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161.18 OFiPo

Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo)

del 24 agosto 2022 (Stato 23 ottobre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 76 c capoverso 4, 76 d capoverso 6, 76 e , 76 g e 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 1 sui diritti politici (LDP),

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Sezione 1 Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i dettagli dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento:

  1. dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale e dei membri senza partito dell’Assemblea federale (art. 76bLDP);
  2. delle campagne in vista di elezioni nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati oppure di votazioni federali (art. 76cLDP).

Disciplina inoltre il servizio competente e la procedura di comunicazione, il controllo e la pubblicazione, nonché la restituzione di liberalità di provenienza illecita.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. entrate: afflusso una tantum o ricorrente di denaro o beni materiali, servizi ricevuti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato che i fornitori sono soliti proporre a titolo commerciale, nonché fondi propri monetari che gli addetti alla campagna investono in una campagna;
  2. liberalità monetarie: vantaggi finanziari concessi da persone fisiche o giuridiche oppure da società di persone sotto forma di contanti, bonifico bancario, assunzione o condono di debito;
  3. liberalità non monetarie: beni materiali o servizi, solitamente proposti a titolo commerciale, forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato da persone fisiche o giuridiche o da società di persone se, alla luce delle circostanze, per il beneficiario è evidente che la liberalità è elargita per sostenere un partito, un membro senza partito dell’Assemblea federale o una campagna;
  4. conduzione di una campagna: pianificazione e svolgimento di attività volte a influenzare un’elezione alle Camere federali o una votazione federale;
  5. spese: tutte le spese in denaro o beni materiali, compresi i servizi solitamente proposti a titolo commerciale forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato.

Sezione 2 Obbligo dei partiti e dei membri senza partito dell’Assemblea federale di rendere pubblico il loro finanziamento

Art. 3 Obbligo dei partiti dell’Assemblea federale di rendere pubblico il loro finanziamento

I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento per ogni anno civile.

Comunicano i dati di cui all’articolo 76 b capoverso 2 LDP entro il 30 giugno dell’anno successivo.

L’obbligo si applica a tutti i partiti, che siano organizzati su scala nazionale o esclusivamente cantonale, regionale o comunale.

Art. 4 Obbligo dei membri senza partito dell’Assemblea federale di rendere pubbliche le liberalità

I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie per ogni anno civile.

Comunicano i dati di cui all’articolo 76 b capoverso 2 lettera b LDP entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Vanno comunicate solo le liberalità ricevute mentre il deputato non è membro di un partito.

Sezione 3 Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il loro finanziamento

Art. 5 Obbligo di rendere pubbliche le entrate preventivate e le liberalità

Se si presume che le spese per una campagna secondo l’articolo 76 c capoverso 1 LDP supereranno i 50 000 franchi, gli addetti alla campagna rendono pubbliche le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi entro i termini stabiliti all’articolo 76 d capoverso 1 lettera b LDP. Lo stesso vale per le campagne comuni secondo l’articolo 76 c capoverso 4 LDP, quando persone fisiche o giuridiche oppure società di persone pianificano una campagna assieme e si presentano al pubblico assieme.

Se solamente una volta scaduto il termine risulta che per una campagna sono stati spesi più di 50 000 franchi, le entrate preventivate nonché le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi vanno comunicate entro dieci giorni lavorativi.

La comunicazione secondo l’articolo 76 d capoverso 2 LDP va fatta entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione o dalla presa di conoscenza della liberalità concessa.

Art. 6 Obbligo di rendere pubblico il conto finale

Al termine di una campagna secondo l’articolo 76 c capoversi 1 e 3 LDP, gli addetti alla campagna rendono pubblico il conto finale delle entrate se le spese sostenute superano i 50 000 franchi.

Il conto finale comprende i dati di cui all’articolo 9.

Sezione 4 Servizio competente e procedura di comunicazione

Art. 7 Servizio competente

Il Controllo federale delle finanze (CDF) è competente per ricevere le comunicazioni.

Provvede a controllarle e a pubblicarle.

Art. 8 Trasmissione delle comunicazioni

Gli attori politici inseriscono le loro comunicazioni tempestivamente e di propria iniziativa in un registro informatizzato.

Il registro informatizzato è messo a disposizione e gestito dal CDF.

In via eccezionale le comunicazioni possono essere trasmesse al CDF anche in forma cartacea per via postale. Il CDF mette a disposizione gli appositi moduli.

