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173.110.1

Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente i posti di giudice del Tribunale federale

del 30 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 1 capoverso 5 della legge del 17 giugno 2005 1 sul Tribunale federale;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale dell’8 aprile 2011 2 ;
visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 2011 3 ,

decreta:

Art. 1 Posti di giudice

Il Tribunale federale si compone di:

  1. 4 40 giudici ordinari;
  2. 19 giudici non di carriera.

Art. 2 Controllo gestionale e rapporto

Il Tribunale federale applica una procedura di controllo gestionale su cui il Parlamento si fonda per esercitare l’alta vigilanza e determinare il numero dei giudici.

Nel suo rapporto di gestione il Tribunale federale si pronuncia sull’evoluzione della mole di lavoro e, in generale, sui risultati del controllo gestionale.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.