Se, dopo il compimento del 58° anno di età e prima del raggiungimento dell’età di riferimento, il rapporto di lavoro di una persona assicurata è risolto dal datore di lavoro o di comune intesa, su richiesta della persona assicurata l’assicurazione è mantenuta secondo l’articolo 47 a capoversi 2–6 LPP. La comunicazione relativa al mantenimento dell’assicurazione deve pervenire per scritto a PUBLICA entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
La persona assicurata deve pagare le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese e il premio di rischio per l’assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità. Se mantiene anche la previdenza, la persona assicurata deve pagare, oltre ai propri contributi di risparmio, i contributi di risparmio del datore di lavoro; può versare contributi di risparmio volontari.
Per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio è determinante il guadagno assicurato nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Se mantiene la previdenza, la persona assicurata può chiedere che per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio sia determinante la metà del precedente guadagno assicurato.
Per il rimanente la persona assicurata ha gli stessi diritti di chi è assicurato sulla base di un rapporto di lavoro in essere.
Il mantenimento dell’assicurazione termina al verificarsi dei rischi di decesso o di invalidità oppure al raggiungimento dell’età di riferimento. In caso di invalidità parziale, il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente al diritto alla rendita di invalidità.
Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza prima del raggiungimento dell’età di riferimento, la prestazione di uscita è trasferita almeno fino a concorrenza dell’importo che può essere utilizzato per il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza.
Se dopo tale trasferimento almeno un terzo della prestazione di uscita resta presso PUBLICA, l’assicurazione è mantenuta. Il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente alla prestazione di uscita trasferita.
Se, dopo il trasferimento, presso PUBLICA resta meno di un terzo della prestazione di uscita, l’assicurazione termina. La parte restante della prestazione di uscita è:
- versata come prestazione di vecchiaia alla persona assicurata se quest’ultima ha compiuto il 60° anno di età;
- trasferita a un istituto di libero passaggio se la persona assicurata non ha ancora compiuto il 60° anno di età.
Se l’assicurazione termina a seguito della disdetta da parte della persona assicurata o da parte di PUBLICA per il mancato pagamento di contributi, la prestazione di uscita è:
- versata come prestazione di vecchiaia alla persona assicurata se quest’ultima ha compiuto il 60° anno di età;
- trasferita a un istituto di libero passaggio se la persona assicurata non ha ancora compiuto il 60° anno di età.