domicilio e gli altri dati che essi contengono;
  8. le nascite e i decessi;
  9. le adozioni;
  10. le naturalizzazioni ordinarie, gli accertamenti del diritto di cittadinanza e gli annullamenti;
  11. i cambiamenti e le rettifiche d’identità;
  12. gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un permesso;
  13. i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo 1 della legge dell’8 ottobre 199936 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata;
  14. la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo;
  15. 37 le decisioni di rimpatrio nonché qualsiasi ritardo o posticipazione della loro esecuzione e la loro sospensione;
  16. 38 le espulsioni con ordine esecutivo e le espulsioni la cui esecuzione è posticipata nonché la revoca di tale posticipazione.

Le autorità cantonali e comunali di aiuto sociale notificano la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo.

Art. 6 Notificazioni di altre autorità

(art. 7 cpv. 1 e 2 LSISA)39

Le autorità menzionate qui sotto notificano i dati seguenti:40

  1. 41 la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: conformemente alle istruzioni della SEM, i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adempimento dei compiti secondo la LStrI 42e gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen;
  2. i posti di confine: i dati personali concernenti il respingimento e il rilascio di visti in via eccezionale. La SEM43 emana le pertinenti istruzioni;
  3. le autorità federali e cantonali competenti: gli elenchi di stranieri per i quali è necessario un esame approfondito dell’eventuale domanda d’entrata o di dimora.

La SEM può ricevere notificazioni concernenti stranieri che hanno lasciato la Svizzera o la cui dimora è ignota e che non adempiono i loro obblighi di diritto pubblico o alimentari.

Art. 6a44

Art. 7 Procedura di notificazione e registrazione dei dati

(art. 7 cpv. 1 LSISA)

I dati personali possono essere notificati:

  1. 45 on line per il tramite dell’applicazione web;
  2. 46 elettronicamente per il tramite delle interfacce corrispondenti;
  3. sotto forma cartacea, su moduli di notificazione.

La SEM determina a quali condizioni i dati personali possono essere notificati per via informatica e indica i controlli da eseguire prima della loro notificazione on line (prova di plausibilità).

Esso registra immediatamente i dati notificati nel SIMIC. 47

Art. 848 Dati relativi a ricorsi

(art. 8 LSISA)

Il Tribunale amministrativo federale annuncia periodicamente in forma elettronica alla SEM i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.

Sezione 4 Accesso al SIMIC

Art. 9 Dati del settore degli stranieri

(art. 9 cpv. 1 LSISA)

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

  1. le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia e quelle cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone;
  2. 49 le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione di cui all’articolo 66a o 66abis CP50 o all’articolo 49a o 49abis CPM51: per registrare le espulsioni, nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen, quali segnalazioni ai fini del rimpatrio o ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno;
  3. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):1.52la divisione Diritto e misure: esclusivamente per la pronuncia di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199753 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) nonché per l’esame di misure di allontanamento e di respingimento conformemente alla LStrI54,2.55il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL 26 ottobre 201656,3.57i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol, la Divisione Centrale operativa e l’ufficio SIRENE: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol) nonché per l’esame delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna e esterna della Svizzera,4.58i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:–per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,–per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,5.il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,6.59il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStrI60,7.il servizio competente presso la SEM di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199761 sul riciclaggio di denaro,8.62il servizio competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 202063 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre): esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;
  4. 64 i seguenti servizi dell’Ufficio federale di giustizia (UFG):651.la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198166 sull’assistenza internazionale in materia penale,2.67l’Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con procedure ai sensi della legge federale del 21 dicembre 200768 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA) o in relazione con procedure internazionali relative all’esazione delle prestazioni alimentari;
  5. 69 il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStrI;
  6. 70 i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone, il rilascio di visti in via eccezionale e la segnalazione della partenza delle persone tenute a lasciare lo spazio Schengen;
  7. le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: per l’esame delle richieste di visto e per l’adempimento dei compiti nell’ambito della legislazione svizzera in materia di cittadinanza;
  8. 71 il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del DFAE: per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;
  9. la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS72;
  10. le autorità fiscali cantonali: per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;
  11. le Commissioni tripartite previste quali organi di controllo nell’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge dell’8 ottobre 199973 sui lavoratori distaccati in Svizzera: per lo svolgimento dei loro compiti giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 21 maggio 200374 sui lavoratori distaccati in Svizzera;
  12. 75 gli uffici dello stato civile, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile: per l’identificazione delle persone in relazione con fatti di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri secondo gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile76 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200477 sull’unione domestica registrata;
  13. gli uffici cantonali di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati: esclusivamente per garantire l’aiuto sociale giusta la LAsi78;
  14. 79 i servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 200680 sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero AVS;
  15. 81 il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):1.per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna ai sensi del l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201582 sulle attività informative (LAIn),2.per l’adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi della LCit83, della LStrI e della LAsi,3.per l’esame di misure di allontanamento e di respingimento ai sensi della LStrI;
  16. 84 l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per l’adempimento dei suoi compiti:
  17. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva,
  18. nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;
  19. 85 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)86, per l’adempimento dei suoi compiti:1.nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione),2.nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;
  20. 87 ...
  21. 88 l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: per l’adempimento dei suoi compiti:1.in veste di autorità competente in materia di assistenza amministrativa conformemente all’articolo 76 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/200489;2.in veste di organismo di collegamento per l’attuazione dell’assistenza amministrativa in materia di prestazioni familiari conformemente agli articoli 67–69 del regolamento (CE) n. 883/2004;
  22. 90 le autorità cantonali di esecuzione delle pene: per la gestione dei casi e per l’esecuzione di sentenze e oneri ai sensi del CP91;
  23. 92 il Ministero pubblico della Confederazione: per la ricerca di indirizzi nell’ambito dell’esecuzione di sentenze.

