La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Governo e funge da tramite tra il Governo, l’Amministrazione, l’Assemblea federale e il pubblico.
La Cancelleria federale si adopera presso il Consiglio federale e i dipartimenti affinché la prassi decisionale del Governo sia coerente e improntata a lungo termine e affinché il principio della collegialità sia rispettato.
La Cancelleria federale esercita le funzioni di cui agli articoli 30 e 32–34 LOGA, in particolare le seguenti funzioni principali:
- sostiene il Consiglio federale e il presidente della Confederazione nella loro attività governativa e provvede affinché le decisioni siano preparate in condizioni ottimali;
- in collaborazione con i dipartimenti, prepara i documenti che permettono una politica di governo lungimirante e coerente e ne esamina la realizzazione;
- 3 cura il coordinamento fra i dipartimenti, segnatamente nell’ambito della trasformazione digitale e dell’informatica;
- garantisce una politica d’informazione e di comunicazione a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede affinché le informazioni sulle decisioni del Consiglio federale siano comunicate il più rapidamente possibile.
La Cancelleria federale adempie inoltre i compiti d’esecuzione che le assegna la legislazione; in particolare:
- provvede affinché i diritti popolari possano essere esercitati conformemente alla Costituzione federale4 e alla legislazione sui diritti politici e affinché tutte le votazioni e elezioni federali si svolgano correttamente;
- pubblica, con la massima sollecitudine e la qualità richiesta, i testi giuridici e gli altri documenti da pubblicare in virtù della legislazione federale sulle pubblicazioni ufficiali;
- 5 fornisce le prestazioni linguistiche e di coordinamento previste dall’ordinanza del 14 novembre 20126 sui servizi linguistici ed esegue i compiti affidatile dalla legislazione sulle lingue.