Gli organi dell’INDU sono l’assemblea dei membri, la direzione e l’ufficio di revisione.
L’assemblea dei membri delibera sull’impostazione delle attività dell’INDU. A tal fine tiene conto dei Principi di Parigi.
I membri possono essere persone fisiche o giuridiche la cui attività è connessa alla tutela e alla promozione dei diritti dell’uomo. L’assemblea dei membri decide in merito all’ammissione di nuovi membri, su raccomandazione della direzione. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nell’assemblea dei membri, senza diritto di voto.
L’assemblea dei membri nomina la direzione. Nell’operare la scelta presta attenzione a garantire una rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella tutela e nella promozione dei diritti dell’uomo nonché una rappresentanza equilibrata dei sessi e delle comunità linguistiche. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nella direzione, senza diritto di voto.
Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, le disposizioni pertinenti del Codice civile , in particolare gli articoli 60–79, si applicano per analogia all’INDU.