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Regolamento
dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico
della Confederazione

del 15 febbraio 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

L’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
(autorità di vigilanza),

visto l’articolo 27 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2010 1
sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP);
visto l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale
del 1° ottobre 2010 2 sull’organizzazione e i compiti
dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione,

decreta:

Sezione 1 Compiti e organizzazione

Art. 1 Compiti dell’autorità di vigilanza

L’autorità di vigilanza adempie i compiti che le sono conferiti dagli articoli 29–31 LOAP.

Nel quadro dei compiti che le sono conferiti dalla legge, essa esercita la vigilanza tecnica e gerarchica sul Ministero pubblico della Confederazione secondo criteri di legalità, regolarità, opportunità, efficacia ed economicità.

A tale scopo può, in particolare:

  1. richiedere informazioni e chiedere rapporti al Ministero pubblico della Confederazione nonché, tramite l’assistenza amministrativa, alla Polizia federale, al servizio informazioni o ad altre autorità amministrative o giudiziarie o accedere a informazioni presso di loro;
  2. svolgere inchieste e procedimenti speciali;
  3. nominare un procuratore federale straordinario;
  4. disporre misure preventive per assicurare le prove.

Art. 2 Autorità collegiale

L’autorità di vigilanza è un’autorità collegiale, formata dai membri eletti dall’Assemblea federale e diretta dal presidente.

I membri dell’autorità di vigilanza operano a titolo accessorio. 3

I membri dell’autorità di vigilanza eleggono il presidente e il vicepresidente. Nominano il responsabile della segreteria dell’autorità.

Se un membro dell’autorità di vigilanza viene a conoscenza di informazioni potenzialmente rilevanti per il diritto di vigilanza, informa tempestivamente il presidente

Art. 3 Delega di compiti

L’autorità di vigilanza può istituire gruppi di lavoro per singoli settori di compiti, che chiariscono questioni e preparano decisioni dell’autorità di vigilanza.

L’autorità di vigilanza può delegare a uno o più membri l’istruzione di inchieste e procedimenti e la preparazione di decisioni.

Sezione 2 Inchieste e procedimenti

Art. 4 Visione d’insieme

L’autorità di vigilanza, nel quadro dei compiti conferiteli dalla legge, può svolgere le seguenti inchieste e procedimenti:

  1. accertamenti;
  2. ispezioni;
  3. 4 ...
  4. procedimenti disciplinari.

Art. 5 Accertamenti

Per le inchieste su singole questioni l’autorità di vigilanza può svolgere accertamenti presso il Ministero pubblico della Confederazione, interrogare persone, consultare i sistemi del Ministero pubblico della Confederazione e acquisire atti.

Art. 6 Ispezioni

L’autorità di vigilanza svolge annualmente una o più ispezioni senza presso il Ministero pubblico della Confederazione. Il tema è scelto sulla base del rischio.

Le ispezioni sono annunciate preventivamente al Ministero pubblico della Confederazione. Eccezionalmente l’autorità di vigilanza può svolgere ispezioni senza preavviso.

Nel corso di un’ispezione l’autorità di vigilanza può interrogare collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione, consultare i sistemi del Ministero pubblico della Confederazione e acquisire atti.

Le audizioni dei collaboratori della Confederazione nel quadro di un’ispezione avvengono stilando un verbale integrale.

L’autorità di vigilanza regolamenta i dettagli dello svolgimento delle ispezioni in una guida.

Art. 75

Art. 8 Procedimenti disciplinari

Il procedimento disciplinare di cui all’articolo 31 capoverso 2 LOAP è retto dagli articoli 16–19 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 2010 sull’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e sussidiariamente, per analogia, dalla legge federale del 20 dicembre 1968 6 sulla procedura amministrativa.

Art. 9 Comunicazione di informazioni

Il procuratore generale della Confederazione e gli altri collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione sono tenuti a informare in modo esauriente l’autorità di vigilanza nel quadro dei suoi accertamenti, delle sue ispezioni e delle sue altre inchieste.

L’autorità di vigilanza può garantire la riservatezza alle persone che forniscono l’informazione.

Art. 10 Esperti

L’autorità di vigilanza può ricorrere a esperti per lo svolgimento di inchieste e procedimenti.

Gli esperti hanno il potere di disporre nel quadro della loro gestione di processi e procedimenti.

Art. 11 Istruzioni

Ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LOAP, l’autorità di vigilanza può impartire istruzioni generali sull’adempimento dei compiti da parte del Ministero pubblico della Confederazione; esse riguardano di norma problemi sistematici o questioni di fondo nell’adempimento dei compiti in relazione a uno o più casi ma non singoli aspetti di un procedimento penale.

Sezione 3 Presidente

Art. 12

Il presidente adempie i seguenti compiti:

  1. rappresenta l’autorità di vigilanza verso l’esterno;
  2. in collaborazione con la segreteria, redige i piani delle attività dell’autorità di vigilanza e gli ordini del giorno delle sedute;
  3. dirige le sedute dell’autorità;
  4. organizza e sorveglia la segreteria;
  5. riferisce all’alta vigilanza parlamentare e alle altre commissioni delle Camere federali in merito a risultati significativi della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, in merito agli affari dell’autorità di vigilanza e a fatti particolari;
  6. garantisce la procedura di fatturazione;
  7. monitora la conduzione dei negoziati relativi alle convenzioni di prestazioni amministrative e logistiche con servizi della Confederazione;
  8. stipula contratti di servizio con i procuratori federali straordinari nominati dall’autorità di vigilanza e con altri esperti esterni;
  9. decide se non entrare nel merito di denunce all’autorità di vigilanza manifestatamente inammissibili;
  10. risponde a eccezioni d’incompetenza dell’autorità di vigilanza;
  11. esenta dal segreto professionale e dal segreto d’ufficio;
  12. in collaborazione con la segreteria, redige e divulga comunicati stampa e informazioni a rappresentanti dei media;
  13. adempie altri compiti conferitigli dal presente regolamento.

