Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all’attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale. Tale permesso è accordato:
- per il personale dei servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale;
- per il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, dalla commissione amministrativa del tribunale interessato;
- per il personale della propria segreteria, dall’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- per il personale del Ministero pubblico della Confederazione da lui nominato, dal procuratore generale della Confederazione.
Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti.
Se appaiano avverati gli estremi d’un reato e le condizioni legali d’una azione penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte le circostanze, l’inflizione di una misura disciplinare possa sembrare bastevole.
La decisione che accorda il permesso è definitiva.
Contro il diniego dell’autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia o della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Confederazione circa l’autorizzazione sono definitive.
Il pubblico ministero che ha chiesto il permesso è legittimato al ricorso.
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