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172.215.1 Org-DFF

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

del 17 febbraio 2010 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale
del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1 Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell’economicità, dell’efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.

Esso si impegna affinché l’aliquota d’imposizione, l’aliquota fiscale e la quota d’incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti:

  1. finanze della Confederazione:1.equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all’indebitamento sull’arco di un ciclo congiunturale,2.verificare periodicamente la necessità dei sussidi;
  2. imposte:1.conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell’universalità, dell’uguaglianza, della semplicità e dell’imposizione secondo la capacità economica,2.migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;
  3. politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera;
  4. dogane: all’atto della riscossione dei tributi e dell’adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente;
  5. alcol: conformare il controllo del mercato dell’alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica;
  6. gestione dell’Amministrazione:1.rafforzare l’orientamento ai risultati nella gestione dell’Amministrazione,2.coordinare la gestione dei rischi dell’Amministrazione federale,3.garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d’impresa;
  7. personale federale:1.condurre una politica del personale che sia all’avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi,2.garantire una previdenza personale adeguata;
  8. prestazioni trasversali: soddisfare, all’insegna dell’economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell’Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;
  9. prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.

Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 3 (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) – nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

Art. 2 Principi delle attività dipartimentali

Il DFF osserva i principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell’attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi:

  1. collabora con l’economia, i partner sociali e i Cantoni;
  2. tiene conto delle esigenze dei cittadini;
  3. promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo;
  4. adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;
  5. persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.

Art. 3 Competenza speciale

Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 2007 4 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l’articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 1958 5 sulla responsabilità.

Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dicembre 1968 6 sulla procedura amministrativa).

Art. 4 Disposizioni comuni all’insieme delle unità amministrative

Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.

Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.

Capitolo 2 Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

Sezione 1 Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo e incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera7

Art. 5 Segreteria generale8

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali:

  1. sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;
  2. pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento;
  3. è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento;
  4. 9 mette a disposizione servizi logistici e coordina, d’intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all’interno del Dipartimento;
  5. 10 decide in merito alla consegna degli averi non rivendicati che sono offerti alla Confederazione conformemente all’articolo 54 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 aprile 201411 sulle banche;
  6. 12 è competente per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3 e in generale per la consulenza giuridica a livello dipartimentale;
  7. fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione;
  8. 13 ...
  9. 14 esegue i compiti relativi al riconoscimento degli organi di mediazione assegnati al DFF negli articoli 84 e 85 della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari.

Art. 616 Delegato federale al plurilinguismo

Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.

Svolge i compiti che gli sono assegnati dall’ordinanza del 4 giugno 2010 17 sulle lingue.

Art. 6a18

Art. 6b19 Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera

L’Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera esercita la direzione operativa dell’organizzazione «e-government Svizzera». Tale organizzazione è aggregata a livello amministrativo alla SG.

Attua la Strategia di e-government Svizzera.

Sezione 2 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

Art. 7 Obiettivi e funzioni

La SFI persegue i seguenti obiettivi:

  1. essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
  2. 20 promuove la competitività internazionale e l’integrità della piazza finanziaria svizzera, l’accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero;
  3. 21 tenendo conto del consenso internazionale, contribuisce a migliorare i fattori di localizzazione fiscali della Svizzera.

Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:

  1. 22 sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;
  2. 23 elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione dei mercati finanziari;
  3. 24 elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, regolamentazione dei mercati finanziari e di assistenza amministrativa in materia fiscale;
  4. è responsabile per le questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale;
  5. 25 elabora, per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e d’intesa con essi, le direttive concernenti le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
  6. rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali;
  7. 26 cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA;
  8. 27 cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza;
  9. 28 informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e sulla regolamentazione dei mercati finanziari.