Il presidente informa il collegio delle decisioni o misure importanti che ha adottato.

In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Sezione 4 Segreteria

Art. 13 Organizzazione

La segreteria si compone del responsabile della segreteria e di altri collaboratori.

Il responsabile della segreteria garantisce la gestione degli affari dell’autorità di vigilanza.

L’autorità di vigilanza assume su proposta del responsabile della segreteria gli altri collaboratori e decide in merito alle condizioni di impiego. Sono determinanti la legge del 24 marzo 2000 7 sul personale federale e le sue disposizioni esecutive.

Art. 14 Compiti

La segreteria assiste l’autorità di vigilanza dal punto di vista specialistico e amministrativo.

La segreteria adempie in particolare i seguenti compiti:

  1. svolge le attività correnti, in particolare la corrispondenza e le comunicazioni con i membri dell’autorità di vigilanza e con altre autorità o servizi;
  2. redige i piani di lavoro dell’autorità di vigilanza sotto la direzione del presidente o di un membro incaricato dell’istruzione delle inchieste e dei procedimenti;
  3. organizza le sedute dell’autorità di vigilanza e dei gruppi di lavoro e redige i verbali;
  4. partecipa all’istruzione e allo svolgimento dei procedimenti e delle ispezioni sotto la direzione del presidente o di un membro incaricato dell’istruzione;
  5. redige progetti di decisioni e di rapporti;
  6. redige il preventivo e il piano finanziario dell’autorità di vigilanza e sorveglia e chiude la contabilità;
  7. provvede all’amministrazione operativa e materiale;
  8. tiene l’archivio.

Art. 15 Decisioni in qualità di datore di lavoro

L’autorità di vigilanza delibera in qualità di datore di lavoro nella forma di decisioni.

Tali decisioni sono direttamente impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.

Sezione 5 Sedute e deliberazioni

Art. 16 Convocazione delle sedute

Il presidente convoca la seduta secondo il piano delle attività o quando necessario.

Convoca una seduta se un membro dell’autorità lo richiede adducendo importanti ragioni.

La segreteria mette a disposizione di tutti i partecipanti alla seduta gli ordini del giorno e i documenti della seduta, una volta approvati dal presidente e dal vicepresidente.

Se il Ministero pubblico della Confederazione partecipa a una seduta, prima di essa la segreteria concorda i punti all’ordine del giorno e i documenti con lo staff del procuratore generale della Confederazione.

Art. 17 Deliberazioni

L’autorità di vigilanza può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Essa delibera a maggioranza dei votanti.

Al di fuori delle sedute, può prendere decisioni mediante circolazione degli atti o per via elettronica.

In caso di parità, è decisivo il voto del presidente.

Nel caso di denunce presumibilmente o manifestamente infondate, il presidente o il vicepresidente può, con l’assenso di un altro membro, nominare un procuratore straordinario. 8

Art. 18 Verbali

La segreteria redige un verbale dei dibattimenti dell’autorità di vigilanza. Esso viene firmato dal presidente e dal verbalizzante dopo essere stato approvato.

Per le sedute con il Ministero pubblico della Confederazione si effettua una registrazione audio sulla base della quale si redige un verbale integrale. Di norma le registrazioni audio devono essere cancellate dopo un anno, salvo il caso in cui circostanze particolari richiedano di prolungare la loro conservazione.

La segreteria può avvalersi di verbalizzanti esterni per la redazione dei verbali integrali.

I partecipanti alla seduta del Ministero pubblico della Confederazione controllano e firmano gli estratti dei verbali integrali che li riguardano.

Art. 19 Preventivo e consuntivo

L’autorità di vigilanza redige il preventivo e il consuntivo su richiesta della propria segreteria e li presenta per l’approvazione alle Commissioni delle finanze delle Camere federali attraverso il Consiglio federale.

Essa informa le Commissioni delle finanze sulla propria pianificazione finanziaria.

Art. 20 Riservatezza

Le deliberazioni, i verbali, i documenti di lavoro e gli altri documenti dell’autorità di vigilanza e dei suoi gruppi di lavoro sono riservati.

I membri dell’autorità di vigilanza, il personale della segreteria, gli esperti coinvolti e i verbalizzanti esterni sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nel quadro della loro attività e che sono per loro natura riservati.

Se le informazioni concernono procedimenti penali pendenti, deve essere mantenuto il segreto sul processo penale.

Art. 21 Ricusazione

I membri dell’autorità di vigilanza informano il presidente in merito a eventuali motivi di ricusazione.

Se il motivo di ricusazione è contestato, la decisione è presa dall’autorità di vigilanza in assenza del membro interessato.

Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 56–60 del Codice di procedura penale 9 .

Sezione 6 Informazione

Art. 22

L’autorità di vigilanza adotta ogni anno un rapporto sulla propria attività a destinazione dell’Assemblea federale (art. 29 cpv. 1 LOAP). Esso viene pubblicato.

L’autorità di vigilanza informa inoltre periodicamente o quando necessario il pubblico in merito a importanti attività e risultati.

L’autorità di vigilanza ha un proprio sito Internet. Vi pubblica tutte le informazioni rilevanti in merito alle sue attività. 10

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo

Il regolamento del 4 novembre 2010 11 dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione è abrogato.

Art. 24

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2021.

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