La presente ordinanza disciplina l’autorizzazione a esercitare a titolo professionale la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di o per persone all’estero nonché la vigilanza su tale attività.
221.218.2
Ordinanza
concernente la mediazione matrimoniale
o di ricerca di partner a titolo professionale
nei confronti di o per persone all’estero
del 10 novembre 1999 (Stato 23 gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 406 c capoverso 2 del Codice delle obbligazioni 1 (CO),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Obbligo d’autorizzazione
Necessitano di un’autorizzazione le persone fisiche o giuridiche e le società in nome collettivo o in accomandita con domicilio o sede in Svizzera, le quali, a titolo professionale, su mandato:
- di una persona in Svizzera si obbligano a presentarle persone provenienti dall’estero in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia; o
- di una persona all’estero si obbligano a presentarle persone provenienti dalla Svizzera in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia.
Soggiace ad autorizzazione anche la semplice trasmissione al mandante di nomi e indirizzi o di cataloghi contenenti descrizioni o fotografie di persone.
Le persone senza domicilio o sede in Svizzera necessitano di un’autorizzazione se hanno in Svizzera una succursale o un’altra agenzia.
Art. 3 Attività professionale
È a titolo professionale l’attività di mediazione esercitata contro rimunerazione, a titolo principale o accessorio, regolare o irregolare, autonomamente o al servizio o su mandato di terzi, con o senza pubblicità.
Non è a titolo professionale l’attività degli ausiliari al servizio di persone titolari di un’autorizzazione.
Art. 4 Incompatibilità con altre attività
Né la persona richiedente né le persone responsabili della mediazione né i loro ausiliari possono esercitare, a titolo principale o accessorio, direttamente o indirettamente, autonomamente o al servizio di terzi, un’altra attività tale da ostacolare la libertà di decisione delle persone da presentare al mandante o da metterle in un rapporto di dipendenza.
Sezione 2 Autorizzazione
Art. 5 Domanda d’autorizzazione
La domanda d’autorizzazione va presentata per scritto all’autorità competente del Cantone dove la persona o società richiedente ha il domicilio o la sede; in mancanza di domicilio o sede, va presentata all’autorità del Cantone dove la persona o società richiedente ha una succursale o un’altra agenzia.
Nella domanda d’autorizzazione devono figurare:
- le generalità, la formazione professionale e le attività professionali della persona richiedente e delle persone responsabili della mediazione;
- il Paese o i Paesi dai quali devono provenire, rispettivamente nei quali vanno presentate le persone da proporre al mandante;
- le modalità di lavoro, segnatamente come la persona richiedente intende collaborare con le persone di contatto all’estero, quale concezione intende impiegare per la pubblicità e come intende informare le persone da presentare al mandante in merito alla loro pretesa di rimborso delle spese per il viaggio di ritorno;
- le informazioni fornite al mandante, e se del caso alle persone da presentare, sui Paesi pertinenti, segnatamente le prescrizioni sull’entrata e il soggiorno.
Alla domanda d’autorizzazione vanno acclusi:
- 2 l’estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA della persona richiedente e delle persone responsabili della mediazione;
- una dichiarazione dalla quale risulti che la persona richiedente, le persone responsabili della mediazione e i loro ausiliari non esercitano un’attività incompatibile ai sensi dell’articolo 4;
- una dichiarazione dalla quale risulti che le persone responsabili della mediazione conoscono le prescrizioni pertinenti in materia di diritto degli stranieri, segnatamente quelle sull’entrata e sul soggiorno in Svizzera.
Art. 6 Rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata se:
- la domanda di autorizzazione è conforme all’articolo 5;
- 3 la domanda di autorizzazione e i documenti acclusi, in particolare gli estratti per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, permettono di ritenere che la mediazione sarà esercitata con cura e conformemente al diritto;
- la cauzione giusta l’articolo 8 capoverso 2 è stata fornita.
Art. 7 Durata e portata dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata per una durata determinata, ma al massimo per cinque anni; può essere rinnovata, su richiesta, alla sua scadenza.
Essa è rilasciata per la mediazione di o per persone provenienti da determinati Paesi e autorizza alla mediazione su tutto il territorio svizzero.
Il rilascio dell’autorizzazione può essere vincolato a condizioni e oneri.
L’autorizzazione a favore di una persona giuridica o di una società in nome collettivo o in accomandita è valida unicamente per le persone responsabili della mediazione indicate nell’autorizzazione medesima.
Sezione 3 Cauzione a garanzia delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante
Art. 8 Scopo e ammontare
Chi intende esercitare la mediazione deve fornire una cauzione a garanzia delle spese per l’eventuale viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante (art. 406 c cpv. 2 lett. c CO).
L’autorità competente fissa l’ammontare della cauzione tenendo conto del volume presumibile degli affari e della distanza dei Paesi per i quali viene domandata l’autorizzazione; l’importo minimo della cauzione è di 10 000 franchi.
