La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.
173.712.23
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali del 1° ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2022)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2010 1 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP);
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 20 maggio 2010 2 ;
visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 2010 3 ,
decreta:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
Sezione 2 Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 2 Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell’Assemblea federale, fermo restando l’accordo dell’interessato.
I dettagli del rapporto di lavoro (inizio, stipendio iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell’elezione e con riserva della stessa.
Art. 3 Giuramento e promessa solenne
Prima di entrare in carica, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali giurano o promettono solennemente di adempiere coscienziosamente il loro dovere.
Prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (autorità di vigilanza).
Art. 4 Durata della carica
La durata della carica è disciplinata dall’articolo 20 capoverso 3 LOAP.
Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile. 4
I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
Art. 5 Disdetta
Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali possono disdire il rapporto di lavoro per la fine di ogni mese con un termine di disdetta di sei mesi.
In singoli casi, la Commissione giudiziaria può accordare un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.
Sezione 3 Retribuzione
Art. 6 Stipendio
Il procuratore generale della Confederazione è classificato nella classe di stipendio 36 e i sostituti procuratori generali nella classe di stipendio 33 secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 5 sul personale federale (OPers).
La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Al riguardo tiene conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale e di vita del candidato, nonché della situazione sul mercato del lavoro.
Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell’importo massimo della classe di stipendio fino a raggiungere tale importo massimo.
Non sono versati premi di prestazione secondo l’articolo 49 OPers.
Art.
7
Indennità di residenza, compensazione del rincaro,
assegno familiare, assegno per l’assistenza a congiunti
L’indennità di residenza, la compensazione del rincaro, l’assegno familiare e l’assegno per l’assistenza a congiunti sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale federale.
Sezione 4 Prestazioni sociali
Art. 8
Le prestazioni che il datore di lavoro versa in caso d’impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile e maternità, nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso, sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale federale.
Sino al compimento del 65° anno d’età, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono assicurati presso la cassa di previdenza della Confederazione PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. 6
Su richiesta dell’interessato, la previdenza per la vecchiaia è mantenuta dopo il compimento del 65° anno d’età e sino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo sino alla fine dell’anno civile in cui egli compie il 68° anno d’età. In tal caso, il Ministero pubblico della Confederazione finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro. 7
Sezione 5 Grado di occupazione, vacanze e congedi
Art. 9 Grado di occupazione
Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali esercitano la loro attività a tempo pieno.
Art. 10 Vacanze
Ogni anno civile il procuratore generale e i sostituti procuratori generali hanno diritto a:
- 5 settimane di vacanza fino all’anno civile in cui compiono il 49° anno d’età;
- 6 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età;
- 7 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età.
Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto. Se non è possibile, devono essere prese l’anno successivo.
Art. 11 Congedo
Su richiesta, l’autorità di vigilanza può concedere un congedo al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali.
Nell’esame della richiesta, l’autorità di vigilanza tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale federale.
Sezione 6 Rimborso delle spese
Art. 12
Al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell’esercizio della loro funzione.
Gli importi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze per il personale federale si applicano in analogia per:
- pasti, alloggio e viaggi;
- viaggi di servizio all’estero;
- partecipazione a conferenze internazionali;
- trasloco per motivi di servizio;
- spese di rappresentanza.
Sezione 7 Obblighi
Art. 13 Domicilio
Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali devono avere domicilio in Svizzera.
Art. 14 Segreto d’ufficio
Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.
L’autorità di vigilanza è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale 8 ).
Sezione 7a Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 14a
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, l’autorità di vigilanza può versare al procuratore generale o ai sostituti procuratori generali un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell’età, della situazione personale e professionale, della durata dell’impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.
Il versamento dell’indennità necessita dell’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
Il versamento di un’indennità è escluso se il procuratore generale o il sostituto procuratore generale:
- lascia la funzione poiché raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;
- è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d’ufficio; o
- di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.
L’indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.
Il beneficiario deve restituire tutta o parte dell’indennità se:
- inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e
- l’autorità di vigilanza ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell’ammontare dell’indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell’importo del nuovo stipendio.
Sezione 8 Entrata in vigore
Art. 15
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.