L’indennità per il vitto è di 115 6 franchi il giorno e quella di pernottamento di 180 7 franchi.
L’indennità di pernottamento è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita a una distanza di 30 minuti al massimo (percorsa con un mezzo di trasporto pubblico) o in un raggio di dieci chilometri in linea d’aria. Il parlamentare che non ha diritto a un’indennità di pernottamento può beneficiarne eccezionalmente, su richiesta, per le spese di pernottamento sostenute nell’ambito della sua attività parlamentare. 8
La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale (Delegazione amministrativa) stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all’estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio. 9
Per le attività all’estero, l’indennità per il vitto e quella di pernottamento ammontano complessivamente a 39510 franchi il giorno. La Delegazione amministrativa11 può stabilire indennità più elevate:
- per singoli Paesi e città, se le circostanze lo richiedono;
- in singoli casi motivati, su presentazione dei giustificativi.