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172.111 OOrg-CF

Ordinanza sull’organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

del 29 novembre 2013 (Stato 1° marzo 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 24 della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1 Collegio governativo

Art. 1 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale

L’ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale è determinato dal momento della loro prima elezione.

Esso vale in particolare per la direzione del Collegio in caso di assenza del presidente della Confederazione e del vicepresidente e per il turno di parola in Consiglio federale. 2

Art. 2 Ripartizione e preparazione dell’assunzione dei dipartimenti

(art. 35 LOGA)

Dopo il rinnovo integrale del Consiglio federale o l’elezione di un nuovo membro, il Consiglio federale nella sua nuova composizione ripartisce i dipartimenti.

Durante la prima seduta ordinaria nella sua nuova composizione, il Consiglio federale conferma formalmente la ripartizione dei dipartimenti e designa le supplenze.

Dopo la ripartizione, i dipartimenti interessati preparano la trasmissione degli affari in collaborazione con il nuovo capodipartimento.

Art. 3 Partecipazione alle deliberazioni del Consiglio federale

(art. 18 LOGA)

Se impossibilitati a partecipare alle deliberazioni del Collegio, i membri del Consiglio federale ne informano tempestivamente il cancelliere della Confederazione.

Se non può partecipare alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione è sostituito dal vicecancelliere da lui designato. 3

Se un vicecancelliere non può assistere alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione può designare un quadro dirigente della Cancelleria federale in sua vece. 4

Art. 4 Obbligo di ricusazione

(art. 20 LOGA)

Il presidente della Confederazione constata la ricusazione del membro interessato, del cancelliere della Confederazione o di un vicecancelliere. Se il presidente della Confederazione stesso è interessato da un motivo di ricusazione, spetta al vicepresidente constatare la ricusazione.

Se la ricusazione è controversa, il Consiglio federale decide in assenza della persona interessata.

Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono partecipare né alla preparazione della decisione né alla procedura di corapporto. Di norma la competenza per l’affare è affidata al supplente.

Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono essere presenti alle deliberazioni e non possono partecipare alla procedura decisionale.

Art. 5 Messa a verbale delle sedute

(art. 13 cpv. 3 e 32 lett. c LOGA)

Il verbale di una seduta del Consiglio federale si compone:

  1. del verbale allargato delle decisioni;
  2. degli allegati.

Nel verbale allargato delle decisioni è sempre documentato per scritto il contenuto essenziale delle deliberazioni. Esso contiene in particolare informazioni sui seguenti oggetti in deliberazione:

  1. affari discussi o evasi singolarmente;
  2. affari confidenziali;
  3. affari trattati globalmente e approvati;
  4. dibattiti;
  5. rapporti delle delegazioni;
  6. rapporti sulla politica estera;
  7. rapporti dei dipartimenti;
  8. inchieste.

Il verbale allargato delle decisioni è sottoposto per approvazione al Consiglio federale nel corso della seduta successiva.

Gli allegati comprendono:

  1. i dispositivi delle decisioni del Consiglio federale adottate nella seduta considerata;
  2. i verbali delle decisioni relative a tutte le liste degli affari del Consiglio federale;
  3. l’elenco delle decisioni prese con procedura semplificata dall’ultima seduta ordinaria;
  4. l’elenco delle decisioni presidenziali dall’ultima seduta ordinaria;
  5. l’elenco delle note informative;
  6. la versione approvata del verbale allargato delle decisioni della seduta precedente.

Il Consiglio federale può ordinare misure supplementari per la messa a verbale delle deliberazioni. 5

Art. 6 Relazioni con l’estero

Il Consiglio federale stabilisce regolarmente le priorità dei contatti con l’estero che rivestono un grande interesse nazionale.

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione comunicano tempestivamente al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le visite ufficiali all’estero pianificate e i ricevimenti ufficiali di ospiti stranieri previsti.

Il Consiglio federale prende atto periodicamente di un elenco dei contatti intrattenuti con l’estero dal Consiglio federale, dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione.

Art. 7 Documenti

I documenti redatti in nome del Consiglio federale sono firmati in uno dei seguenti modi:

  1. dal presidente della Confederazione e dal cancelliere della Confederazione a mano o con una firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle)2;
  2. dalla Cancelleria federale con un sigillo elettronico regolamentato secondo l’articolo 2 lettera d FiEle, intestato al Consiglio federale.6

Su mandato del Consiglio federale il cancelliere della Confederazione firma documenti designati dal Consiglio federale.

Art. 8 Accettazione di omaggi

Nell’ambito della loro funzione di magistrati, ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi.

È consentito accettare:

  1. vantaggi esigui conformi agli usi sociali;
  2. vantaggi che servono prevalentemente per scopi di servizio, a condizione che il Consiglio federale preveda esplicitamente la possibilità di accettarli.7

Se, per motivi di cortesia e nell’interesse generale della Confederazione, i membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione non possono rifiutare un omaggio, esso è accettato quale omaggio a favore della Confederazione.

Il Consiglio federale decide in merito all’utilizzazione degli omaggi di cui al capoverso 3.

Sezione 2 Presidenza

Art. 9 Compiti direttivi

(art. 25 LOGA)

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nell’ambito delle deliberazioni parlamentari riguardanti:

  1. il programma di legislatura;
  2. gli obiettivi annuali del Consiglio federale;
  3. la presentazione del rapporto di gestione annuo sui temi che concernono il Consiglio federale quale Collegio.

Art. 10 Attribuzione di mandati

Il Consiglio federale può demandare al presidente della Confederazione la trattazione totale o parziale di affari importanti che rientrano nel settore di competenza di un altro membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione.

In un caso del genere, il Consiglio federale stabilisce in particolare:

  1. la durata del mandato, che non può eccedere il periodo di carica del presidente della Confederazione;
  2. la ripartizione delle responsabilità fra il dipartimento competente e il dipartimento del presidente della Confederazione;
  3. l’assegnazione di esperti;
  4. la reciproca informazione dei dipartimenti interessati e l’informazione del Consiglio federale.

Art. 11 Competenza per affari importanti in situazioni straordinarie

Se in una situazione straordinaria la competenza per un affare importante è affidata al presidente della Confederazione nella sua funzione di capo di dipartimento, il Consiglio federale può decidere se:

  1. il vicepresidente del Consiglio federale deve dirigere le deliberazioni del Consiglio federale riguardanti l’affare; o
  2. il presidente della Confederazione deve affidare l’affare alla competenza di un altro membro del Consiglio federale.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 12 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato

(art. 12)

Modifica di altri atti normativi

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