Art. 10 Dati del settore dell’asilo

(art. 9 cpv. 2 LSISA)

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo:

  1. le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia, gli uffici di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati e le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’asilo, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone;
  2. i seguenti servizi di fedpol:1.93il Servizio giuridico: esclusivamente per la pronuncia di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI,2.94il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201695,3.96i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol, la Divisione Centrale operativa e l’ufficio SIRENE: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con Europol,4.97i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:–per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,–per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,5.il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,6.il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 99 LAsi98,7.il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199799 sul riciclaggio di denaro,8.100il servizio competente per l’adempimento dei compiti secondo la LPre101: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;
  3. 102
  4. 103 il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LAsi;
  5. i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;
  6. il Controllo federale delle finanze: per la vigilanza finanziaria;
  7. la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS;
  8. le autorità fiscali cantonali: per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;
  9. 104 gli uffici dello stato civile, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile per l’identificazione delle persone in relazione con fatti di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri secondo gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile105 e 6 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 2004106 sull’unione domestica registrata;
  10. 107 i servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006108 sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero AVS;
  11. 109 il SIC: esclusivamente per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn110, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi della LCit111, della LStrI112 e della LAsi;
  12. 113 l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per l’adempimento dei suoi compiti:1.nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva,2.nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;
  13. 114 l’UDSC, per l’adempimento dei suoi compiti:1.nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione),2.nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;
  14. 115 ...
  15. 116 le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni: per la verifica dell’esistenza di una procedura d’asilo concernente un richiedente;
  16. 117 la Segreteria di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del DFAE: per la verifica dell’esistenza di una procedura d’asilo concernente un richiedente;
  17. 118 le autorità cantonali di esecuzione delle pene: per la gestione dei casi e per l’esecuzione di sentenze e oneri ai sensi del CP119;
  18. 120 il Ministero pubblico della Confederazione: per la ricerca di indirizzi nell’ambito dell’esecuzione di sentenze

Art. 11 Concessione dell’accesso a terzi incaricati

(art. 11 LSISA)

La SEM esamina se i terzi incaricati di cui all’articolo 11 LSISA rispettano le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

L’esame è effettuato nell’ambito della procedura di conferimento dei diritti d’accesso e mettendo a repertorio le interrogazioni. I dati repertoriati possono essere analizzati saltuariamente o in presenza di sospetti. La SEM può chiedere ai terzi incaricati di fornire informazioni in merito alle misure di sicurezza adottate.

La SEM determina segnatamente:

  1. i dati di cui necessita il terzo incaricato per l’adempimento dei suoi compiti legali;
  2. in che modo possono essere utilizzati i dati personali;
  3. chi può trattare i dati personali;
  4. come vanno protetti i dati personali.

Esso può limitare o revocare i diritti d’accesso se il terzo incaricato non rispetta le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Art. 12 Concessione dell’accesso

(art. 10 LSISA)

Il DFGP disciplina la procedura di conferimento dei diritti d’accesso al SIMIC.

Sezione 5 Comunicazione dei dati da parte della SEM

Art. 13 Ad autorità od organizzazioni per l’adempimento dei compiti legali

(art. 13 LSISA)

La SEM può, in un caso specifico o periodicamente, comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, i dati personali trattati nel SIMIC, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici:

  1. le autorità di cui agli articoli 9 e 10;
  2. i terzi incaricati giusta l’articolo 11 LSISA;
  3. l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, per la coordinazione dei compiti affidati dalla LAsi121 alle istituzioni di soccorso autorizzate;
  4. la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento e l’eventuale rimborso dei contributi minimi dell’AVS per richiedenti l’asilo senza attività lucrativa.

Alle autorità e ai servizi di cui al capoverso 1 lettere c e d possono essere comunicati soltanto i dati personali di cui all’allegato 2.

Gli invii dei dati nell’ambito dell’ordinanza del 30 aprile 2025 122 sulla statistica federale e dell’ordinanza del 21 novembre 2007 123 sull’armonizzazione dei registri avvengono attraverso sedex o mediante un supporto elettronico di dati. 124

I dati di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a sono comunicati progressivamente al registro IDI dell’Ufficio federale di statistica sotto forma di record elettronici. 125

Art. 14 Per scopi di pianificazione, scientifici e statistici

La SEM può comunicare dati personali resi anonimi:

  1. alle autorità svizzere e a persone da loro incaricate della pianificazione, per scopi pianificatori e statistici;
  2. alle università svizzere e ai loro istituti, per scopi scientifici;
  3. a organizzazioni private, per scopi pianificatori e scientifici.

... 126

Art. 15 Ad autorità estere e a privati

(art. 14 e 15 LSISA)

La SEM trasmette alla persona interessata, per eventuale risposta, singole domande d’informazione concernenti casi specifici emananti da autorità estere o da persone e organizzazioni private. La SEM segnala all’interessato che non vi è obbligo di rispondere alla domanda d’informazione e che la SEM non comunicherà di sua iniziativa l’informazione richiesta.

