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173.110.133

Direttive
concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale

del 6 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2007)

La Commissione amministrativa,

visti gli articoli 17 capoverso 4 lettera h e 27 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005 1 sul Tribunale federale (LTF);
visto l’articolo 61 capoverso 2 del regolamento del 20 novembre 2006 2 del Tribunale federale,

decreta:

Art. 1 Scopo

Lo scopo delle presenti direttive è di garantire:

  1. l’informazione del pubblico sull’attività del Tribunale federale;
  2. la protezione delle parti e degli altri interessati alla procedura.

Art. 2 Ambito d’applicazione

Le presenti direttive sono applicabili ai giornalisti 3 accreditati presso il Tribunale federale.

Art. 3 Accreditamento

I giornalisti che intendono riferire sull’attività giudiziaria del Tribunale federale per i mass media che appaiono o hanno sede in Svizzera possono presentare per iscritto al Segretariato generale una domanda di accreditamento. La domanda dev’essere accompagnata da un curriculum vitae.

L’accreditamento è accordato se sono adempiuti i presupposti per l’iscrizione nel registro professionale.

Sono accreditati come giornalisti che operano a titolo di professione principale presso il Tribunale federale coloro che dedicano almeno l’80 per cento del tempo di lavoro di un’attività a tempo pieno alla cronaca della giurisprudenza del Tribunale federale, di altre autorità giudiziarie federali o – nella misura in cui vengono toccate sentenze svizzere – delle Corti europee. L’attività principale dev’essere provata.

Giornalisti fotografi e cineoperatori di mass media che appaiono o hanno sede in Svizzera possono farsi accreditare per la loro attività presso il Tribunale federale.

Art. 4 Durata e revoca dell’accreditamento

L’accreditamento è accordato per una durata di quattro anni o, nel caso di un periodo quadriennale in corso, sino alla sua fine. Una domanda di rinnovo dell’accreditamento dev’essere presentata al più tardi due mesi prima della fine del periodo di accreditamento.

Chi non opera più presso il Tribunale federale deve comunicarlo al Segretariato generale.

Il Segretariato generale revoca l’accreditamento quando i suoi presupposti non sono più adempiuti.

Art. 5 Cronaca e indicazione di nomi

Nella cronaca devono essere tutelati gli interessi degni di protezione, in particolare i diritti della personalità, di coloro che partecipano alla procedura. Ciò vale specialmente per quanto concerne l’indicazione dei nomi.

Il Tribunale federale informa i mass media, su loro domanda, se sussistono, dal suo punto di vista, motivi contrari all’indicazione dei nomi per il pubblico.

Art. 6 Periodo di attesa

Il Tribunale federale può prevedere un periodo di attesa per la divulgazione della cronaca giudiziaria.

Il periodo di attesa termina, di regola, per le decisioni in cause di rilevanza mediatica, alle ore dodici del terzo giorno da quello della spedizione alle parti (incluso il giorno della spedizione); per le altre decisioni, alle ore dodici dell’ottavo giorno.

Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia decorso, il pubblico ha già avuto conoscenza della decisione da un’altra fonte d’informazione.

Art. 7 Informazioni

Se un giornalista desidera un’informazione, egli può farne richiesta al servizio stampa. Questo trasmette la richiesta ai servizi competenti e indica, se necessario, gli impiegati dai quali possono essere ottenute le informazioni. In casi particolari può essere pretesa una richiesta per iscritto.

Il servizio stampa dà in via eccezionale informazioni sulla litispendenza di una causa, nella misura in cui non vi sia una disposizione legale contraria e il Presidente della Corte o della Camera interessata abbia dato il suo accordo.

Il servizio degli uscieri informa sulle udienze pubbliche previste.

La direzione della cancelleria informa sulla messa a disposizione e la spedizione dei documenti.

Art. 8 Accesso ai locali del Tribunale federale

I giornalisti accreditati hanno accesso ai locali della stampa, alle aule d’udienza e alla caffetteria nella sede del Tribunale federale.

Art. 9 Locali per riprese e registrazioni

Il Segretariato generale indica i locali che, all’interno degli edifici del Tribunale federale, sono a disposizione per riprese e registrazioni.

Per realizzare riprese e registrazioni al di fuori dei locali indicati a tal fine, occorre un’autorizzazione del Segretariato generale, rispettivamente del Presidente della Corte interessata.

Art. 10 Ordine dei posti a sedere nelle udienze pubbliche

I posti a sedere riservati all’attività dei mass media nelle sale d’udienza sono in primo luogo a disposizione dei giornalisti accreditati che operano a titolo professionale principale presso il Tribunale federale. Il servizio degli uscieri assicura l’ordine dei posti a sedere.

Art. 11 Prestazioni del Tribunale federale a favore dei giornalisti accreditati

Il Tribunale federale pone a disposizione dei giornalisti accreditati i documenti seguenti:

  1. le liste delle udienze pubbliche;
  2. per le cause discusse in udienza pubblica, l’esposizione dei fatti, nella forma prevista per i giornalisti;
  3. nelle cause di rilevanza mediatica, su richiesta scritta: comunicazioni sullo stato della procedura (effetto sospensivo, sospensione o riassunzione della procedura, notificazione del dispositivo), se il Presidente della Corte o della Camera dà il suo accordo;
  4. nelle cause di relevanza mediatica e in quelle discusse in udienza pubblica: le decisioni, nella forma stabilita per i giornalisti secondo le istruzioni del Presidente della Corte;
  5. su richiesta: decisioni non accessibili con internet;
  6. il rapporto di gestione del Tribunale federale all’Assemblea federale (art. 3 cpv. 2 LTF);
  7. ulteriori comunicazioni per la stampa.

I documenti sono destinati unicamente alla cronaca giudiziaria. Essi sono depositati presso il Tribunale federale e messi a disposizione su internet in una banca dati accessibile solo con parola d’ordine.

Il Tribunale federale pone a disposizione apparecchi di fotocopiatura e accorda l’accesso gratuito alle sue banche dati su internet soggette a tassa.

Art. 12 Prestazioni del Tribunale federale a favore dei giornalisti accreditati che operano a titolo professionale principale presso il Tribunale federale

Il Tribunale federale pone a disposizione dei giornalisti accreditati che operano a titolo professionale principale presso il Tribunale federale i documenti seguenti:

  1. le liste delle udienze pubbliche;
  2. le decisioni pronunciate in udienza pubblica;
  3. le decisioni destinate alla pubblicazione;
  4. comunicazioni su cause di rilevanza mediatica.

Art. 13 Tessera di legittimazione

I giornalisti accreditati ricevono una tessera di legittimazione.

La tessera dev’essere restituita senza indugio dopo la scadenza o la revoca dell’accreditamento.

Ove occorra, può essere rilasciata una tessera di legittimazione al personale tecnico dei media elettronici.

Art. 14 Sanzioni

I giornalisti accreditati che violano colpevolmente le prescrizioni delle presenti direttive possono essere ammoniti.

In casi gravi, l’accreditamento può essere revocato temporaneamente o definitivamente.

Art. 15 Diritto di ricorso

Le decisioni del Segretariato generale concernenti il diniego o la revoca dell’accreditamento e i provvedimenti ai sensi dell’articolo 14 possono essere impugnati, entro trenta giorni dalla loro notificazione, dinnanzi alla Commissione di ricorso del Tribunale federale.

Le decisioni della Commissione di ricorso sono definitive.

Art. 16 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate le direttive concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale del 24 agosto 1994 4 3.

Art. 17 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2007.