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172.220.12

Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

del 19 dicembre 2003 (Stato 1° agosto 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 a e 15 capoverso 6 della legge del 24 marzo 2000 1 sul personale federale (LPers);
visti gli articoli 4 capoverso 5 e 8 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 1995 2 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale;
visti gli articoli 30 capoverso 4 e 33 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 3 sui revisori;
visti gli articoli 34 capoverso 6 e 39 capoverso 3 della legge dell’11 dicembre 2009 4 sulla promozione della cultura;
visti gli articoli 6 capoverso 4 e 9 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 2007 5 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
visto l’articolo 9 capoverso 4 della legge del 17 dicembre 2010 6 sull’organizzazione della Posta;
visti gli articoli 71 capoverso 2 e 75 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000 7 sugli agenti terapeutici;
visto l’articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 marzo 1981 8 sull’assicurazione contro gli infortuni;
visti gli articoli 24 capoverso 5 e 27 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 9 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni;
visti gli articoli 9 capoverso 3 e 13 capoverso 3 della legge del 22 giugno 2007 10 sulla vigilanza dei mercati finanziari, 11

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Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione materiale

La presente ordinanza si applica:

  1. 12 alle Ferrovie federali svizzere nonché alle imprese e agli istituti della Confederazione soggetti alla LPers in qualità di unità amministrative decentralizzate;
  2. all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
  3. a Swissmedic;
  4. all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
  5. 13 all’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni;
  6. 14 all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
  7. 15 all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
  8. 16 all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
  9. 17 a Pro Helvetia;
  10. 18 alla Posta Svizzera e alle aziende di cui essa detiene il controllo.

Art. 2 Campo d’applicazione personale

La presente ordinanza si applica ai membri di direzione e al personale retribuito con importi paragonabili. Di seguito, per quadri superiori s’intendono ambedue queste categorie di personale.

La presente ordinanza si applica anche agli organi direttivi superiori responsabili della condotta strategica e della vigilanza aziendale.

Art. 2a19 Rappresentanza delle comunità linguistiche

Le imprese e gli istituti si adoperano affinché le comunità linguistiche siano rappresentate in seno ai loro organi direttivi superiori di cui all’articolo 2 capoverso 2 in modo corrispondente alla ripartizione delle lingue nazionali nella popolazione residente permanente della Svizzera.

Sezione 2 Prestazioni del datore di lavoro

Art. 3 Retribuzione

La retribuzione dei quadri superiori comprende lo stipendio lordo ai sensi del capoverso 2 e le prestazioni accessorie lorde ai sensi dell’articolo 5.

Lo stipendio è composto di:

  1. componenti fisse per la funzione e di componenti legate alle prestazioni fornite nel corso dell’anno;
  2. prestazioni in denaro uniche per indennizzare compiti e impieghi particolari;
  3. prestazioni in denaro particolari motivate dalla funzione o dal mercato del lavoro.

Art. 4 Onorario

Per onorario s’intendono le prestazioni in denaro versate ai membri degli organi direttivi superiori per lo svolgimento dei loro compiti.

L’onorario può essere completato con prestazioni accessorie ai sensi dell’articolo 5.

Art. 5 Prestazioni accessorie

Per prestazioni accessorie s’intendono tutte le prestazioni in denaro ottenute in aggiunta allo stipendio o all’onorario, come le indennità speciali, i contributi forfettari alle spese e alla rappresentanza, i premi forfettari di prestazione e le provvigioni nonché le prestazioni in natura importanti e i vantaggi materiali come il diritto di utilizzare veicoli di servizio a scopo privato e l’assunzione o l’indennizzo indiretto di determinate spese.

Art. 6 Altre condizioni contrattuali

Fra le altre condizioni contrattuali figurano in particolare pattuizioni su:

  1. genere e portata dei piani di previdenza e sulla partecipazione del datore di lavoro e del lavoratore ai contributi;
  2. eventuali indennità di partenza;
  3. termini di disdetta.

Sezione 3 Principi per la determinazione delle prestazioni e per la cessione
di entrate accessorie

Art. 7 Retribuzione e altre condizioni contrattuali

Per fissare la retribuzione e definire le altre condizioni contrattuali le imprese e gli istituti tengono conto in particolare:

  1. dei rischi aziendali;
  2. delle dimensioni dell’azienda;
  3. della retribuzione e delle altre condizioni contrattuali in uso nel ramo interessato;
  4. della retribuzione e delle altre condizioni contrattuali per le funzioni superiori dei quadri della Confederazione.

Art. 8 Provvigioni

Le provvigioni sono calcolate di regola in funzione del risultato medio conseguito sull’arco di almeno due anni e aumentano o diminuiscono in maniera corrispondente. Per valutarle si applicano criteri finanziari e qualitativi.

