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Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo del 16 settembre 2014 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)

La direzione del Politecnico federale di Zurigo,

visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 marzo 2001 1 sul personale
del settore dei PF (OPers PF),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Il personale scientifico comprende:

  1. gli assistenti e gli assistenti in capo;
  2. i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato;
  3. i collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato.

Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.

Sono fatte salve le condizioni di assunzione conformemente all’OPers PF.

Art. 2 Classificazione della funzione

La classificazione della funzione è effettuata conformemente all’allegato 1 della presente ordinanza. Si basa sulla griglia delle funzioni di cui all’allegato 1 del l’OPers PF.

Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.

Art. 3 Subordinazione gerarchica

Il personale scientifico è subordinato a un responsabile del bilancio secondo l’articolo 13 del regolamento finanziario del PF di Zurigo del 28 settembre 2005 2 .

In caso di assegnazione a un istituto, a un dipartimento o a un’altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.

Art. 4 Pianificazione della carriera e perfezionamento

I superiori gerarchici diretti svolgono un colloquio sulla carriera con gli assistenti in capo I e II e con i collaboratori scientifici I e II assunti per un periodo superiore a quattro anni durante il quarto anno di impiego.

Per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici, la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.

D’intesa con il superiore gerarchico, il personale scientifico può partecipare a corsi di perfezionamento universitario.

Sezione 2 Assistenti e assistenti in capo

Art. 5 Posizioni

L’assunzione come assistente o assistente in capo è funzionale all’avvio della carriera accademica o al perfezionamento professionale.

Sono previste le seguenti posizioni:

  1. assistente;
  2. assistente in capo I;
  3. assistente in capo II.

Art. 6 Condizioni di assunzione

L’assunzione come assistente o assistente in capo presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

Sono assunti come assistenti:

  1. i dottorandi ai sensi dell’ordinanza del 1° luglio 20083 sul dottorato del PF di Zurigo;
  2. i postdottorandi.

Sono assunti come assistenti in capo I i titolari di un dottorato con almeno due anni di esperienza professionale .

Sono assunti come assistenti in capo II i titolari di un dottorato con almeno cinque anni di esperienza professionale .

Art. 7 Tasso di occupazione degli assistenti

Il tasso di occupazione dei dottorandi è pari al 100 per cento.

Un’occupazione a tempo parziale è possibile in casi motivati, in particolare in caso di responsabilità genitoriali o di attività presso un altro datore di lavoro.

Art. 8 Stipendio

Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

  1. dottorandi:aliquote secondo l’allegato 2;
  2. postdottorandi: aliquote secondo l’allegato 3;
  3. assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 26 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

Le aliquote di cui al capoverso 1 lettere a e b sono fissate dalla direzione.

Le prestazioni d’insegnamento dei dottorandi che superano la soglia minima usuale del rispettivo dipartimento sono indennizzate con un’aliquota più elevata.

Art. 9 Durata dell’impiego

(art. 17bcpv. 2 lett. b L del 4 ott. 19914sui PF)

Gli assistenti e gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo massimo di sei anni .

In caso di passaggio dall’impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati.

Art. 10 Compiti

I dottorandi lavorano alla propria tesi, al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e agli studi di dottorato per almeno il 70 per cento del loro tempo di lavoro . Assumono compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali. I dipartimenti disciplinano l’estensione di questi compiti. Sono fatti salvi accordi particolari con finanziatori esterni.

I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico .

Gli assistenti in capo I e II svolgono compiti direttivi legati alle attività di preparazione, organizzazione e realizzazione di progetti di ricerca nonché all’insegnamento che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre, assumono compiti amministrativi e infrastrutturali .

Sezione 3 Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato

Art. 11 Posizioni

L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico è funzionale all’avvio della carriera di responsabile di progetto .

Sono previste le seguenti posizioni:

  1. assistente scientifico I;
  2. assistente scientifico II;
  3. collaboratore scientifico I;
  4. collaboratore scientifico II.