Sezione 3 Amministrazione federale delle finanze

Art. 8 Obiettivi e funzioni

L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:

  1. garantisce una visione d’insieme sulle finanze della Confederazione;
  2. prepara il consuntivo e – tenuto conto delle esigenze della politica economica – il preventivo nonché il piano finanziario all’attenzione del Consiglio federale;
  3. si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull’allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
  4. si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l’Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;
  5. provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;
  2. mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria;
  3. rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;
  4. elabora atti normativi in ambito di:1.diritto in materia di finanze pubbliche,2.29diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari.
  5. rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;
  6. 30 coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione;
  7. cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.

Art. 9 Disposizioni particolari

L’AFF adempie i seguenti compiti particolari:

  1. provvede alla raccolta di fondi e all’investimento di denaro della Confederazione;
  2. elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;
  3. allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche;
  4. 31 gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze»;
  5. 32 autorizza a nome del DFF la conclusione di contratti assicurativi.

L’AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell’Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.

Gestisce il sistema di informazione per la gestione dei dati di base (sistema GDB) e svolge gli altri compiti che le sono assegnati dal capitolo 4 sezione 3 dell’ordinanza del 2 aprile 2025 33 sulla digitalizzazione. 34

Sono sottoposte all’AFF le seguenti unità:

  1. l’Ufficio centrale di compensazione comprese le seguenti unità:1.Finanze e registri centrali,2.Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari,3.Cassa svizzera di compensazione,4.Ufficio AI per assicurati all’estero;
  2. la Zecca svizzera (Swissmint).35

... 36

Sezione 4 Ufficio federale del personale

Art. 10 Obiettivi e funzioni

L’Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi:

  1. pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza;
  2. garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale;
  3. 37 promuove, all’interno dell’Amministrazione federale, la parità dei sessi;
  4. 38 ...
  5. 39 garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione;
  2. sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l’attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l’Amministrazione federale;
  3. mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale;
  4. mette a disposizione un’offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l’Amministrazione federale;
  5. è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l’Amministrazione federale;
  6. informa gli impiegati dell’Amministrazione federale nelle questioni relative al personale;
  7. coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.

Art. 11 Disposizioni particolari

L’UFPER adempie i seguenti compiti particolari:

  1. gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale;
  2. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF;
  3. gestisce il centro di formazione dell’Amministrazione federale;
  4. 40 esegue per i Dipartimenti la valutazione delle funzioni delle classi 1–31 delegatagli in virtù dell’articolo 53 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 200141 sul personale federale.

Sono aggregati amministrativamente all’UFPER:

  1. il segretariato dell’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione;
  2. l’Organo di mediazione per il personale federale.

Sezione 5 Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 12 Obiettivi e funzioni

L’AFC persegue i seguenti obiettivi:

  1. 42 procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
  2. provvede alla riscossione, rispettosa dell’uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza;

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria;
  2. attua, insieme ai Cantoni, l’armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
  3. 43 informa sulle questioni fiscali nazionali e, d’intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.
  4. fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l’evoluzione della fiscalità.

Art. 1344 Compiti particolari

L’AFC adempie i seguenti compiti particolari:

  1. sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari;
  2. 45 nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell’attuazione del diritto fiscale;
  3. 46 attua lo scambio di informazioni a livello internazionale conformemente all’articolo 15 della legge federale del 18 dicembre 201547 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;
  4. allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri;
  5. 48 riscuote il canone per le imprese secondo gli articoli 70–70d della legge federale del 24 marzo 200649 sulla radiotelevisione.

Sezione 6 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini50

Art. 14 Obiettivi e funzioni

L’UDSC51 persegue i seguenti obiettivi:

  1. 52 procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
  2. gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci;
  3. previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione;

Per raggiungere i suoi obiettivi, l’UDSC svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale;
  2. garantisce la sicurezza nella zona di confine;
  3. riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi;
  4. partecipa all’applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano;
  5. collabora con l’economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d’imposizione doganale;
  6. collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d’imposizione doganale.

Art. 1553 Compiti particolari

L’UDSC adempie i seguenti compiti particolari:

  1. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, negozia trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;
  2. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali;
  3. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni di sicurezza dei confini e, per l’adempimento dei suoi compiti, collabora con le autorità e gli organi di altri Stati nonché con organizzazioni internazionali e l’Unione Europea.

