La presente ordinanza definisce i presupposti per l’attribuzione delle singole funzioni speciali a una classe di stipendio (CS) in base all’articolo 36 OPers.
172.220.111.343.2
Ordinanza del DFI sulla valutazione delle funzioni speciali nel DFI (Ordinanza del DFI sulla valutazione delle funzioni)
del 28 marzo 2002 (Stato 1° luglio 2003)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 52 capoverso 5 e 53 lettera c dell’ordinanza del 3 luglio 2001 1
sul personale federale (OPers);
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:
Art. 1 Disposizioni generali
Art. 2 Basi di valutazione
I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l’entità dei compiti e delle esigenze, le sollecitazioni e le responsabilità inerenti alla funzione. Inoltre sono prese in considerazione l’ampiezza, la diversità e la complessità dei compiti e le esigenze poste per quanto concerne la conduzione.
I compiti stabiliti nella descrizione del posto fungono da base per la valutazione della funzione. Se una funzione comporta attività diversificate, la valutazione si effettua in primo luogo in base ai compiti il cui espletamento richiede la maggior parte del tempo di lavoro. Gli altri compiti vanno presi in debita considerazione.
Funzioni con requisiti e compiti analoghi devono essere valutati in modo uguale. Per valutare funzioni poco diffuse in un’unità amministrativa si deve procedere a un confronto con altre unità amministrative.
L’espletamento permanente e a pieno titolo di compiti di supplenza può essere compensato con una classe supplementare.
Se per un posto è richiesta una formazione specifica, il requisito è considerato soddisfatto al momento in cui è stato superato il relativo esame finale.
Nel quadro della presente ordinanza si possono impiegare strumenti di valutazione più sofisticati per l’attribuzione delle singole funzioni a una classe di stipendio.
Art. 3 Elenco delle funzioni
Le valutazioni delle funzioni sono riportate nell’allegato.
Art. 4 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 12 maggio 1989 2 sulle condizioni di nomina e di promozione negli uffici del DFI è abrogata.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2002.
Allegato3
(art. 3)
Funzioni speciali nel DFI
Ufficio federale di meteorologia e climatologia
Collaboratori meteorologi
Cifra | Funzione | CS |
1 | Collaboratoriche hanno portato a termine la formazione | 12 |
2 | Collaboratorisecondo la cifra 1 che svolgono compiti più esigenti | 14 |
3 | Collaboratoriimpiegati come consulenti meteorologi o che | 15 |
4 | Collaboratoriimpiegati in modo polivalente come consulenti | 16 |
5 | Collaboratorisecondo la cifra 4 a cui sono state affidate | 17 |
6 | Capiservizioche dirigono un servizio che implica esigenze | 18 |
7 | Capiserviziosecondo la cifra 6 che adempiono inoltre compiti di | 19 |
Co-meteorologi
Cifra | Funzione | CS |
8 | Co-meteorologicon un diploma conseguito presso una scuola | 18 |
9 | Meteorologisecondo la cifra 8 che hanno seguito una formazione | 23 |