La SEM può comunicare all’autorità estera, alla persona o all’organizzazione privata esclusivamente l’indirizzo e inoltre, per quanto concerne le persone del settore degli stranieri, il tipo di autorizzazione di soggiorno dell’interessato, se l’autorità, la persona o l’organizzazione richiedente rende verosimile che la persona interessata rifiuta di fornire l’informazione allo scopo di impedire l’esecuzione di pretese legali o la tutela di altri interessi degni di protezione. Se possibile e ragionevolmente esigibile, la SEM offre previamente alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi.

Sezione 6 Protezione dei dati e sicurezza informatica

Art. 16 Consulenza in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica

(art. 5 cpv. 2 LSISA)

La SEM designa un consulente in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. Quest’ultimo verifica periodicamente l’esattezza e la sicurezza dei dati nel SIMIC.

La SEM stabilisce in un apposito regolamento segnatamente le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la messa a repertorio automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

Art. 17 Sicurezza dei dati e delle informazioni128

(art. 5 cpv. 1 LSISA)

La sicurezza dei dati è retta:

  1. 129 dall’ordinanza del 31 agosto 2022130 sulla protezione dei dati (OPDa);
  2. 131 dall’ordinanzadell’8 novembre 2023132sulla sicurezza delle informazioni.133

La SEM, le autorità di cui agli articoli 9 e 10, l’Ufficio federale di statistica, l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, i terzi incaricati della tenuta dei conti di garanzia secondo la LAsi 134 , la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali adottano, ciascuno nel proprio ambito specifico, le misure d’organizzazione e d’ordine tecnico atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.

Art. 18 Archiviazione, distruzione135 e limitazione dell’accesso

(art. 17 lett. c e d LSISA)

I dati non più necessari sono proposti per archiviazione all’Archivio federale. I dati che l’Archivio federale giudica non degni di archiviazione sono distrutti.

I dati dell’ambito dell’asilo sono archiviati in ogni caso.

I dati di una persona naturalizzata in Svizzera sono accessibili per due anni dalla sua naturalizzazione esclusivamente ai collaboratori competenti della SEM (Ambito Cittadinanza). Tutti i dati dell’Ambito Cittadinanza sono proposti per archiviazione all’Archivio federale 50 anni dopo la naturalizzazione o l’ultima domanda di naturalizzazione.

La SEM distrugge i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:

  1. in caso di adozione, il nome dei genitori affilianti è sostituito dal nome del figlio, non appena noto. Al più tardi un mese dopo aver ricevuto la notifica dell’adozione, sono distrutti tutti i dati concernenti l’affiliando e i genitori affilianti;
  2. se il soggiorno dell’affiliando o del figlio adottivo non è stato regolato, i dati della decisione d’entrata degli affiliandi e dei figli adottivi sono distrutti dopo 26 mesi;
  3. in caso di decesso, i dati sono distrutti cinque anni dopo la morte;
  4. in caso di fine del soggiorno in Svizzera, i dati sono distrutti 15 anni dopo la fine del soggiorno;
  5. 136 i dati concernenti l’impiego ai sensi degli articoli 19 capoverso 4 lettera b e 34 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007137 sull’ammissione, sul soggiorno e sull’attività lucrativa sono distrutti dopo dieci anni;
  6. 138 le dichiarazioni di garanzia sono distrutte dopo cinque anni;
  7. 139 i dati biometrici destinati alla carta di soggiorno sono distrutti in occasione di ogni registrazione di nuovi dati biometrici o, al più tardi, cinque anni dopo la loro registrazione;
  8. 140 i dati relativi ai documenti di viaggio svizzeri per stranieri sono distrutti 20 anni dopo la prima registrazione.

Se in uno dei casi di cui al capoverso 4 lettera d è stata emessa una misura di allontanamento o di respingimento, i dati personali sono distrutti al più presto cinque anni dopo lo scadere della misura.

Art. 19 Diritti degli interessati

(art. 6 LSISA)

I diritti degli interessati, segnatamente il diritto d’accesso, il diritto di essere informati in merito alla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla distruzione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 141 sulla protezione dei dati (LPD) e della legge federale del 20 dicembre 1968 142 sulla procedura amministrativa, nonché dagli articoli 111 e –111 g LStrI 143 . 144

L’interessato che intende far valere i propri diritti deve presentare alla SEM una domanda nella forma prevista dall’articolo 16 OPDa 145 . 146

I dati inesatti sono rettificati d’ufficio.

Sezione 7 Statistiche e controlli

Art. 20 Statistica

La SEM allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti nel SIMIC, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica. Tali statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.

La SEM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo la LStrI 147 , la LAsi 148 , la LCit 149 , l’Accordo sulla libera circolazione delle persone 150 e la Convenzione AELS 151 , nonché gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen 152 e di Dublino 153 . 154

Pubblica le statistiche più importanti.

Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone od organizzazioni private i dati statistici complementari di cui necessitano. Può procedere a rilevazioni statistiche speciali in loro favore.

