La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni dell’Archivio federale.
172.041.15 — OE ARF
Ordinanza del DFI sugli emolumenti dell’Archivio federale (Ordinanza sugli emolumenti ARF) del 1° dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Dipartimento federale dell’interno,
visto l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza dell’8 settembre 1999 1
sull’archiviazione,
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Principi
I servizi di base dell’Archivio federale secondo l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 settembre 1999 sull’archiviazione sono gratuiti, sempre che siano necessari a un’utilizzazione appropriata degli archivi.
Le ulteriori prestazioni sottostanno all’obbligo di pagare un emolumento. Gli emolumenti sono calcolati secondo il principio della copertura dei costi e il principio dell’equivalenza, tenendo conto delle spese di materiale, delle spese dirette di personale e di altre spese.
L’Archivio federale fornisce ulteriori prestazioni solo nella misura del possibile e se questo non pregiudica l’adempimento dei compiti principali.
Art. 3 Riduzione o condono di emolumenti
L’Archivio federale può ridurre o condonare emolumenti se:
- la riscossione dell’emolumento costa più della prestazione;
- l’assoggettato è poco abbiente;
- la prestazione o l’utilizzazione commerciale risponde a un interesse pubblico, per esempio a scopi formativi.
Art. 4 Supplementi
Può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento di base se, su richiesta, la prestazione è stata fornita d’urgenza o fuori dell’orario di lavoro normale.
Può essere riscosso un supplemento amministrativo fino al 20 per cento dell’emolumento di base se l’Archivio federale affida a terzi l’esecuzione della prestazione.
Art. 5 Preventivo
Nel caso di prestazioni per cui l’emolumento supera verosimilmente i 200 franchi, l’Archivio federale informa previamente l’assoggettato dell’importo preventivato.
Art. 6 Decisione sugli emolumenti
L’Archivio federale fattura gli emolumenti dopo aver fornito la prestazione.
L’assoggettato può chiedere all’Archivio federale una decisione sugli emolumenti entro 30 giorni dalla data della fatturazione. 2
Art. 7 Importo degli emolumenti
L’importo degli emolumenti è indicato nell’allegato.
Nel caso di archivi privati, possono essere applicate disposizioni e tariffe speciali secondo gli accordi con il depositario.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Allegato
(art. 6 cpv. 1)
Tariffa degli emolumenti in franchi
1. Prestazioni per riproduzioni
franchi | |
Fotocopie formato A4 o A3 da foglio singolo normale fino ad A3 da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente | –.80 2.― |
Copia su carta da microforme esistenti, stampata dall’utente | –.40 |
Riproduzione su microfilm di un dossier completo
| –.50 |
Copia di un microfilm esistente, a forfait | 35.― |
Audiocassetta registrata dall’utente
| 10.― |
Audiocassetta registrata dal personale
| 35.― |
Film di 16 o 35 mm registrato su videocassetta da una ditta esterna associata | secondo |
Copie video su formato VHS registrate dall’utente
| |
40.― | |
10.― | |
Copia elettronica trasmessa online da foglio singolo fino ad A3, per pagina da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente, | |
–.80 | |
| |
Copia elettronica memorizzata su supporto elettronico leggibile
| |
10.― 40.― |
2. Mandati di valutazione
franchi | |
Mandati di ricerca che vanno oltre l’identificazione dei documenti con gli strumenti di ricerca disponibili, ad esempio perizie sullo stato delle fonti, ricerche su banche dati elettroniche, per ogni ora |
|
Esame di fondi di archivio, analisi tematiche e perizie storiche, |
|
3. Offerta di attività informative
franchi | |
Visite guidate, visite dell’Archivio, introduzioni all’Archivio;
| 100.― |