Sezione 7 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione

Art. 16 Obiettivi

L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi:

  1. fornisce prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC);
  2. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni;
  3. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.

Art. 17 Compiti

L’UFIT adempie i seguenti compiti:

  1. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;
  2. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet;
  3. gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza;
  4. garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi;
  5. mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione;
  6. garantisce l’interoperabilità della burotica in tutta l’Amministrazione federale;
  7. garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all’interno dell’Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;
  8. offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell’informatica;
  9. collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.

Art. 18 Disposizioni particolari

... 54

L’UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF. 55

L’UFIT fornisce prestazioni interdipartimentali conformemente all’ordinanza del 25 novembre 2020 56 sulla trasformazione digitale e l’informatica. 57

Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.

Sezione 8 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Art. 19 Obiettivi e funzioni

L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:

  1. provvede, secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 5 dicembre 200858 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, in particolare per gli spazi:1.dell’Amministrazione federale,2.dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento,3.dei Tribunali federali,4.delle rappresentanze svizzere all’estero;
  2. soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico:1.dell’Amministrazione federale centrale,2.delle commissioni decisionali,3.delle unità aggregate a livello amministrativo all’Amministrazione federale.

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. provvede a una gestione immobiliare integrale;
  2. quale servizio centrale d’acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l’approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d’assortimento;
  3. quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all’attenzione del pubblico e dell’Amministrazione federale;
  4. è competente dell’allestimento e della pubblicazione di dati federali.

Art. 20 Disposizioni particolari

L’UFCL adempie i seguenti compiti particolari:

  1. dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria;
  2. 59 dirige la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria;
  3. 60 dirige il Centro di competenza per gli appalti pubblici della Confederazione (CCAP);
  4. è l’autorità esecutiva della Confederazione secondo l’ordinanza del 27 novembre 200061 sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.

Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.

Sezione 9 ...

Art. 20a62

Capitolo 3 Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata

Sezione 1 ...

Art. 21e2263

Sezione 2 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 23

La FINMA è l’autorità che vigila sui mercati finanziari.

Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella LFINMA 64 .

Sezione 3 Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Art. 24

La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all’articolo 4 della legge del 20 dicembre 2006 65 su PUBLICA.

Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBLICA.

Sezione 4 Controllo federale delle finanze

Art. 25 Obiettivi e funzioni

Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l’organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione.

Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva:

  1. il Consiglio federale nella sua vigilanza sull’Amministrazione federale;
  2. il Parlamento nella sua alta vigilanza sull’Amministrazione e la giustizia.

Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l’esame delle finanze a tutti i livelli dell’esecuzione del preventivo.

Art. 26 Pareri all’attenzione del Consiglio federale

Nell’ambito della procedura di corapporto il CDF può formulare autonomamente pareri all’attenzione del Consiglio federale.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 27 Regolamento interno

Il DFF emana un regolamento interno conformemente all’articolo 29 OLOGA.

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

Ordinanza dell’11 dicembre 2000 66 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è abrogata.

Art. 29 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 29a67 Disposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 2017

Fino all’entrata in vigore degli articoli 27, 38, 52, 71 e 76b della modifica del 30 settembre 201668 della legge del 2 giugno 193269 sull’alcool (LAlc), l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol, con le seguenti eccezioni:

  1. le autorizzazioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 LAlc sono rilasciate dalla Regìa federale degli alcool (RFA);
  2. la RFA sorveglia l’impiego delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze;
  3. la RFA gestisce l’azienda di Schachen, nel Cantone di Lucerna, e conclude tutti i negozi giuridici ad essa connessi.

Art. 29b70 Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018

Fino all’entrata in vigore degli articoli 71 e 76b della modifica del 30 settembre 201671 della LAlc72:

  1. l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol;
  2. la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e relativi alla sua attività commerciale precedente.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.

Allegato

(art. 29)

Modifica del diritto vigente

... 73