Collabora alla stesura della rilevazione federale annuale per la statistica della popolazione e delle economie domestiche, la statistica sulla migrazione e la statistica delle persone occupate. La SEM fornisce all’Ufficio federale di statistica per l’adempimento dei suoi compiti conformemente all’ordinanza del 30 aprile 2025155 sulla statistica federale:156

  1. a scadenze regolari, dati singoli su effettivi e movimento degli stranieri registrati nel SIMIC;
  2. i dati relativi ai richiedenti l’asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati, necessari per la stesura della statistica dell’aiuto sociale.157

Può autorizzare i servizi con diritto d’accesso al SIMIC ad allestire statistiche in base ai loro propri dati.

Art. 21 Controlli

Con l’aiuto del SIMIC, la SEM svolge controlli periodici sui permessi rilasciati e sull’effettivo degli stranieri.

Le autorità cantonali degli stranieri e i servizi di controllo degli stranieri incaricati dai Comuni collaborano ai lavori di controllo. A questo scopo, la SEM comunica loro gli elenchi degli effettivi degli stranieri e gli elenchi delle date di scadenza dei loro permessi.

Sezione 8 Emolumenti

Art. 22

Per le domande d’informazione di cui all’articolo 15 capoverso 2 le persone e le organizzazioni private devono alla SEM un emolumento di 40 franchi. 158

Deve alla SEM un emolumento a copertura delle spese:

  1. la persona o l’organizzazione privata, se la SEM fornisce dati statistici complementari o procede a rilevazioni statistiche speciali (art. 20 cpv. 4);
  2. l’autorità, la persona o l’organizzazione privata, se la SEM procede a rilevazioni statistiche speciali secondo gli articoli 14 e 20 capoverso 4 da cui derivano spese importanti o un onere lavorativo considerevole.

Se la registrazione di dati inesatti è stata provocata da un comportamento della persona interessata in violazione dei propri doveri, possono esserle addebitati i costi per la rettifica.

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 159 sugli emolumenti LStrI. 160

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 23 novembre 1994 161 sul Registro centrale degli stranieri è abrogata.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 25a163 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007

La modifica del 21 novembre 2007 entra in vigore contemporaneamente agli articoli 6 lettera a e 13 capoverso 1, nonché ai numeri 1–3 dell’allegato della legge del 23 giugno 2006 164 sull’armonizzazione dei registri.

Il numero AVS delle persone già iscritte in SIMIC al momento della prima attribuzione e comunicazione completa del numero AVS viene registrato se si tratta di:

  1. persone del settore degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno valido di almeno quattro mesi;
  2. persone del settore dell’asilo la cui procedura di entrata in Svizzera non è ancora completata.

La procedura della prima comunicazione completa del numero AVS a SIMIC è disciplinata dagli articoli 133 bis e 134 quater dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 165 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 26 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2006.

I seguenti campi di dati dell’allegato 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2007:

  1. «Cittadinanza del partner registrato» (n. IV., 2., a);
  2. «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., a);
  3. «Categoria di stranieri del partner registrato» (n. IV., 2., d);
  4. «Data di nascita del partner registrato» (n. IV., 2., i);
  5. «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., i).

Allegato 1166

(art. 4 cpv. 3)

Livello d’accesso e autorizzazione a trattare i dati

Legenda

Livello d’accessoAConsultazione in reteBTrattamentoWComunicazione via piattaforma informatica nel singolo casoVuotoNessun accesso

Unità organizzativeACEPAutorità cantonale di esecuzione delle peneAEGAutorità incaricata dell’esecuzione dell’espulsione giudiziariaAFCAmministrazione federale delle contribuzioniAFCtAutorità fiscali cantonaliASCAutorità cantonali e comunali dello stato civile, Ufficio federale dello stato civileCdAAutorità cantonali e comunali del controllo degli abitantiCDFControllo federale delle finanzeCit.Autorità cantonali preposte alla cittadinanzaCOMCommissioni tripartite secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge dell’8 ottobre 1999167 sui lavoratori distaccatiCPComandi cantonali e comunali di poliziaDFAEDipartimento federale degli affari esteri, Segreteria di Stato, Direzione politica e Direzione consolarefedpolUfficio federale di polizia–IDivisione Diritto e misure–IIPolizia giudiziaria federale (PGF)–IIIUfficio centrale nazionale INTERPOL, Divisione Centrale operativa, ufficio SIRENE, Divisione Documenti d’identità e uffici centrali, Divisione Identificazione biometrica, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)–IVSettore Ricerche RIPOLMIGRAAutorità cantonali, regionali e comunali in materia di stranieri, autorità in materia di stranieri del Principato del LiechtensteinMPCMinistero pubblico della Confederazione: servizio Esecuzione delle sentenzeOCFOrgani federali e cantonali di controllo alla frontieraRSERappresentanze e missioni svizzere all’esteroSCARServizi di coordinamento asilo e rifugiatiSEMSegreteria di Stato della migrazione–IPianificazione e risorse / Fornitore di prestazioni informatiche–IICollaboratore specialista in materia di stranieri (eccettuato il settore della cittadinanza)–IIIServizio dei fascicoli (registrazione)–IVCollaboratore specialista in materia di asilo–VCollaboratore specialista in materia di cittadinanzaSICDipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Servizio delle attività informative della ConfederazioneTAFTribunale amministrativo federale–Isesta corte–IIquarta e quinta corteUCCUfficio centrale di compensazioneUCLUffici cantonali e comunali del lavoroUDSCUfficio federale della dogana e della sicurezza dei confiniUFASUfficio federale delle assicurazioni socialiUFGUfficio federale di giustizia–Iambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale–IIambito direzionale Diritto privato

Catalogo dei dati SIMIC

Denominazione dei campi di dati

SEM

Partner SEM

MIGRA

UCL

OCF

CP

ASC

fedpol

SIC

TAF

UCC

RSE

DFAE

UFG

COM

Cit.