Art. 12 Condizioni di assunzione

L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

Sono assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universitario senza esperienza professionale che non ambiscono al dottorato.

Possono essere assunti come assistenti scientifici II:

  1. i titolari di un dottorato;
  2. i titolari di un diploma universitario senza dottorato con almeno tre anni di esperienza professionale che vantano conoscenze specifiche corrispondenti a un dottorato.

Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capoverso 3 con almeno due anni supplementari di esperienza professionale.

Possono essere assunte come collaboratori scientifici II le persone di cui al capoverso 3 con almeno cinque anni supplementari di esperienza professionale.

Art. 13 Stipendio

Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

  1. assistenti scientifici I e II: aliquote secondo l’allegato 3;
  2. collaboratori scientifici I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 27 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

Art. 14 Durata dell’impiego

(art. 17bcpv. 2 L del 4 ott. 19915sui PF)

La durata massima dell’impiego a tempo determinato per i collaboratori scientifici con una funzione analoga agli assistenti o agli assistenti in capo è di sei anni, per i collaboratori scientifici che partecipano a progetti di insegnamento e ricerca è di nove anni.

Art. 15 Compiti

I collaboratori scientifici assunti a tempo determinato assumono compiti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi generali.

Sezione 4 Collaboratori scientifici con funzioni direttive assunti a tempo indeterminato

Art. 16 Posizioni

L’assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scientifico è funzionale al proseguimento della carriera accademica .

Sono previste le seguenti posizioni:

  1. collaboratore scientifico con funzioni direttive I;
  2. collaboratore scientifico con funzioni direttive II;
  3. senior scientist I;
  4. senior scientist II.

Art. 17 Condizioni di assunzione

Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all’insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.

Soltanto la direzione può, su richiesta della direzione del rispettivo dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.

Possono essere classificati come senior scientist II le persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso 1:

  1. sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; e
  2. sono professori titolari del PF di Zurigo.

L a classificazione come senior scientist II compete alla direzione su proposta della direzione del rispettivo dipartimento.

Art. 18 Stipendio

Per la determinazione e l’evoluzione dello stipendio si applicano gli articoli 26 – 28 OPers PF.

Art. 19 Compiti

I collaboratori scientifici con funzioni direttive partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico.

I senior scientist I e II dirigono un settore d’insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca .

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione di altri atti normativi

L’ordinanza del 12 dicembre 2005 6 sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo è abrogata.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Allegato 1

(art. 2 cpv. 1)

Denominazione delle funzioni

1 Assunzione a tempo determinato

Funzione accademica

Funzione di progetto

Codice

Livello di funzione

Dottorando

Assistente scientifico I

1011

06

Postdottorando

Assistente scientifico II

1022

08

Assistente in capo I

Collaboratore scientifico I

1023

09

Assistente in capo II

Collaboratore scientifico II

1024

10

2 Assunzione a tempo indeterminato

Funzione

Codice

Livello di funzione

Collaboratore scientifico con funzioni direttive I

1031

10

Collaboratore scientifico con funzioni direttive II

1032

11

Senior scientist I

1033

12

Senior scientist II

1034

13

Allegato 2

(art. 8 cpv. 1 lett. a)

Aliquote salariali dei dottorandi

Aliquote

Anno

Aliquota

Stipendio (fr.)

1° anno

Standard

47 040

2

52 855

3

58 670

4

64 485

5

70 300

2° anno

Standard

48 540

2

55 230

3

61 920

4

68 610

5

75 300

3° anno

Standard

50 040

2

57 610

3

65 180

4

72 750

5

80 320

Allegato 37

(art. 8 cpv. 1 lett. b e 13 lett. a)

Aliquote salariali degli assistenti scientifici I e II e dei postdottorandi

Aliquote

1° anno (fr.)

2° anno (fr.)

3° anno (fr.)

Assistente scientifico I

70 300

75 300

80 320

Assistente scientifico II

89 050

93 520

98 100

Postdottorando

89 050

93 520

98'100

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