Art. 9 Prestazioni alla previdenza professionale

Per quanto concerne la previdenza professionale, viene assicurato secondo il primato delle prestazioni l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 20 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, moltiplicato per 2,5.

Il datore di lavoro non si assume di regola prestazioni d’entrata o prestazioni supplementari di riscatto per la previdenza professionale. Se in singoli casi l’assunzione di prestazioni è necessaria, esso vi partecipa al massimo per la metà.

L’articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 1993 21 sul libero passaggio è in ogni caso applicabile.

Art. 10 Termine di disdetta e prestazioni d’uscita

Il termine di disdetta è di un anno al massimo.

Di regola non sono previste indennità di partenza.

Se in casi eccezionali si giustifica un’indennità di partenza, per calcolarla occorre considerare le ragioni dell’uscita, l’età, la situazione professionale e personale nonché la durata dell’impiego. Se durante il termine di disdetta la persona interessata è stata dispensata da altre prestazioni lavorative, la durata della dispensa dal lavoro è tenuta in considerazione nel calcolo dell’indennità di partenza.

Le provvigioni possono essere versate soltanto se la partenza avviene senza colpa.

Art. 11 Occupazioni accessorie

Per occupazioni accessorie s’intendono in particolare:

  1. l’esercizio di un mandato politico;
  2. l’appartenenza a organi direttivi superiori di altre imprese e istituti di diritto pubblico o privato;
  3. l’esercizio di un’attività di consulenza.

I membri dei quadri superiori comunicano all’autorità superiore la prevista assunzione di occupazioni accessorie remunerate ai sensi del capoverso 1. Se l’organo direttivo superiore ritiene che l’occupazione accessoria possa ridurre la capacità di rendimento ai sensi del capoverso 3 o condurre a conflitti di interesse ai sensi del capoverso 4, inoltra la comunicazione al Dipartimento competente. Quest’ultimo valuta se è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio federale.

La capacità di rendimento è considerata ridotta se il tempo complessivamente dedicato all’attività principale e a quella accessoria supera di almeno il 10 per cento il tempo pieno. L’organo direttivo superiore può emanare disposizioni restrittive.

L’ammissibilità di occupazioni accessorie esercitate nello stesso ramo o in uno affine oppure che possono condurre a una relazione d’affari o a una partecipazione dirette deve essere valutata in modo più dettagliato.

La parte di reddito da attività accessorie che supera il 30 per cento della retribuzione va consegnata al datore di lavoro. Quest’ultimo può rinunciarvi interamente o parzialmente se l’attività accessoria è motivata da un evidente interesse del datore di lavoro.

Art. 12 Consultazione del Consiglio federale

In casi motivati, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può incaricare i Dipartimenti di sottoporre per consultazione al Consiglio federale determinate condizioni contrattuali.

Sezione 4 Rapporto e pubblicazione

Art. 13 Rapporto

Le imprese e gli istituti presentano annualmente ai Dipartimenti competenti a destinazione del Consiglio federale e della Delegazione delle finanze un rapporto in forma standardizzata sull’applicazione della presente ordinanza.

I rapporti indicano in particolare la somma complessiva degli onorari e delle prestazioni accessorie versati all’organo direttivo superiore, la somma complessiva delle retribuzioni, le altre condizioni contrattuali e le occupazioni accessorie autorizzate dal Consiglio federale. Le prestazioni alla presidenza dell’organo direttivo superiore e al presidente della direzione vanno esposte separatamente. I dati concernenti le prestazioni sono suddivisi in stipendio, onorario, provvigioni e altre prestazioni accessorie.

Il DFF disciplina la struttura dei rapporti e ne coordina la presentazione.

Art. 14 Pubblicazione

Le aziende e gli istituti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 nel loro rapporto annuale o in un organo d’informazione equivalente. Commentano i dati che si scostano da quelli dell’anno precedente.

Le funzioni superiori dei quadri dell’Amministrazione federale ai sensi dell’articolo 15 capoverso 6 sono equiparate alle funzioni inserite nelle classi di stipendio 34–38.

Su richiesta, devono essere rese note le seguenti componenti versate alle funzioni superiori dei quadri:

  1. indennità di residenza ai sensi dell’articolo 43 dell’O del 3 luglio 200122 sul personale federale (OPers);
  2. indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers;
  3. indennità speciali ai sensi dell’articolo 48 OPers;
  4. indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 50 OPers.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

I Dipartimenti competenti in materia provvedono all’osservanza della presente ordinanza.

Art. 16 Disposizione transitoria

Le condizioni contrattuali che si discostano dalla presente ordinanza vanno adeguate entro il 31 dicembre 2004.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.

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