(art. 20 LOGA)
Il presidente della Confederazione constata la ricusazione del membro interessato, del cancelliere della Confederazione o di un vicecancelliere. Se il presidente della Confederazione stesso è interessato da un motivo di ricusazione, spetta al vicepresidente constatare la ricusazione.
Se la ricusazione è controversa, il Consiglio federale decide in assenza della persona interessata.
Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono partecipare né alla preparazione della decisione né alla procedura di corapporto. Di norma la competenza per l’affare è affidata al supplente.
Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono essere presenti alle deliberazioni e non possono partecipare alla procedura decisionale.