Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 della legge su PUBLICA, il debito risultante dal disavanzo di un’organizzazione affiliata può essere assunto parzialmente o integralmente se:
- questa è particolarmente vicina alla Confederazione;
- il pagamento del disavanzo entro il termine di ammortamento di otto anni dall’entrata in vigore completa della legge su PUBLICA ne pregiudica l’esistenza; e
- la Confederazione ha interesse che continui a esistere.
Sono considerate come particolarmente vicine alla Confederazione le organizzazioni:
- che sono state da essa fondate o cofondate;
- alle quali essa contribuisce finanziariamente con una partecipazione al capitale o alle spese d’esercizio
- che espletano compiti sovrani della Confederazione; oppure
- che rappresentano interessi professionali del personale della Confederazione.
Il Consiglio federale decide su proposta del Dipartimento federale delle finanze.