Per occupazioni accessorie s’intendono in particolare:
- l’esercizio di un mandato politico;
- l’appartenenza a organi direttivi superiori di altre imprese e istituti di diritto pubblico o privato;
- l’esercizio di un’attività di consulenza.
I membri dei quadri superiori comunicano all’autorità superiore la prevista assunzione di occupazioni accessorie remunerate ai sensi del capoverso 1. Se l’organo direttivo superiore ritiene che l’occupazione accessoria possa ridurre la capacità di rendimento ai sensi del capoverso 3 o condurre a conflitti di interesse ai sensi del capoverso 4, inoltra la comunicazione al Dipartimento competente. Quest’ultimo valuta se è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio federale.
La capacità di rendimento è considerata ridotta se il tempo complessivamente dedicato all’attività principale e a quella accessoria supera di almeno il 10 per cento il tempo pieno. L’organo direttivo superiore può emanare disposizioni restrittive.
L’ammissibilità di occupazioni accessorie esercitate nello stesso ramo o in uno affine oppure che possono condurre a una relazione d’affari o a una partecipazione dirette deve essere valutata in modo più dettagliato.
La parte di reddito da attività accessorie che supera il 30 per cento della retribuzione va consegnata al datore di lavoro. Quest’ultimo può rinunciarvi interamente o parzialmente se l’attività accessoria è motivata da un evidente interesse del datore di lavoro.