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172.041.18 OEm-AVF

Ordinanza sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm-AVF) del 1° novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 a della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Principio

L’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell’interno riscuote emolumenti per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro della sua attività di vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti

Gli emolumenti per le seguenti decisioni e prestazioni sono calcolati, entro le forchette indicate, in base al tempo medio impiegato per lo svolgimento di attività analoghe:

Decisione, prestazione

Emolumenti in franchi

  1. assoggettamento di una fondazione

1 000– 5 000

  1. scioglimento con o senza liquidazione della fondazione

1 000– 5 000

  1. esame preliminare dell’atto costitutivo ed esame preliminare o approvazione di modifiche dell’atto costitutivo

700– 3 000

  1. esame preliminare o approvazione di un regolamento o di sue modifiche

500– 1 500

  1. esame del rapporto di gestione annuale rapporto di gestione semplicerapporto di gestione di media complessitàrapporto di gestione complesso


750

1 300

2 000

  1. misura di vigilanza

500–50 000

  1. esonero dall’obbligo di revisione o revoca dell’esonero

600– 1 500

  1. fusione e trasferimento di patrimonio

2 000–20 000

  1. proroga di un termine

al massimo 50

Per un’attestazione oppure per un secondo o successivo sollecito è riscosso un emolumento forfettario di 150 franchi.

Per informazioni, consulenze e chiarimenti su istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi e per prestazioni o decisioni affini è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato.

Per decisioni e prestazioni di urgenza straordinaria possono essere riscossi emolumenti più elevati degli emolumenti massimi di cui al capoverso 1, ma non superiori al doppio degli emolumenti ordinari.

L’emolumento per l’esame del rapporto di gestione annuale è maggiorato di 50 franchi se durante l’intero anno civile in esame la fondazione non utilizza l’accesso integralmente elettronico.

Art. 4 Calcolo in base al tempo impiegato

Per il calcolo in base al tempo impiegato si applica, a seconda delle conoscenze richieste e della funzione esercitata dal personale incaricato, un’aliquota oraria compresa tra 110 e 250 franchi.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 19 novembre 2014 3 sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

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