Lexipedia

161.13

Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 1° settembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 1
sui diritti politici (LDP);

dopo omologazione del 1° settembre 2021 2 dei dati sulla popolazione residente ottenuti mediante le rilevazioni basate sui registri al 31 dicembre 2020,

ordina:

Art. 1 Ripartizione dei seggi

Conformemente all’articolo 17 LDP, la ripartizione dei seggi all’atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 52 a legislatura è stabilita come segue:

1. Zurigo

36

14. Sciaffusa

2

2. Berna

24

15. Appenzello Esterno

1

3. Lucerna

9

16. Appenzello Interno

1

4. Uri

1

17. San Gallo

12

5. Svitto

4

18. Grigioni

5

6. Obvaldo

1

19. Argovia

16

7. Nidvaldo

1

20. Turgovia

6

8. Glarona

1

21. Ticino

8

9. Zugo

3

22. Vaud

19

10. Friburgo

7

23. Vallese

8

11. Soletta

6

24. Neuchâtel

4

12. Basilea Città

4

25. Ginevra

12

13. Basilea Campagna

7

26. Giura

2

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 30 agosto 2017 3 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è abrogata alla fine della 51 a legislatura (3 dicembre 2023).

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 1° settembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022) | Lexipedia | Lexipedia