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172.222.15

Ordinanza
concernente l’assunzione da parte della Confederazione
del debito risultante dal disavanzo di singole organizzazioni affiliate a PUBLICA

del 21 maggio 2008 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 2006 1 su PUBLICA (legge su PUBLICA),

ordina:

Art. 1

Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 della legge su PUBLICA, il debito risultante dal disavanzo di un’organizzazione affiliata può essere assunto parzialmente o integralmente se:

  1. questa è particolarmente vicina alla Confederazione;
  2. il pagamento del disavanzo entro il termine di ammortamento di otto anni dall’entrata in vigore completa della legge su PUBLICA ne pregiudica l’esistenza; e
  3. la Confederazione ha interesse che continui a esistere.

Sono considerate come particolarmente vicine alla Confederazione le organizzazioni:

  1. che sono state da essa fondate o cofondate;
  2. alle quali essa contribuisce finanziariamente con una partecipazione al capitale o alle spese d’esercizio
  3. che espletano compiti sovrani della Confederazione; oppure
  4. che rappresentano interessi professionali del personale della Confederazione.

Il Consiglio federale decide su proposta del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 2

L’ordinanza del 29 agosto 2001 2 concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è abrogata.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.