A partire dal 1° marzo 2010 il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un nuovo passaporto (passaporto 2010).
A partire dal 1° marzo 2010 va rilasciato soltanto il passaporto 2010.
143.13
del 21 ottobre 2009 (Stato 1° febbraio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 2, 15 lettera d e 16 della legge del 22 giugno 2001 1
sui documenti d’identità,
ordina:
A partire dal 1° marzo 2010 il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un nuovo passaporto (passaporto 2010).
A partire dal 1° marzo 2010 va rilasciato soltanto il passaporto 2010.
Le richieste di rilascio di un passaporto 2003 o di un passaporto 2006 possono essere presentate presso la competente autorità richiedente al massimo fino al 15 febbraio 2010.
Le autorità di rilascio registrano le richieste per la produzione di un passaporto 2003 o di un passaporto 2006 nel sistema d’informazione per documenti d’identità al massimo fino al 23 febbraio 2010 e le sbloccano entro tale data per la produzione.
Chiunque intende richiedere un passaporto 2006 deve presentarsi personalmente presso l’autorità di rilascio per la registrazione dei dati biometrici entro il 23 febbraio 2010. È possibile abbreviare il termine di 5 giorni di cui all’articolo 17 a dell’ordinanza del 20 settembre 2002 2 sui documenti d’identità.
Le richieste di rilascio di un passaporto 2010 possono essere presentate a partire dal 24 febbraio 2010 presso l’autorità di rilascio competente.
È possibile presentarsi personalmente presso le autorità di rilascio per la registrazione dei dati biometrici a partire dal 1° marzo 2010.
Se al momento dell’entrata in vigore, il 1° marzo 2010, della revisione parziale della legge e dell’ordinanza sui documenti d’identità, le rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere non sono ancora in grado, per motivi tecnici, di rilasciare i passaporti 2010, le persone immatricolate presso tali autorità possono, durante il periodo di transizione e di comune accordo con la propria autorità di rilascio competente, richiedere i passaporti 2010 presso un’altra autorità di rilascio all’estero.
Passaporti provvisori e carte d’identità possono essere richieste presso tutte le autorità di rilascio all’estero.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2010.