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151.21

Ordinanza
sui progetti in favore dei diritti umani e
contro il razzismo

del 14 ottobre 2009 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ;
in esecuzione dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del
21 dicembre 1965 2 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. la realizzazione, da parte della Confederazione, di progetti di sensibilizzazione sui diritti umani e di prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia;
  2. la concessione di sussidi della Confederazione a progetti di cui alla lettera a realizzati da terzi.

Art. 2 Requisiti dei progetti

I progetti devono essere finalizzati alla prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia, alla sensibilizzazione sui diritti umani, nonché all’intervento e alla consulenza nei casi di conflitto. Devono considerare in particolare il settore scolastico e quello formativo.

Per raggiungere questi obiettivi, i progetti devono:

  1. essere in grado di conseguire il maggiore impatto e il maggiore effetto moltiplicatore possibili;
  2. garantire per quanto possibile il coinvolgimento dei diretti interessati;
  3. proporsi a lungo termine e avere un effetto duraturo;
  4. permettere una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti.

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei progetti possono essere versati sussidi anche per la costituzione e il consolidamento delle strutture necessarie. I sussidi non devono tuttavia essere destinati al mantenimento delle strutture.

Art. 3 Compiti del Servizio per la lotta al razzismo

Il Servizio per la lotta al razzismo (Servizio), integrato nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (DFI), ha i compiti seguenti:

  1. promuove e coordina le attività di prevenzione del razzismo, dell’antisemitismo e della xenofobia e di promozione dei diritti umani a livello federale, cantonale e comunale;
  2. coordina le sue attività con l’Amministrazione federale, le commissioni extraparlamentari, i Cantoni, i Comuni e le competenti conferenze intercantonali;
  3. realizza progetti in modo autonomo o in collaborazione con terzi;
  4. esamina i progetti di terzi, li segue, li supervisiona e ne controlla lo svolgimento. Procede alla valutazione dei progetti;
  5. coordina i progetti di terzi;
  6. è responsabile del lavoro di pubbliche relazioni correlato ai progetti.

Art. 4 Ripartizione dei sussidi per progetti di terzi

Entro i limiti dei crediti a preventivo stanziati annualmente, l’importo a disposizione per i progetti di terzi è ripartito come segue:

  1. circa due terzi per progetti in ambito non scolastico;
  2. circa un terzo per progetti in ambito scolastico.

Art. 5 Sussidi

Ogni progetto ha diritto a un solo sussidio.

In casi motivati, possono essere concessi altri sussidi a progetti simili.

I sussidi che si estendono oltre l’anno di preventivo sono concessi con la riserva che le Camere federali stanzino i crediti necessari.

Art. 6 Presentazione delle domande

Le domande di sussidio devono essere presentate al Servizio.

Le domande di sussidio devono essere corredate dei documenti seguenti:

  1. una descrizione del progetto;
  2. un budget;
  3. un piano di finanziamento;
  4. un piano di valutazione.

Il Servizio può richiedere ulteriori documenti.

Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione delle domande.

Art. 7 Esame delle domande

Il Servizio esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2. Trasmette la sua proposta al DFI.

Se ritiene che la domanda sia incompleta, il Servizio informa il richiedente della possibilità di completarla.

Art. 8 Gruppo di lavoro interdipartimentale

Un gruppo di lavoro interdipartimentale presta sostegno al Servizio e ne segue le attività.

Il gruppo di lavoro si compone di rappresentanti dei seguenti dipartimenti:

  1. DFI;
  2. Dipartimento federale degli affari esteri;
  3. Dipartimento federale di giustizia e polizia;
  4. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
  5. Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca3.

Il gruppo di lavoro è diretto dal DFI.

Art. 9 Fondazione éducation21

Il DFI incarica la Fondazione éducation21 4 di esaminare le domande per progetti nel settore scolastico, nonché di seguire e valutare questi progetti.

Il DFI disciplina la collaborazione tra la Fondazione éducation21 e il Servizio in una convenzione sulle prestazioni.

La Fondazione éducation21 trasmette le domande, unitamente alla sua proposta, al DFI.

Art. 10 Decisione

Il DFI decide in merito alla concessione di sussidi a progetti di terzi.

Il DFI può delegare questa competenza al Servizio.

Art. 11 Presentazione di rapporti e obbligo di informazione

I terzi che beneficiano di un sostegno devono informare il Servizio sulla realizzazione e sugli effetti dei loro progetti.

Su richiesta, i terzi devono consentire la consultazione dei documenti relativi ai progetti e fornire le informazioni necessarie.

Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione di rapporti.

Art. 12 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 27 giugno 2001 5 su progetti per i diritti umani e l’antirazzismo è abrogata.

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Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.