Lexipedia

211.432.21 OMU-DDPS

Ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale (OMU-DDPS)

del 24 agosto 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

visti gli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 24 capoverso 3, 31 capoverso 2, 36 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 2, 46 b capoverso 2, 51 capoverso 3, 56 capoverso 4 e 57 a capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 1992 1 concernente la misurazione ufficiale (OMU),

ordina:

Sezione 1 Contenuto della misurazione ufficiale

Art. 1 Segni puntuali

I segni puntuali della misurazione ufficiale designano i punti fissi e i punti di confine sul terreno.

Art. 2 Punti fissi

I punti fissi sono punti di riferimento della misurazione ufficiale che sono determinati mediante misure e metodi di compensazione nel sistema di riferimento della misurazione nazionale e che sono materializzati durevolmente nel terreno mediate la posa di segni dei punti fissi.

I punti fissi planimetrici sono determinati dalla loro posizione e, di regola, dalla loro altezza. I punti fissi altimetrici sono determinati dalla loro posizione e della loro altezza.

I punti fissi planimetrici sono suddivisi in punti della misurazione nazionale (categoria 1: PFP1) e punti della misurazione ufficiale (categoria 2: PFP2, categoria 3: PFP3).

I punti fissi altimetrici sono suddivisi in punti della misurazione nazionale (categoria 1: PFA1) e punti della misurazione ufficiale (categoria 2: PFA2, categoria 3: PFA3).

La posizione e il numero dei punti fissi sono fissati in base alle esigenze della tenuta a giorno.

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali emana istruzioni sui dettagli dei requisiti per i punti fissi.

Art. 3 Dati: contenuto

I dati della misurazione ufficiale comprendono i dati del piano per il registro fondiario (art. 7 OMU) e ulteriori informazioni, in particolare i dati su:

  1. i segni puntuali;
  2. gli edifici esistenti o progettati in conformità con gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettere a e b nonché capoverso 2 dell’ordinanza del 9 giugno 20172 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni nonché gli altri impianti e costruzioni esistenti o progettati;
  3. le vie di comunicazione esistenti o progettate;
  4. le acque;
  5. le altre caratteristiche della superficie terrestre;
  6. altri oggetti, nella misura in cui sono importanti per lo sfruttamento del fondo, per la misurazione ufficiale o per la produzione di prodotti derivati della misurazione ufficiale (art. 6);
  7. i nomi geografici;
  8. le suddivisioni tecniche e amministrative.

Art. 4 Dati: precisione e attendibilità

I dati della misurazione ufficiale devono avere una precisione differenziata e adeguata all’uso.

I seguenti gradi di tolleranza (GT) si applicano ai requisiti di precisione dei dati per le aree specificate di seguito:

  1. GT 1: aree urbane;
  2. GT 2: zone edificabili e zone edificate;
  3. GT 3: aree agricole e forestali a sfruttamento intensivo;
  4. GT 4: aree agricole e forestali a sfruttamento estensivo;
  5. GT 5: regioni d’estivazione e regioni improduttive.

I Cantoni sono competenti per fissare i gradi di tolleranza delle zone.

Per il piano per il registro fondiario, il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali e l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) emanano istruzioni comuni sui requisiti minimi di precisione e attendibilità dei dati per ogni grado di tolleranza. Per gli altri dati della misurazione ufficiale, il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali emana istruzioni su questi requisiti.

Art. 5 Documenti tecnici e amministrativi

I documenti tecnici e amministrativi della misurazione ufficiale sono:

  1. i protocolli dei controlli;
  2. la documentazione originale delle misure;
  3. la documentazione di lavoro e i documenti dei controlli di qualità;
  4. il confronto delle superfici in caso di rinnovamento;
  5. il rapporto dell’assuntore dei lavori.

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali emana istruzioni sui dettagli, in particolare sul contenuto, la forma e la rappresentazione dei documenti.