Art. 9 Dati richiesti

Vanno comunicati i dati seguenti:

  1. cognome, nome, indirizzo e Comune di domicilio o ragione sociale e sede degli attori politici;
  2. l’importo complessivo delle entrate;
  3. le entrate da liberalità monetarie;
  4. il valore delle entrate da liberalità non monetarie;
  5. le entrate da manifestazioni;
  6. le entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi;
  7. per i partiti:1.le entrate risultanti dai contributi dei membri,2.le entrate da contributi legati a un mandato riscosse dai deputati federali eletti e dai titolari di un mandato eletti dall’Assemblea federale;
  8. per le campagne: i fondi propri monetari;
  9. per le campagne: i candidati da sostenere o l’esito auspicato della votazione.

Art. 10 Modalità di comunicazione delle liberalità

Le liberalità superiori a 15 000 franchi destinate a una campagna sono documentate alla loro ricezione o al più tardi con il conto finale, presentando un estratto contabile e un estratto bancario o una conferma del donatore.

È considerato donatore la persona fisica o giuridica o la società di persone che ha elargito la liberalità in origine al fine di sostenere l’attore politico.

La liberalità è considerata concessa se:

  1. il destinatario ne dispone;
  2. è stata promessa in vista di una campagna e il destinatario può, in buona fede, presumere di riceverla.

Per le liberalità non monetarie, sono indicati il valore materiale e il tipo di servizio, nonché il sistema utilizzato per calcolare il valore comunicato; il valore è calcolato al prezzo di mercato.

Sezione 5 Controllo e pubblicazione

Art. 11 Controllo formale

Il CDF controlla se le comunicazioni sono complete e sono state trasmesse entro il termine stabilito.

Art. 12 Controllo materiale

Il CDF accerta la correttezza dei dati effettuando controlli per campionatura in occasione di ogni votazione ed elezione per gli addetti alle campagne, nonché a intervalli annuali per i partiti.

Verifica inoltre se gli attori politici hanno comunicato tutti i dati e i documenti richiesti dalla legge.

I controlli possono svolgersi sul posto.

Art. 13 Collaborazione

Il CDF può chiedere agli attori oggetto del controllo di collaborare agli accertamenti e di fornire la documentazione e le informazioni necessarie.

Art. 14 Pubblicazione dei dati e dei documenti

Il CDF può integrare i dati e i documenti da pubblicare secondo l’articolo 76 f LDP con informazioni fattuali e statistiche, nella misura in cui servano a illustrarli e concretarli.

Non sono pubblicati documenti giustificativi, come estratti bancari e ricevute.

I termini previsti all’articolo 76 f capoverso 2 LDP restano immutati anche se è stabilito un termine supplementare secondo l’articolo 76 e capoverso 2 LDP.

Il CDF può pubblicare un elenco degli attori politici che sono stati sottoposti a un controllo materiale.

Art. 15 Modalità della pubblicazione

Al momento della pubblicazione, il CDF segnala di non garantire la correttezza dei dati e dei documenti pubblicati.

I dati e i documenti trasmessi sono pubblicati anche se si sospetta una violazione degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento ed è avviato un procedimento penale.

Se una sentenza penale è passata in giudicato, il CDF la indica nei pertinenti dati e documenti senza commentarla.

Art. 16 Data di pubblicazione dei dati comunicati dai partiti e dai membri senza partito dell’Assemblea federale

Il CDF pubblica i dati dei partiti e dei membri senza partito dell’Assemblea federale entro il 31 agosto di ogni anno.

Art. 17 Durata della pubblicazione e conservazione

Il CDF pubblica i dati e i documenti per cinque anni dalla loro ricezione.

La conservazione dei dati e dei documenti è retta dalla legge del 26 giugno 1998 2 sull’archiviazione.

Sezione 6 Restituzione di liberalità di provenienza illecita

Art. 18

Le liberalità anonime o provenienti dall’estero sono restituite entro 30 giorni dalla loro ricezione.

Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al CDF entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al capoverso 1. Il CDF determina le modalità della consegna alla Confederazione.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 19 Inizio dell’obbligo di rendere pubblici i finanziamenti

L’obbligo di rendere pubblico il finanziamento dei partiti e dei membri senza partito dell’Assemblea federale secondo l’articolo 76 b LDP si applica a partire dal 1° gennaio 2023 per l’anno civile 2023.

L’obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne di votazione secondo l’articolo 76 c capoversi 1 e 3 LDP si applica a partire dal 23 ottobre 2022 in vista delle elezioni nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati del 22 ottobre 2023.

L’obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne di votazione secondo l’articolo 76 c capoverso 1 LDP si applica a partire dal 4 marzo 2023 in vista della votazione federale del 3 marzo 2024.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 23 ottobre 2022.

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