CDF

SCAR

AFCt

CdA

AFC

UDSC

UFAS

AEG

ACEP

MPC

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

I

II

I. Dati di base

1. Identità

Appellativi

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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A

A

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W

A

A

A

A

A

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Cognomi

B

B

B

B

B

B

B

B

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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A

A

W

A

A

A

A

A

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Nomi

B

B

B

B

B

B

B

B

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A

A

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A

A

A

A

A

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W

A

A

A

A

A

A

Data di nascita

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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A

A

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A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

A

A

Cittadinanza

B

B

B

B

B

B

B

B

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A

A

A

A

A

A

Sesso

B

B

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B

B

B

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A

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A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

A

A

Stato civile

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Numero di telefono

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

A

E-mail

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

A

Fotografia

B

B

B

B

A

A

A

A

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Impronte digitali

B

B

B

B

A

A

A

A

A

Firma

B

B

B

B

A

A

A

A

A

2. Numero personale

ID personale SIMIC (n. del fascicolo elettronico)

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

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Numero personale settore degli stranieri

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

Numero personale settore dell’asilo

B

A

B

A

A

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Numero d’assicurato AVS

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

II. Fascicolo elettronico (eDossier)

1. Gestione dei fascicoli

Detentore del fascicolo

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Trattato da collaboratore specialista

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Trattato dal/fino

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Stato del fascicolo

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Data apertura fascicolo

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Data di annullamento

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Classe d’archiviazione

B

B

B

B

B

B

B

B

B

2. Informazioni in merito al documento

Categorie (LStrI168, LAsi169, LCit170)

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Designazione del documento

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

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Data del documento

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

B

Collaboratore specialista competente

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

B

Provenienza (data/tipo)

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Data di annullamento

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

III. Permessi elettronici secondo il diritto degli stranieri (eARB)

Numero della pratica

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Tipo di pratica

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Categoria

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Stato del trattamento

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Comunicazioni

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Utente eARB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Data della domanda

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Data della decisione preliminare

B

B

B

B

B

B

B

B

B

IV. Permessi elettronici secondo il diritto in materia di asilo (eAsilo)

Numero della pratica

B

B

B

B

B

B

B

Tipo di pratica

B

B

B

B

B

B

B

Categoria

B

B

B

B

B

B

B

Stato del trattamento

B

B

B

B

B

B

B

Comunicazioni

B

B

B

B

B

B

B

Utente eAsilo

B

B

B

B

B

B

B

Data della domanda

B

B

B

B

B

B

B

Data della decisione preliminare

B

B

B

B

B

B

B

V. Rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di permessi di ritorno per stranieri (eISR)

Tipo di documento di viaggio

B

B

A

A

B

A

A

A

Dimensioni

B

B

A

A

B

A

A

A

Data di rilascio

B

B

A

A

B

A

A

A

Durata di validità

B

B

A

A

B

A

A

A

Codice Paese

B

B

A

A

B

A

A

A

Numero del documento di viaggio

B

A

A

A

A

A

A

A

Autorità di rilascio

B

B

A

A

B

A

A

A

Rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto

B

B

A

A

B

A

A

A

A

Informazioni inserite su richiesta della persona

B

B

A

A

B

A

A

A

Durata del viaggio

B

B

A

A

B

A

A

A

Statuto di soggiorno

B

B

A

A

B

A

A

A

Motivo del viaggio

B

B

A

A

B

A

A

A

Destinazione

B

B

A

A

B

A

A

A

Indicazioni relative alla perdita di un documento di viaggio

B

B

A

A

B

A

A

A

Indicazioni relative alla registrazione o alla soppressione della registrazione di un documento di viaggio in RIPOL

B

B

A

A

B

A

A

A

Ritiro

B

B

A

A

B

A

A

A

Data del deposito della domanda

B

B

A

A

B

A

A

A

Data della decisione

B

B

A

A

B

A

A

A

Altre indicazioni relative alla domanda

B

B

A

A

B

A

A

A

Altre indicazioni relative al documento di viaggio

B

B

A

A

B

A

A

A

Firma del rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto

B

B

A

A

B

A

A

A

VI. Fascicoli cartacei

1. Ubicazione dei fascicoli

Ubicazione

B

B

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

2. Informazioni in merito al fascicolo

Categoria fascicolo

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

Numero fascicolo

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

Motivo ordinazione

B

B

B

B

B

3. Contenuto fascicolo

Designazione del documento

B

B

B

B

B

A

A

A

A

Provenienza
(collab. special. data)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data d’entrata

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Data d’uscita
(ad es. documento di legittimazione del Paese d’origine)

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

VII. Altri campi di dati SIMIC

1. Numero riferimento

Numero riferimento

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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A

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A

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A

A

A

A

Numero riferimento cantonale

B

B

B

B

B

B

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A

A

A

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A

A

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A

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero riferimento LCit

B

B

B

A

B

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A

A

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Comune

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Fascicolo (ubicazione, data, ora e durata di validità)

