La presente ordinanza si applica:
- alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA);
- 4 alle autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo 11 capoverso 4 dell’ordinanza del 2 aprile 20255 sulla digitalizzazione (ODigi) se utilizzano il sistema di gestione degli affari fornito dal servizio standard delle TIC GEVER (sistema GEVER standardizzato).6
I dipartimenti e la Cancelleria federale possono prevedere in un’ordinanza di assoggettare alle prescrizioni della presente ordinanza le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata che sono loro attribuite conformemente all’articolo 7 a OLOGA, se tali unità non sono autorizzate ad archiviare i loro affari in maniera autonoma.
Le disposizioni della presente ordinanza sulle competenze in seno all’Amministrazione federale (sezione 4) si applicano soltanto se è in uso il sistema GEVER standardizzato. 7
La presente ordinanza non si applica ai sistemi per i quali la legislazione prevede deroghe.