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151.15

Ordinanza
sugli aiuti finanziari in base alla legge
sulla parità dei sessi

del 22 maggio 1996

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 a 16 della legge federale del 24 marzo 1995 1 sulla parità dei sessi (LPar),

ordina:

Art. 1 Contributi per programmi promozionali

Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di programmi:

  1. massimamente rivolti verso la pratica;
  2. il cui impatto dura oltre il periodo di versamento del contributo;
  3. particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie;
  4. volti a promuovere la collaborazione con altre organizzazioni;
  5. che rendono possibile un legame con altri programmi; oppure
  6. che presentano un carattere sperimentale.

Possono parimenti essere sostenute con contributi:

  1. l’ideazione di basi programmatiche;
  2. la valutazione di programmi già esistenti;
  3. l’attività di sensibilizzazione.

Il finanziamento diretto di programmi interni a un’azienda è escluso.

Art. 2 Contributi a consultori

Sono sostenuti con contributi soltanto i consultori che esercitano un’attività continuata.

Ai consultori giusta l’articolo 15 LPar possono essere corrisposti contributi per spese:

  1. di personale;
  2. di materiale;
  3. di locazione;
  4. d’acquisto di materiale informativo.

Art. 32 Presentazione delle richieste

Le richieste di aiuti finanziari, corredate di motivazione, devono essere presentate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (Ufficio). L’Ufficio stabilisce ogni anno il termine di deposito.

Alla richiesta vanno allegati:

  1. una descrizione precisa del progetto da finanziare;
  2. una descrizione degli obiettivi;
  3. un piano per la realizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (piano di trasmissione);
  4. un piano di valutazione;
  5. un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento;
  6. ogni informazione utile sulle organizzazioni che partecipano al progetto;
  7. un calendario di esecuzione del progetto.

L’Ufficio emana direttive sulla presentazione delle richieste e mette a disposizione moduli per l’inoltro delle stesse.

Nelle direttive l’Ufficio può stabilire altre modalità per la presentazione delle richieste.

Art. 4 Esame delle richieste

L’Ufficio esamina le richieste di aiuti finanziari. Può chiedere il parere di specialisti esterni.

L’Ufficio può esigere che i progetti siano rimaneggiati o coordinati con altri progetti.

Art. 5 Determinazione dei contributi

Gli aiuti finanziari possono essere corrisposti in forma di versamento unico o periodico.

Possono essere forfettari o proporzionali alle spese. Nel caso di aiuti finanziari proporzionali alle spese va determinato in anticipo l’ammontare massimo.

Art. 6 Decisione

Sono competenti per l’assegnazione degli aiuti finanziari:

  1. il Dipartimento federale dell’interno, se il contributo richiesto supera 200000 franchi;
  2. l’Ufficio, per le richieste fino a 200000 franchi.

Nel caso di richieste che si estendono su vari periodi di credito, è determinante l’ammontare globale.

Art. 7 Sorveglianza e stesura di rapporti

L’Ufficio sorveglia l’esecuzione dei progetti.

Il richiedente informa regolarmente l’Ufficio sull’andamento del progetto e gli consegna un rapporto finale al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto.

L’Ufficio emana istruzioni sulla stesura dei rapporti.

Art. 8 Valutazione

L’Ufficio esamina la valutazione dei progetti effettuata dal richiedente.

Per l’esecuzione di tale incombenza può avvalersi di specialisti esterni.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.