L’autorità di vigilanza adempie i compiti che le sono conferiti dagli articoli 29–31 LOAP.
Nel quadro dei compiti che le sono conferiti dalla legge, essa esercita la vigilanza tecnica e gerarchica sul Ministero pubblico della Confederazione secondo criteri di legalità, regolarità, opportunità, efficacia ed economicità.
A tale scopo può, in particolare:
- richiedere informazioni e chiedere rapporti al Ministero pubblico della Confederazione nonché, tramite l’assistenza amministrativa, alla Polizia federale, al servizio informazioni o ad altre autorità amministrative o giudiziarie o accedere a informazioni presso di loro;
- svolgere inchieste e procedimenti speciali;
- nominare un procuratore federale straordinario;
- disporre misure preventive per assicurare le prove.