Il lavoratore adulto ha diritto annualmente alle vacanze pagate seguenti:
- dal primo anno di servizio, 3 settimane;
- dall’anno civile in cui compie il ventesimo anno di servizio o il 45° anno d’età con almeno 5 anni di servizio oppure il 55° anno d’età, 4 settimane;
- dall’anno civile in cui compie il 55° anno d’età con almeno 5 anni di servizio o il 60° anno d’età, 5 settimane.
I giovani fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il 19° anno d’età e gli apprendisti fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il 20° anno d’età, hanno diritto annualmente a 4 settimane di vacanze.
Se il lavoratore entra in servizio o lo lascia durante un anno civile, le vacanze sono accordate proporzionalmente alla durata del servizio compiuto.
Se, durante l’anno civile, il lavoratore è impedito di lavorare complessivamente per oltre due mesi a cagione di una assenza per malattia, gravidanza, parto, infortunio o servizio militare, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni altro mese intero d’assenza dal lavoro.