La presente legge si applica alle attività svolte nella regione dell’Antartide ai sensi dell’articolo VI del Trattato del 1° dicembre 1959 sull’Antartide (Antartide), quali le spedizioni, i viaggi, i trasporti per l’approvvigionamento via mare, terra o aria, nonché la costruzione, la trasformazione, lo smantellamento o la gestione di stazioni di ricerca scientifica e di altre installazioni.
198.1
Legge federale
concernente l’attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° giugno 2017)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;
in esecuzione del Protocollo del 4 ottobre 1991 2 sulla protezione ambientale relativo al Trattato del 1° dicembre 1959 3 sull’Antartide (Protocollo) e dei suoi allegati I–V;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2016 4 ,
decreta:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Valutazione dell’impatto ambientale
Chi intende svolgere un’attività in Antartide deve provvedere a proprie spese affinché sia effettuata la valutazione preliminare dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 8 del Protocollo.
Art. 3 Piani di emergenza e contromisure
Di fronte a una situazione di emergenza ambientale, chi svolge un’attività in Antartide deve adottare a proprie spese le contromisure di cui all’articolo 15 paragrafo 1 lettera a del Protocollo.
Per le attività governative, i piani di emergenza di cui all’articolo 15 paragrafo 1 lettera b del Protocollo sono elaborati dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Per le attività non governative, i piani di emergenza sono elaborati dalla Parte che svolge tali attività.
Art. 4 Attività in Antartide: permesso
Le attività in Antartide necessitano del permesso del DFAE se per esse deve essere effettuata una valutazione dell’impatto ambientale secondo l’articolo 8 del Protocollo e se:
- sono svolte da cittadini svizzeri;
- sono svolte da persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, con domicilio o sede in Svizzera;
- sono organizzate in Svizzera; o
- sono gestite a partire dalla Svizzera.
La richiesta del permesso deve essere presentata almeno cinque mesi prima dello svolgimento dell’attività pianificata.
Il permesso è accordato alle seguenti condizioni:
- l’impatto ambientale delle attività pianificate è tutt’al più minore o transitorio;
- la valutazione dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 8 del Protocollo è stata effettuata ed è stato presentato il relativo rapporto;
- dal rapporto risulta che, nello svolgimento delle attività pianificate, le disposizioni del Protocollo possono essere rispettate;
- sono stati presentati i piani di emergenza previsti dall’articolo 15 paragrafo 1 lettera b del Protocollo.
Se dalla valutazione preliminare dell’impatto ambientale (all. I art. 2 del Protocollo) risulta probabile più di un impatto minore o transitorio, il DFAE decide tenendo conto del parere del Comitato competente della riunione consultiva del Trattato del 1° dicembre 1959 sull’Antartide in merito all’esame della valutazione globale dell’impatto ambientale.
Art. 5 Autorità competente secondo gli allegati II e V
Il DFAE rilascia i permessi per le seguenti attività:
- accesso a un’area antartica specialmente protetta e svolgimento di attività all’interno di tale area (all. V art. 7 del Protocollo);
- prelievo di campioni di fauna e flora indigene o interferenze nocive per la fauna e la flora (all. II art. 3 del Protocollo);
- introduzione di specie non indigene, di parassiti o di malattie (all. II art. 4 par. 1 del Protocollo).
Art. 6 Disposizioni penali
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente:
- svolge senza permesso un’attività per la quale è prescritta una valutazione dell’impatto ambientale;
- senza permesso, interferisce in modo nocivo con la fauna e la flora antartiche oppure preleva animali o piante dall’Antartide (all. II art. 3 del Protocollo);
- introduce senza permesso specie non indigene, parassiti o malattie in Antartide (all. II art. 4 del Protocollo);
- viola le disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui all’allegato III articoli
2–7 del Protocollo; - scarica in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, se ciò non è consentito in base all’allegato I della Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, nella versione del Protocollo del 17 febbraio 19785 relativo a tale Convenzione (MARPOL 73/78) (all. IV art. 3 par. 1 del Protocollo);
- scarica in mare sostanze liquide nocive ai sensi dell’allegato II a MARPOL 73/78 oppure prodotti chimici o altre sostanze dannose per l’ambiente marino (all. IV art. 4 del Protocollo);
- in violazione dell’allegato IV articolo 5 paragrafi 1 e 2 del Protocollo smaltisce oggetti in mare;
- smaltisce in mare, a una distanza inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dal tavolato di ghiaccio più vicini, rifiuti alimentari di diametro superiore a 25 millimetri (all. IV art. 5 par. 3 del Protocollo);
- in violazione dell’allegato IV articolo 6 del Protocollo scarica in mare, a una distanza inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dai tavolati di ghiaccio, acque di scarico non trattate;
- entra senza permesso in un’area antartica specialmente protetta (all. V art. 3 par. 4 del Protocollo);
- danneggia, rimuove o distrugge siti o monumenti storici (all. V art. 8 par. 4 del Protocollo).
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.
È punibile anche chi ha commesso il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale 6 è applicabile.
Art. 7 Giurisdizione penale
I reati punibili secondo la presente legge sono perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città. Il Cantone di Basilea Città dispone di quanto ricavato dalle pene pecuniarie inflitte secondo la presente legge.
Art. 8 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione relative alla presente legge e all’attuazione del Protocollo. Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 2017 7