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Comunicazione del centro di rilevamento biometrico

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Token (codice)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Data per il rilevamento biometrico

A

A

A

B

A

A

A

A

A

2. Settore degli stranieri

a. Identità

Data di registrazione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Statuto personale (codice)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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A

W

A

A

A

Numero assicurazione sociale straniera

B

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A

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Paese d’origine

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Luogo d’origine

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Statuto dal profilo del soggiorno nel Paese di provenienza

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Cittadinanza del coniuge

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cittadinanza del partner registrato

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Luogo di nascita

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

B

A

Nascita in Svizzera (sì/no)

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

A

Data del decesso

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Coniuge svizzero (sì/no)

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

A

Il partner registrato è svizzero (sì/no)

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

A

Libretto per stranieri dei genitori

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Genitore svizzero (sì/no)

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cognomi, nomi dei genitori

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

B

A

Cognomi, nomi, data di nascita dei figli

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Famiglia o gruppo (codice)

B

B

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

W

Numero di famiglia o di gruppo

B

B

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

Numero di controllo del processo (PCN)

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Luogo, data e ora del rilevamento delle impronte digitali

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

b. Indirizzi

Indirizzo all’estero

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Indirizzo in Svizzera

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

A

Comune di residenza

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

A

Indirizzo postale

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Indirizzo valido dal

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Indirizzo di contatto in Svizzera o all’estero del lavoratore distaccato

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

c. Documenti di viaggio e d’identità

Classificazione
(originale, copia, …)

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Tipo del documento di legittimazione

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Autorità di rilascio, luogo e Paese

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Data del rilascio e durata di validità

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Numero

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

d. Entrata

Paese limitrofo

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Rappresentanza all’estero responsabile

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Decisione d’entrata valida dal e fino al

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Durata probabile del soggiorno

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero di familiari partecipanti al viaggio

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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Professione

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Condizioni d’entrata

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Durata del soggiorno richiesta

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

e. Misure coercitive

Tipo di carcerazione

B

B

B

A

B

A

A

Inizio della carcerazione

B

B

B

A

B

A

A

Fine della carcerazione

B

B

B

A

B

A

A

Giorni di carcerazione

B

B

B

A

B

A

A

Rimpatrio (sì/no)

B

B

B

A

B

A

A

Rappresentazione legale per i minori (sì/no)

B

B

B

Misure a protezione del minore (sì/no)

B

B

B

Luogo di carcerazione

B

B

B

A

B

A

A

Durata della carcerazione

B

B

B

A

B

A

A

f. Soggiorno e partenza

Numero del permesso

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Statuto

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Dati sul rilascio del permesso

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

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Tipo di permesso

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Data effettiva d’entrata

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

Data determinante per il domicilio

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data cambiamento statuto

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motivo della data determinante

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Data di notificazione

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Autorizzazione valida dal e fino al

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorità di rilascio

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tipo dell’ammissione (codice)

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

g. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro (AVOR)

Riferimento all’ufficio del lavoro

B

B

A

B

B

A

A

A

Durata di validità della decisione

B

B

A

A

B

A

A

A

A

Tipo di contingente

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero di contingente

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Periodo del contingente

B

B

A

A

B

A

A

A

A

Unità del contingente

A

A

A

A

A

A

A

Data della registrazione

B

B

B

A

A

A

A

A

Data della domanda

B

B

B

A

A

A

A

A

A

Articolo
(richiesto/autorizzato)

B

B

B

A

A

A

A

A

Numero di mesi
(massimo/minimo)

B

B

B

A

A

A

A

A

Stato del trattamento

B

B

B

A

A

A

A

A

Condizioni

B

B

B

A

A

A

A

A

Motivazione

B

B

B

A

A

A

A

A

Referenze della ditta

B

B

B

A

A

A

A

A

h. Attività lucrativa

Attività esercitata

B

B

A

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Posizione professionale

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Inizio e fine dell’impiego

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Paese di lavoro

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Attività lucrativa accessoria

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero ore di lavoro settimanali

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Luogo di assunzione
(indirizzo, coordinate geografiche o descrizione)

B

B

A

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Stato della procedura di notificazione secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Giorni di servizio prestati

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Decisione negativa concernente l’attività lucrativa indipendente secondo OLCP171

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Salario

B

B

B

B

A

A

A

A

i. Dati delle aziende

Numero dell’azienda SIMIC

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nome dell’azienda

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Indirizzi

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero di telefono e indirizzo di posta elettronica

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Persona responsabile (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica)

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Persona di contatto in Svizzera (azienda, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica)

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero IDI

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Identificatore EasyGov

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Agglomerazione

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Gruppo economico

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Comune di lavoro

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Ultima mutazione (utente/data)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Paese (codice)

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero collettivo delle aziende

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Effettivo massimo ballerine per impresa

B

B

B

A

A

A

A

Datore di lavoro in Svizzera, datore di lavoro all’estero o prestatore di servizi indipendente all’estero

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

j. Dati generali sulla cittadinanza

Numero e categoria del fascicolo

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

Tipo e numero della pratica

B

A

B

A

B

A

A

A

Lingua materna

B

A

B

A

B

A

A

A

Data di nascita del coniuge

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Data di nascita del partner registrato

