La presente ordinanza disciplina i dettagli dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento:
- dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale e dei membri senza partito dell’Assemblea federale (art. 76bLDP);
- delle campagne in vista di elezioni nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati oppure di votazioni federali (art. 76cLDP).
Disciplina inoltre il servizio competente e la procedura di comunicazione, il controllo e la pubblicazione, nonché la restituzione di liberalità di provenienza illecita.