In seguito, l’autorità può adattare la cauzione a seconda dell’andamento degli affari o per altri motivi importanti.
Art. 9 Forma
La cauzione può essere fornita sotto forma di:
- fideiussione o dichiarazione di garanzia di una banca o di un istituto d’assicurazione;
- assicurazione cauzionale, a condizione che le prestazioni assicurative non dipendano dal versamento dei premi;
- obbligazioni di cassa;
- deposito in contanti.
I redditi delle obbligazioni di cassa e del deposito in contanti spettano alla persona che fornisce la cauzione.
Art. 10 Liberazione e restituzione
L’autorità competente può liberare la cauzione o parti di essa a favore di terzi che hanno diritto al pagamento delle spese per il viaggio di ritorno (art. 406bCO), soltanto:
- con il consenso della persona che ha fornito la cauzione; o
- se esiste un precetto esecutivo o una sentenza passati in giudicato.
Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.
L’autorità competente restituisce la cauzione due anni dopo la scadenza, la revoca o l’abrogazione dell’autorizzazione. Se, a questo momento, sono pendenti pretese concernenti il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno contro la persona che ha fornito la cauzione (art. 406 b cpv. 1 CO), la parte corrispondente della cauzione è bloccata fino al pagamento o all’estinzione di queste pretese.
Sezione 4 Revoca e abrogazione dell’autorizzazione
Art. 11 Revoca
L’autorità competente revoca l’autorizzazione se:
- la stessa è stata ottenuta o conservata sulla base di indicazioni false o fallaci o tacendo scientemente fatti d’importanza essenziale;
- non è più adempiuta una delle condizioni per il suo rilascio, segnatamente se le persone impiegate presso l’agenzia di mediazione hanno violato ripetutamente o in modo grave gli obblighi giusta le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti il mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner o giusta la presente ordinanza, oppure se hanno favorito la violazione delle disposizioni determinanti in materia di diritto degli stranieri, in particolare quelle sull’entrata e sul soggiorno in Svizzera.
Art. 12 Abrogazione
Se il titolare dell’autorizzazione comunica la cessazione dell’attività all’autorità competente, questa dispone l’abrogazione dell’autorizzazione.
Sezione 5 Autorità e procedura
Art. 13 Autorità competenti
Ogni Cantone determina:
- l’autorità competente per il rilascio, il rinnovo, la revoca e l’abrogazione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, nonché per la vigilanza sulle agenzie di mediazione attive nel Cantone;
- l’autorità competente per ricevere la cauzione ai sensi dell’articolo 8.
I compiti previsti nel capoverso 1 possono essere attribuiti alla stessa autorità.
Più Cantoni possono attribuire questi compiti a un’autorità comune.
Art.
14
Comunicazione delle decisioni alle autorità federali,
registro delle agenzie di mediazione autorizzate
Ogni decisione e ogni sentenza passata in giudicato concernenti un’autorizzazione (rilascio, rinnovo, revoca e abrogazione) vanno comunicate all’Ufficio federale di giustizia. Quest’ultimo tiene un registro delle agenzie di mediazione titolari di un’autorizzazione e lo trasmette periodicamente alle autorità competenti.
Art. 15 Obblighi di denuncia e assistenza giudiziaria
Le persone che nell’ambito della loro attività ufficiale vengono a conoscenza di violazioni della presente ordinanza punibili secondo l’articolo 18 sono tenute a denunciarle immediatamente all’autorità competente del loro Cantone.
Le autorità competenti si prestano reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 16 Obblighi di comunicazione
Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare immediatamente per scritto all’autorità competente ogni modifica di dati contenuti nella domanda d’autorizzazione.
Su richiesta devono essere fornite all’autorità competente ulteriori informazioni sull’attività.
Il titolare dell’autorizzazione comunica una volta l’anno all’autorità competente il numero e il sesso delle persone presentate e i Paesi dai quali esse provengono o nei quali sono state proposte ai mandatari.
La sospensione dell’attività va comunicata per scritto all’autorità competente.
Art. 174
Sezione 6 Disposizioni penali
Art. 18
È punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:
- esercita la mediazione senza possedere l’autorizzazione necessaria;
- fornendo indicazioni inesatte o fallaci o sottacendo fatti essenziali ottiene un’autorizzazione o ne rende difficile o ne impedisce la revoca.
L’infrazione colposa è punita con la multa fino a 5000 franchi.
In caso di infrazioni commesse nell’azienda, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 5 sul diritto penale amministrativo.
La pena si prescrive in cinque anni.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 19 Disposizione transitoria
Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, già esercitano una mediazione che soggiace ad autorizzazione secondo il nuovo diritto devono, entro tre mesi, presentare una domanda d’autorizzazione o cessare la mediazione.
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.