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211.413.11

Regolamento del Tribunale federale
concernente l’appuramento dei registri
dei patti di riserva della proprietà

del 29 marzo 1939 (Stato 1° agosto 1971)

Il Tribunale federale svizzero,

visto l’articolo 715 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 1 ;
in applicazione dell’articolo 15 della legge federale dell’11 aprile 1889 2
sulla esecuzione e sul fallimento;

decreta:

Art. 1

Allo scopo di eliminare dai registri dei patti di riserva della proprietà le iscrizioni diventate caduche, si può procedere ad un appuramento una volta all’anno, nel mese di febbraio.

Art. 2

L’Autorità cantonale superiore di vigilanza designa gli uffici di esecuzione, i cui registri saranno appurati, e ne comunica la lista, prima del 15 febbraio, alla redazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio per la pubblicazione.

Inserisce un avviso nel Foglio ufficiale cantonale e può ordinare anche altre pubblicazioni.

Art. 33

Gli avvisi inseriti nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale saranno pubblicati nei due ultimi numeri del mese di febbraio e avranno il seguente tenore: Appuramento dei registri dei patti di riserva della proprietà L’appuramento dei registri dei patti di riserva della proprietà è stato ordinato per i seguenti Uffici di esecuzione: Nel Foglio ufficiale svizzero di commercio : designazione degli uffici di esecuzione in ordine alfabetico per Cantone; nel Foglio uffi ciale cantonale : designazione degli uffici di esecuzione del Cantone. Per i Cantoni, in cui tutti i registri debbono essere appurati, basta l’indicazione: tutti gli uffici di esecuzione. Tutti i patti di riserva della proprietà iscritti nei registri dei suddetti uffici anteriormente al 1° gennaio... (cinque anni prima dell’appuramento) saranno cancellati, a meno che non sia fatta opposizione. Le opposizioni dovranno essere interposte per iscritto, al più tardi entro il 31 marzo, all’Ufficio di esecuzione, presso il quale il patto di riserva della proprietà è iscritto: l’opponente pagherà nello stesso tempo le spese della comunicazione dell’opposizione all’acquirente (fr. ...); indicherà la data dell’iscrizione, il nome dell’acquirente, l’oggetto e l’ammontare del credito originariamente garantito.

Le spese della comunicazione dell’opposizione all’acquirente 4 , il cui importo deve essere indicato negli avvisi pubblicati, comprendono la tassa per un atto di mezza pagina, secondo la tariffa applicabile alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento 5 e la tassa postale d’invio d’una lettera raccomandata.

Art. 4

Se è sollevata opposizione, l’ufficio ne dà immediatamente avviso all’acquirente.

Art. 5

Spirato il termine di opposizione, gli uffici designati nelle pubblicazioni, di cui all’articolo 3, procedono alla cancellazione dei patti di riserva della proprietà iscritti anteriormente alla data fissata e riguardo ai quali non fu sollevata opposizione.

La cancellazione sarà eseguita conformemente al disposto dell’articolo 13 del regolamento 19 dicembre 1910 6 concernente l’iscrizione dei patti di riserva della proprietà.

Nella rubrica «motivo della cancellazione» l’ufficio iscriverà: «procedura d’appuramento». Indicherà quale data di cancellazione l’ultimo giorno del termine di opposizione.

Art. 6

Le spese di pubblicazione sono a carico del Cantone.

Le cancellazioni eseguite in base alla procedura di appuramento sono esenti da tasse.

Art. 7

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore e sostituisce quello del 4 marzo 1920 7 .

Gli appuramenti già pubblicati al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento saranno eseguiti secondo il regolamento del 4 marzo 1920 8 . Nel 1939 non potranno aver luogo altri appuramenti.