Art. 6 Prodotti ufficiali derivati

I seguenti prodotti ufficiali sono derivati dai dati della misurazione ufficiale:

  1. piano di situazione;
  2. piano di base;
  3. rilascio dei dati sotto forma di modello di geodati semplificato (art. 13);
  4. notifiche della misurazione ufficiale a terzi.

Sezione 2 Modello di geodati

Art. 7 Principi

Il modello di geodati della misurazione ufficiale è orientato alle esigenze degli utenti.

È strutturato in forma modulare affinché i singoli moduli possano essere modificati e completati in maniera possibilmente indipendente gli uni dagli altri.

Nel limite del possibile, la modellizzazione deve essere confrontata con altri geodati di base di diritto federale che contengono gli stessi oggetti o oggetti simili. Gli oggetti dei modelli di geodati di altri geodati di base di diritto federale possono essere incorporati nel modello di geodati della misurazione ufficiale se soddisfano i requisiti della misurazione ufficiale.

Il modello di geodati include modelli di rappresentazione per:

  1. il piano di situazione;
  2. il piano per il registro fondiario;
  3. il piano di mutazione;
  4. il piano di base;
  5. estratti (art. 23);
  6. altre visualizzazioni.

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali emana istruzioni sul modello di geodati con i relativi modelli di rappresentazione ai sensi degli articoli 9–11 dell’ordinanza del 21 maggio 2008 3 sulla geoinformazione (OGI).

Il modello di geodati e i modelli di rappresentazione sono pubblicati su Internet.

Art. 8 Linguaggio di descrizione

Il linguaggio di descrizione del modello di geodati corrisponde alla norma eCH‑0031 INTERLIS 2 – Manuale di riferimento (stato: 7 settembre 2016) 4 .

Art. 9 Oggetti

Gli oggetti nel modello di dati possono presentare le seguenti geometrie:

  1. punti;
  2. linee e archi di cerchio;
  3. superfici;
  4. volumi.

Ogni oggetto possiede un identificatore unico e immutabile.

Ogni oggetto deve indicare la data della sua ultima modifica.

Per tutti gli altri aspetti si applica la norma eCH‑0129 relativa al referenziamento degli oggetti (versione 4.0 del 7 giugno 2017) 5 .

Art. 10 Metadati

Il modello di geodati deve supportare la raccolta, l’aggiornamento e la gestione dei seguenti metadati per tutti i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie nonché per tutte le miniere:

  1. stato della misurazione (analogica, digitale o non misurato);
  2. informazioni sulle competenze, come i nomi e gli indirizzi dei geometri revisori, e indicazioni sul rilascio dei dati;
  3. informazioni sul registro fondiario, come le informazioni sul distretto del registro fondiario e l’indirizzo dell’ufficio del registro fondiario;
  4. informazioni sui lavori in corso;
  5. dati statistici relativi al Comune.

Art. 11 Verifica della conformità del modello

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali mette a disposizione su Internet uno strumento con cui è possibile verificare la conformità dei dati al modello di geodati.

Effettua una verifica periodica della qualità dei dati al fine di garantire la qualità; può pubblicare i risultati sommari di questa verifica.

Art. 12 Modifiche

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali comunica ai Cantoni le modifiche del modello di geodati e le pubblica su Internet.

Fissa un termine per l’attuazione delle modifiche da parte dei Cantoni.

Art. 13 Modello di geodati semplificato

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali prescrive un modello di geodati semplificato derivato dal modello di geodati della misurazione ufficiale. Nel fare ciò, tiene conto del rilascio semplificato dei dati in vari formati di trasferimento comunemente utilizzati.

Pubblica il modello di geodati semplificato su Internet.

Se modifica il modello di geodati, adatta contemporaneamente il modello di geodati semplificato ad esso.

Per il rilascio dei dati nel modello di geodati semplificato, i Cantoni utilizzano di volta in volta la versione adattata al modello di geodati.

