La Confederazione può promuovere l’insediamento sostenibile e a lungo termine di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.
194.2
Legge federale
che promuove l’informazione riguardante
la piazza imprenditoriale svizzera
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 54 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007 2 ,
decreta:
Art. 1 Scopo
Art. 2 Misure
Fra le misure rientrano in particolare:
- pubblicazioni;
- seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;
- attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;
- informazioni a singole imprese.
La Confederazione segue l’evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.
La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.
Art. 3 Mandato
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 3 può delegare la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a uno o più terzi (mandatari). Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico.
Il mandato di promuovere l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge non è considerato una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019 4 sugli appalti pubblici. 5
La convenzione di prestazioni può essere conclusa per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata il DEFR tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.
Art. 4 Indennità e aiuti finanziari
Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario indennità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.
Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 1990 6 sui sussidi è applicabile.
Art. 5 Obblighi del mandatario
Il mandatario è tenuto a:
- gestire la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera in modo appropriato, conveniente sotto il profilo dei costi e con spese e oneri amministrativi minimi;
- prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta delle misure;
- attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare nel settore della promozione della Svizzera;
- prevedere un sistema di valutazione;
- 7 rispettare nei confronti di terzi le disposizioni della legge federale del 21 giugno 20198 sugli appalti pubblici e della relativa ordinanza, nella misura in cui queste siano applicabili.
Il DEFR stabilisce nella convenzione di prestazioni tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.
Art. 6 Tutela giurisdizionale
Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti le convenzioni di prestazioni.
Per il resto si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 7 Finanziamento
L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 16 dicembre 2005 9 che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.
Art. 9 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Altrimenti, l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008