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172.220.111.343.2

Ordinanza del DFI sulla valutazione delle funzioni speciali nel DFI (Ordinanza del DFI sulla valutazione delle funzioni)

del 28 marzo 2002 (Stato 1° luglio 2003)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 52 capoverso 5 e 53 lettera c dell’ordinanza del 3 luglio 2001 1
sul personale federale (OPers);
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

ordina:

Art. 1 Disposizioni generali

La presente ordinanza definisce i presupposti per l’attribuzione delle singole funzioni speciali a una classe di stipendio (CS) in base all’articolo 36 OPers.

Art. 2 Basi di valutazione

I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l’entità dei compiti e delle esigenze, le sollecitazioni e le responsabilità inerenti alla funzione. Inoltre sono prese in considerazione l’ampiezza, la diversità e la complessità dei compiti e le esigenze poste per quanto concerne la conduzione.

I compiti stabiliti nella descrizione del posto fungono da base per la valutazione della funzione. Se una funzione comporta attività diversificate, la valutazione si effettua in primo luogo in base ai compiti il cui espletamento richiede la maggior parte del tempo di lavoro. Gli altri compiti vanno presi in debita considerazione.

Funzioni con requisiti e compiti analoghi devono essere valutati in modo uguale. Per valutare funzioni poco diffuse in un’unità amministrativa si deve procedere a un confronto con altre unità amministrative.

L’espletamento permanente e a pieno titolo di compiti di supplenza può essere compensato con una classe supplementare.

Se per un posto è richiesta una formazione specifica, il requisito è considerato soddisfatto al momento in cui è stato superato il relativo esame finale.

Nel quadro della presente ordinanza si possono impiegare strumenti di valutazione più sofisticati per l’attribuzione delle singole funzioni a una classe di stipendio.

Art. 3 Elenco delle funzioni

Le valutazioni delle funzioni sono riportate nell’allegato.

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 12 maggio 1989 2 sulle condizioni di nomina e di promozione negli uffici del DFI è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2002.

Allegato3

(art. 3)

Funzioni speciali nel DFI

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

Collaboratori meteorologi

Cifra

Funzione

CS

1

Collaboratoriche hanno portato a termine la formazione
professionale e superato l’esame professionale e che svolgono il
loro lavoro in modo autonomo in un determinato campo di
specializzazione.

12

2

Collaboratorisecondo la cifra 1 che svolgono compiti più esigenti
o che sono impiegati come meteorologi dell’aeronautica.

14

3

Collaboratoriimpiegati come consulenti meteorologi o che
svolgono attività equivalenti.

15

4

Collaboratoriimpiegati in modo polivalente come consulenti
meteorologi dell’aviazione nonché collaboratori meteorologi attivi
in un settore affine e che adempiono inoltre compiti qualificati o
altre attività equivalenti.

16

5

Collaboratorisecondo la cifra 4 a cui sono state affidate
maggiori responsabilità o che adempiono compiti di conduzione
qualificati.

17

6

Capiservizioche dirigono un servizio che implica esigenze
particolarmente elevate per quanto concerne la conduzione e le
responsabilità.

18

7

Capiserviziosecondo la cifra 6 che adempiono inoltre compiti di
conduzione particolari.

19

Co-meteorologi

Cifra

Funzione

CS

8

Co-meteorologicon un diploma conseguito presso una scuola
universitaria professionale o diploma equivalente che, dopo aver
seguito un’apposita formazione e sostenuto un esame teorico e
pratico, effettuano in modo autonomo analisi e previsioni
meteorologiche.

18

9

Meteorologisecondo la cifra 8 che hanno seguito una formazione
supplementare e ultimato con successo il lavoro d’esame e che
assolvono compiti per i quali sono richieste ottime conoscenze
professionali e una buona esperienza di lavoro e che comportano
determinate responsabilità.

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