Sezione 3 Lavori della misurazione ufficiale

Art. 14 Tenuta a giorno periodica

La tenuta a giorno periodica può essere eseguita individualmente per moduli specifici.

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali emana istruzioni concernenti i dettagli della tenuta a giorno.

Art. 15 Misure in seguito a eventi naturali

Dopo un evento naturale, viene effettuata il più rapidamente possibile una tenuta a giorno straordinaria per la zona colpita. Questa include tutte le misure necessarie per il ripristino della misurazione ufficiale.

Art. 16 Conversione di impianti militari all’uso civile

Gli impianti militari convertiti all’uso civile sono inclusi nella misurazione ufficiale.

armasuisse Immobili conferisce il mandato per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

I costi della tenuta a giorno sono a carico di armasuisse Immobili.

Art. 17 Lavori sui terreni delle ferrovie

I lavori della misurazione ufficiale sui terreni delle ferrovie sono da concordare preliminarmente con l’impresa ferroviaria.

Sezione 4 Gestione della misurazione ufficiale

Art. 18 Principi

La gestione della misurazione ufficiale comprende le misure organizzative e tecniche per la gestione dei dati, la disponibilità a lungo termine, l’archiviazione, la storicizzazione e la conservazione del valore dei dati della misurazione ufficiale e dei documenti tecnici e amministrativi.

L’unità più piccola per la gestione dei dati e dei documenti tecnici e amministrativi della misurazione ufficiale è il Comune; deve essere possibile rendere disponibili i dati e i documenti Comune per Comune.

Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni verifica periodicamente il rispetto delle prescrizioni relative alla gestione della misurazione ufficiale, in particolare la garanzia della sicurezza delle informazioni.

Art. 19 Sicurezza delle informazioni

Chi gestisce i dati della misurazione ufficiale deve garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni in applicazione delle norme ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27005:2018 6 .

I dati originali devono essere gestiti in un’infrastruttura di dati situata in Svizzera. L’operatore dell’infrastruttura di dati deve avere la propria sede in Svizzera. Deve essere garantito per contratto che il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni abbia accesso ai dati in ogni momento.

Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni verifica la sicurezza delle informazioni:

  1. per le imprese certificate secondo la norma ISO/IEC 27001:2013, verificando che la certificazione sia aggiornata;
  2. per tutte le altre imprese, verificando il rispetto della norma ISO/IEC 27001:2013 in applicazione della norma ISO/IEC 27004:2016.

Art. 20 Controllo di qualità in caso di modifiche dei dati

Dopo qualsiasi modifica dei dati, il servizio responsabile della modifica controlla i nuovi dati con lo strumento secondo l’articolo 11 capoverso 1.

Il risultato riferito del controllo di qualità è un documento del controllo di qualità secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c.

Art. 21 Archiviazione e storicizzazione

I Cantoni emanano una concezione in materia di archiviazione secondo l’articolo 16 paragrafo 2 OGI7 e disciplinano la storicizzazione per:

  1. i dati della misurazione ufficiale;
  2. i documenti tecnici e amministrativi;
  3. i documenti di mutazione;
  4. le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio ordinamento.

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali emana istruzioni concernenti l’archiviazione e la storicizzazione. Consulta l’UFRF prima di emanare tali istruzioni.

Art. 22 Manutenzione dei segni puntuali

I Cantoni assicurano la protezione e la manutenzione dei segni puntuali, a meno che ciò non sia compito della misurazione nazionale.

Art. 23 Estratti

Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale del contenuto dei dati della misurazione ufficiale relativi a un bene immobile, un diritto per sé stante e permanente costituito su un fondo e differenziato secondo la superficie o una miniera.

Su richiesta, un estratto contiene solo singoli moduli del modello di geodati, ma sempre i confini del bene immobile o del diritto per sé stante e permanente o della miniera.

