La presente legge si applica all’affitto di:
- fondi adibiti all’agricoltura;
- 4 aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 19915 sul diritto fondiario rurale (LDFR);
- industrie accessorie non agricole che formano un’unità economica con un’azienda agricola.
Essa si applica altresì ai negozi giuridici che perseguono lo stesso scopo dell’affitto agricolo e che, se non fossero sottoposti alla legge, ne renderebbero vana la protezione.
Le disposizioni relative all’affitto dei fondi agricoli si applicano anche all’affitto di almende, alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi.
Nella misura in cui la presente legge non è applicabile o non contiene disposizioni speciali, si applica il Codice delle obbligazioni, eccettuate le disposizioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali e quelle sul deposito del fitto. 6