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172.044.13

Ordinanza
sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità
e gli esami complementari

del 3 novembre 2010 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Sezione 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza stabilisce:

  1. le tasse d’iscrizione e d’esame per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari;
  2. le tariffe per le indennità versate agli esaminatori, agli esperti, ai sorveglianti e ai presidenti della sessione degli esami di cui alla lettera a.

Essa si applica agli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità.

Sezione 2 Tasse

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Fatte salve disposizioni particolari della presente ordinanza, alle tasse si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti.

Art. 3 Tassa d’iscrizione

Per l’iscrizione all’esame è riscossa una tassa di 200 franchi.

La tassa d’iscrizione deve essere pagata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 3 (SEFRI) prima dell’inizio dell’esame.

La tassa non è rimborsata.

Art. 4 Tasse d’esame

Le tasse d’esame sono stabilite come segue:

Fr.

  1. per la maturità monolingue
  1. 1. esame completo

570.–

  1. 2. esame parziale

450.–

  1. 3. valutazione del lavoro di maturità

100.–

  1. per la maturità bilingue
  1. 1. esame completo

650.–

  1. 2. primo esame parziale

550.–

  1. 3. secondo esame parziale

450.–

  1. 4. valutazione del lavoro di maturità

100.–

  1. per l’esame complementare destinato ai cittadini svizzeri titolari di un certificato di maturità estero


120.–

  1. per l’esame complementare destinato ai titolari di un attestato di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale4
  1. 1. esame completo

500.–

  1. 2. esame parziale

300.–

  1. per l’esame complementare Latinum Helveticum
  1. 70.–

Le tasse d’esame devono essere pagate alla SEFRI prima dell’inizio dell’esame.

In caso di ripetizione dell’esame, la tassa corrispondente deve essere versata nuovamente.

Art. 5 Esonero dalle tasse d’esame

Su domanda motivata, la SEFRI può esonerare interamente o parzialmente i candidati di condizioni economiche modeste dal pagamento delle tasse d’esame.

Sezione 3 Indennità

Art. 6 Presidenti della sessione

I presidenti della sessione ricevono:

  1. un’indennità forfetaria di 3000 franchi per i lavori di pianificazione e preparazione di una sessione d’esame e per i lavori da svolgere dopo la sessione;
  2. un’indennità di 180 franchi per mezza giornata per i lavori da svolgere durante la sessione d’esame.

Art. 7 Esaminatori

Gli esaminatori ricevono:

Fr.

  1. per la preparazione delle prove scritte, comprese le proposte di correzione e la scala di valutazione, a titolo forfetario e per squadra di due persone
  1. prima lingua (senza proposte di correzione)

500.–

  1. lingue antiche, due livelli

500.–

  1. lingue moderne, due livelli

1000.–

  1. lingue moderne, un livello

800.–

  1. matematica, per livello

1200.–

  1. arti visive come materia fondamentale e opzione complementare

500.–

  1. arti visive e musica come opzione specifica, per candidato

50.–

  1. filosofia/pedagogia/psicologia come opzione specifica
  1. per le parti specifiche filosofia e pedagogia/psicologia

800.–

  1. per la parte interdisciplinare

400.–

  1. biologia e chimica nonché fisica e applicazioni della matematica come opzione specifica, per ambito


1500.–

  1. economia e diritto come opzione specifica

2000.–

  1. altre materie fondamentali

1000.–

  1. altre opzioni complementari oggetto d’esame, per ambito

1000.–

  1. per la correzione delle prove scritte, per ora

70.–

  1. per le prove orali, per candidato

35.–

  1. per l’esame in una materia qualsiasi in cui sono previste prove scritte e prove orali (correzione e valutazione delle prove scritte, prove orali, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato




70.–

  1. per il lavoro di maturità (lettura e valutazione del lavoro, interrogazione orale, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato



250.–

  1. per gli esami di arti visive
  1. come materia fondamentale o opzione complementare
  1. per candidato

20.–

  1. per ora di sorveglianza

25.–

  1. come opzione specifica
  1. per candidato

70.–

  1. per ora di sorveglianza

25.–

  1. per gli esami di musica
  1. come materia fondamentale o opzione complementare, per candidato


35.–

  1. come opzione specifica, per candidato

70.–

Le squadre di tre e più persone ricevono complessivamente, per la preparazione delle prove scritte, il 150 per cento dei contributi forfetari giusta il capoverso 1 lettera a. Singole persone ricevono l’80 per cento di questi contributi forfetari.

Lavori supplementari correlati alle attività di cui al capoverso 1 lettera a, quali le traduzioni o i pareri nel quadro di procedure di ricorso, sono indennizzati in ragione di 70 franchi all’ora.

Art. 8 Esperti

Gli esperti ricevono:

Fr.

  1. 5 per le prove orali, comprese la lettura dei lavori scritti e la discussione delle note, per ora


50.–

  1. per la partecipazione alla verifica delle note e la discussione dei risultati con i candidati, per gruppo di candidati


50.–

  1. per la lettura del lavoro di maturità

50.–

Art. 9 Indennità per la sorveglianza

L’indennità per il personale ausiliario incaricato della sorveglianza durante le prove scritte ammonta a 25 franchi all’ora.

Art. 10 Indennità per i pasti, le trasferte e i pernottamenti

I presidenti della sessione, gli esaminatori e gli esperti ricevono per i pasti, le trasferte e i pernottamenti le indennità previste dalle disposizioni emanate dal Dipartimento federale delle finanze sulla base dell’ordinanza del 3 luglio 2001 6 sul personale federale.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 4 febbraio 1970 7 sulle tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità è abrogata.

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: … 8

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2011.