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali emana istruzioni sul contenuto e la rappresentazione degli estratti della misurazione ufficiale.

Sezione 5 Organizzazione e svolgimento

Art. 24 Piano di attuazione cantonale

Il piano di attuazione cantonale fornisce informazioni sulla natura, la portata, le scadenze e i costi dei lavori di misurazione ufficiale, in particolare su:

  1. i lavori di primo rilevamento;
  2. i lavori di rinnovamento;
  3. particolari adeguamenti di interesse nazionale eccezionalmente importante;
  4. la tenuta a giorno periodica;
  5. la sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie con un primo rilevamento o un rinnovamento;
  6. i progetti pilota;
  7. la stima generale dei costi.

Art. 25 Servizio di telecaricamento e interfacce

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali emana istruzioni sui dettagli del servizio di telecaricamento e di ulteriori interfacce.

Art. 26 Notifiche a terzi

Alle notifiche della misurazione ufficiale a terzi (art. 6 lett. d) si applica la norma eCH‑0131 (versione 2.0 del 7 giugno 2017) 8 .

Art. 27 Rilascio dei dati nel modello di geodati semplificato

Su richiesta del Cantone, il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali rilascia i dati della misurazione ufficiale nel modello di geodati semplificato (art. 13).

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 28 Passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento: primo rilevamento nel caso di misurazioni riconosciute definitivamente

Le misurazioni riconosciute definitivamente ed eseguite secondo le disposizioni precedenti il 15 dicembre 1910 sono oggetto di un primo rilevamento secondo le nuove disposizioni.

Le altre misurazioni riconosciute definitivamente ed eseguite secondo le disposizioni precedenti il 10 giugno 1919 sono oggetto di un primo rilevamento secondo le presenti disposizioni quando:

  1. le tolleranze originali per le poligonali e i punti di dettaglio superano quelle del 1919; o
  2. il rilievo di dettaglio è stato eseguito con la tavoletta nella zona di istruzione II secondo la lettera a.

Art. 29 Passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento: digitalizzazione provvisoria

Gli articoli 5 lettera f, h e i, 61 capoverso 2, 77 e 89–108 dell’ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 9 sulla misurazione ufficiale (OTEMU) restano validi per la digitalizzazione provvisoria.

Art. 30 Applicazione delle vecchie disposizioni

Per i lavori realizzati o tenuti a giorno secondo le vecchie disposizioni restano in vigore:

  1. l’istruzione del 24 dicembre 192710 per l’allestimento dei piani corografici nelle misurazioni catastali;
  2. le prescrizioni del 28 novembre 197411 per la riproduzione e l’aggiornamento del piano corografico delle misurazioni catastali;
  3. le istruzioni del 28 novembre 197412 per l’applicazione dell’informatica nella misurazione catastale.

Art. 31 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 13 sulla misurazione ufficiale è abrogata.

Art. 32 Disposizioni transitorie

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali prescrive, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un modello di geodati della misurazione ufficiale che sostituisce il modello di dati della misurazione ufficiale secondo l’articolo 7 e l’allegato A OTEM U 14 .

Il passaggio al nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale deve essere completato entro il 31 dicembre 2027. Ogni Cantone stabilisce il momento del cambio di modello per l’intero territorio cantonale. Adegua le proprie basi legali in tale data. Fino al momento del cambio di modello, continuano a valere le disposizioni relative al modello di dati precedente.

La conversione del linguaggio di descrizione dalla norma SN 612030 (edizione 1998, relativa alla misurazione e alla geoinformazione – INTERLIS 1), alla norma eCH‑0031 INTERLIS 2 – Manuale di riferimento (stato: 7 settembre 2016) 15 , deve essere completata entro il 31 dicembre 2027.

armasuisse Immobili si assume i costi della tenuta a giorno della misurazione ufficiale degli impianti militari convertiti all’uso civile tra il 1° luglio 2008 e l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.