L’atto giudiziario è redatto in formato PDF e munito della firma elettronica qualificata dell’impiegato del Tribunale federale competente (cancelliere o personale di cancelleria) secondo l’articolo 47 capoversi 4 e 5 del regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale.
È notificato al recapito elettronico della parte o del suo patrocinatore attraverso la piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura. Il sistema può inviare per posta elettronica un invito a ritirare l’atto.
Il termine di giacenza di sette giorni decorre dal compimento da parte del Tribunale federale di tutte le operazioni necessarie per la trasmissione, attestato da una ricevuta della piattaforma per la trasmissione sicura.
Il ritiro dell’atto giudiziario da parte del destinatario determina il momento della notificazione.
Un atto giudiziario non ritirato è reputato notificato al più tardi il settimo giorno dopo il suo deposito (art. 44 cpv. 2 LTF).