Chi è temporaneamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, o è assente dal servizio per malattia, infortunio o congedo di maternità, oppure è sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici o a causa della diminuzione della capacità di prestazione fisica o psichica, ma continua a essere impiegato presso l’Amministrazione federale, ha diritto all’indennità secondo l’articolo 2 capoverso 1 e gli articoli 4 e 6 per la stessa durata per la quale ha diritto alla prestazione che il datore di lavoro versa agli impiegati in caso di impedimento al lavoro secondo l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.
Se, dopo il compimento del 55° anno di età, gli impiegati secondo l’articolo 1 lettere a–g, i e j sono sospesi definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 1 l’indennità di cui all’allegato 1 è versata nella misura del 60 per cento fintanto che queste persone rimangono impiegate nell’Amministrazione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.
Se, dopo il compimento del 55° anno di età, i piloti collaudatori sono sospesi definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 1 l’indennità di cui all’allegato 2 è versata nella misura del 60 per cento fintanto che queste persone rimangono impiegate nell’Amministrazione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.
Le indennità secondo i capoversi 2 e 3 sono decurtate in funzione dell’importo di eventuali prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione per l’invalidità o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Gli impiegati annunciano senza indugio per scritto il loro diritto a tali prestazioni al datore di lavoro e all’Aggruppamento difesa, a armasuisse o a swisstopo.