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Luogo di nascita

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Data del decesso

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Cognomi e nomi dei genitori

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Cittadinanza svizzera (sì/no)

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Coniuge svizzero (sì/no)

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Il partner registrato è svizzero (sì/no)

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Genitore svizzero (sì/no)

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Tipo e durata del permesso di soggiorno

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Luogo d’origine

B

A

B

A

B

A

A

A

Data di entrata e di uscita

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Indirizzo in Svizzera e all’estero

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Rappresentanza all’estero in caso di domanda dall’estero

B

A

B

A

B

A

A

A

Tipo di naturalizzazione

B

A

B

A

B

A

A

A

Comune di naturalizzazione

B

A

B

A

B

A

A

A

Data della decisione

B

A

B

A

B

A

A

A

Collaboratore specialista competente

B

A

B

A

B

A

A

A

Data di naturalizzazione

B

A

B

A

B

A

A

A

Data passaggio in giudicato

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Ordini/provvedimenti presi

B

A

B

A

B

A

A

A

Nome e indirizzo degli interessati

B

A

B

B

A

A

A

Controllo del disbrigo

B

A

B

B

A

A

A

Fatturazione

B

A

B

A

B

k. Dati sulla cittadinanza relativi alla procedura di annullamento

Data della decisione dell’ultima procedura di naturalizzazione

B

B

B

Data di nascita della persona la cui naturalizzazione va annullata

B

B

B

Data di nascita del coniuge o del partner registrato

B

B

B

Data del matrimonio

B

B

B

Cognomi e nomi del coniuge svizzero

B

B

B

Data audizione diretta coniuge

B

B

B

Data audizione cantonale coniuge

B

B

B

Data separazione

B

B

B

Numero di mesi fino alla separazione

B

B

B

Dichiarazione unione coniugale

B

B

B

Data firma dichiarazione unione coniugale

B

B

B

Divorzio chiesto da

B

B

B

Data domanda divorzio

B

B

B

Data divorzio

B

B

B

l. Misure d’allontanamento (decisione di rimpatrio secondo l’art. 68a cpv. 1 lett. a, c e d LStrI e divieto d’entrata secondo l’art. 67 LStrI) eMAP

Autorità competente

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Decisione (tipo)

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

B

Data della decisione

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

B

Rinuncia alla pronuncia di un’espulsione giudiziaria obbligatoria

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motivazione (decisione di rimpatrio)

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

B

Divieto d’entrata successivo (sì/no)

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

Minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici (sì/no)

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

Fattispecie penali

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Caratteristiche particolari

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

B

Data di notificazione / entrata in vigore

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Valevole dal e fino al / durata

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Abrogazione

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Motivazione
(divieto d’entrata)

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Ramo economico

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Data della domanda

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Termine di partenza

B

B

A

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Data e luogo di partenza

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Stato di destinazione del rimpatrio

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Categoria della partenza

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Sospensione / effetto sospensivo / posticipazione

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Osservazioni come da decisione

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Autorità giudiziaria e riferimento alla sentenza

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

Membro di famiglia cittadino UE/AELS

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

Statuto SIS

B

B

B

B

A

A

A

A

A

B

Documenti digitalizzati (decisioni, sentenze, ecc.)

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

B

m. Rapporto di controllo alla frontiera

Numero posto di confine

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Designazione del posto di confine e del funzionario

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Luogo di passaggio della frontiera

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date di entrata e di partenza

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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Mezzo di trasporto

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motivo del trattenimento

B

A

A

A

B

A

A

A

A

Passaggio di frontiera osservato da/non osservato

B

A

A

A

B

A

A

A

A

Fatti

B

A

A

A

B

A

A

A

A

Osservazioni interne

B

A

A

A

B

A

A

A

A

Descrizione della falsificazione

B

A

A

A

B

A

A

A

A

Data/ora del respingimento

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Stesura rapporto di polizia (sì/no)

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motivi del respingimento (codice)

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data/ora della consegna alla polizia

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

n. Osservazioni strutturate

Codici d’osservazione

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Codici d’osservazione validi dal e fino al

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

Collaboratore specialista

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

Utente

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

Data della mutazione

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

o. Ricerca del luogo di soggiorno

Richiedente
(cognomi/indirizzo: soltanto per conteggio finale tasse)

B

A

A

A

p. Tasse

Tasse delle autorità degli stranieri

B

B

A

A

A

B

B

Tasse delle autorità cantonali del lavoro

B

B

A

A

B

B

Tasse delle autorità preposte alla cittadinanza

B

B

A

A

B

Saldo cassa

B

B

B

q. Protocollo delle mutazioni

Tipo di mutazione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Utente

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data della mutazione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data dell’evento

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data del rilascio

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorità decisionale e autorità richiedente

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tipo di decisione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3. Settore dell’asilo

a. Identità

Religione

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lingua materna

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Gruppo etnico

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cittadinanza alla nascita

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

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Luogo di nascita

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

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Codice d’origine

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Cognomi e nomi dei genitori

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

Mezzi finanziari propri

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Dichiarazione di garanzia

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Indirizzi

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Categorie di identità (Codice NINA)

B

A

B

A

A

A

A

A

Conoscenze linguistiche

B

B

B

B

Formazione

B

B

B

B

Attività lucrativa svolta finora

B

B

B

B

b. Documenti di viaggio o d’identità

Classificazione (originale, copia, ecc.)

