L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).
La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.
L’autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell’azione di diritto amministrativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confederazione ai sensi dell’articolo 8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell’articolo 7 della legge.
L’impiegato che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indicazione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.