L’Assemblea federale stabilisce mediante ordinanza l’importo della retribuzione dei membri del Consiglio federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione (magistrati), nonché le diarie dei giudici federali non di carriera. La retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione è fissata in percentuale della retribuzione dei membri del Consiglio federale. 4
All’onorario di cui al capoverso 1 si aggiungono le indennità di rincaro secondo l’ordinamento dei funzionari.
Il presidente della Confederazione come anche i presidenti del Tribunale federale ricevono un assegno presidenziale non assicurato, stabilito nel bilancio di previsione.
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