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tipo di documento di legittimazione

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorità di rilascio, luogo e Paese

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data di rilascio e durata di validità

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

c. Procedura

In generale

Caso medico

B

A

B

B

A

Tipo di pratica

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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A

A

A

A

A

A

A

A

Tipo di trattamento

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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Data e ora del deposito della domanda

B

A

B

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A

A

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A

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Stato della procedura

B

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cognomi e indirizzo degli interessati

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cantone di attribuzione

B

A

B

A

A

A

A

A

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data di apertura della pratica

B

A

B

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data del disbrigo della pratica

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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Passaggio in giudicato

B

A

B

B

A

A

A

A

A

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A

A

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A

A

A

A

A

A

A

Termini

B

A

B

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A

A

A

A

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Codice d’osservazione

B

A

B

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A

A

A

A

A

A

Data di deposito e di evasione del ricorso

B

A

B

A

A

A

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A

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Collaboratore specialista competente

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A

B

B

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A

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A

A

A

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A

A

A

A

A

Rilevamento delle impronte digitali

Numero di controllo del processo (NCP)

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Luogo, data e ora del rilevamento

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Attribuzione e ripartizione

Data di disbrigo della decisione d’attribuzione

B

A

B

A

A

A

A

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A

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A

A

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A

A

A

Motivo della mutazione

B

A

B

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A

A

A

A

Cantone interessato dalla ripartizione

B

A

B

A

A

A

A

A

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A

A

A

A

A

A

A

Data ripartizione

B

A

B

A

A

A

A

A

A

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A

A

A

A

A

Determinante sì/no

B

A

B

A

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A

A

A

Riga per commento

B

A

B

A

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A

A

A

A

A

A

Collaboratore specialista

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Documento di legittimazione settore dell’asilo

Categoria

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Valevole fino

B

A

B

A

A

B

A

A

A

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A

A

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A

A

Data dell’allestimento

B

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B

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A

B

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A

A

A

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A

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Attività lucrativa

B

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A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cognome e indirizzo del datore di lavoro

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Collaboratore specialista

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B

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A

A

A

Contributo speciale

Obbligo contributo speciale

B

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A

Obbligo massimo

B

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A

A

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A

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A

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A

Saldo

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cronologia

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

d. Dati relativi agli accertamenti della provenienza in base alla lingua (dati LINGUA)

Mandato

Data di ricezione (mandato)

B

B

B

Paese d’origine indicato dal richiedente

B

B

B

Regione d’origine indicata dal richiedente

B

B

B

Conoscenze linguistiche

B

B

B

Conoscenze linguistiche testate

B

B

B

Competenza della lingua

B

B

B

Lingua madre

B

B

B

Stato del mandato

B

B

B

Dati complementari del richiedente

B

B

B

Data del colloquio

B

B

B

Data di chiusura

B

B

B

Registrato il

B

B

B

Paese

B

B

B

Luoghi o regione di soggiorno

B

B

B

Data dell’inizio e della fine del soggiorno

B

B

B

Analisi e perizie

Registrazioni sonore

B

B

B

Esperto

B

B

B

Colloquio fatto da

B

B

B

Linguista responsabile

B

B

B

Tipo di perizia

B

B

B

Lingua della perizia

B

B

B

Risultato

Campi analizzati

B

B

B

Categorie

B

B

B

Paese

B

B

B

Regione

B

B

B

Cerchia o comunità linguistica

B

B

B

Dichiarazioni di provenienza confermate

B

B

B

Allegato 2172

(art. 13 cpv. 2)

Dati che possono essere comunicati ad autorità e organizzazioni conformemente all’articolo 13

Legenda

Comunicazione dei dati:

  1. ammessa
  2. non ammessa

Unità organizzative:

  1. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
  2. Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI) /
    Casse di compensazione cantonali

OSAR

CSC/CCC

Dati personali asilo

Cognome(i)

CD

CD

Nome(i)

CD

CD

Cognome(i) e nome(i) dei genitori

CD

CD

Appellativo(i)

CD

CD

Data di nascita

CD

CD

Sesso

CD

CD

Cittadinanza

CD

CD

Numero personale settore dell’asilo

CD

CD

ID personale SIMIC

CD

CD

Numero AVS

CD

Indirizzi

CD

CD

Procedura

Tipo di pratica

CD

Tipo di disbrigo

CD

Stato della procedura

CD

Cantone di attribuzione

CD

CD

Data di apertura della pratica

CD

Allegato 3

(art. 24)

Modifica del diritto vigente

... 173

Allegato 4174

(art. 2 lett. a n. 5)

Accordi d’associazione a Schengen e Dublino

1. Accordi d’associazione a Schengen

Gli accordi d’associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004175 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  2. Accordo del 26 ottobre 2004176 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
  3. Convenzione del 22 settembre 2011177 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  4. Accordo del 17 dicembre 2004178 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  5. Accordo del 28 aprile 2005179 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
  6. Protocollo del 28 febbraio 2008180 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
2. Accordi d’associazione a Dublino

Gli accordi d’associazione a Dublino comprendono gli accordi seguenti:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004181 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
  2. Accordo del 17 dicembre 2004182 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  3. Protocollo del 28 febbraio 2008183 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
  4. Protocollo del 28 febbraio 2008184 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.