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221.302.33 OS-ASR

Ordinanza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)

del 17 marzo 2008 (Stato 15 dicembre 2025)

L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR),

visto l’articolo 16 a della legge del 16 dicembre 2005 1 sui revisori (LSR);
visto l’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 agosto 2007 2 sui revisori (OSRev), 3

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Sezione 1 Campo d’applicazione e oggetto

Art. 1

La presente ordinanza si applica:

  1. 4 alle imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società di interesse pubblico e sono sottoposte a sorveglianza dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza);
  2. alle imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente alla sorveglianza dell’autorità di sorveglianza.

Essa disciplina:

  1. gli standard di revisione che devono essere rispettati nel fornire servizi di revisione;
  2. la procedura per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale da parte dell’autorità di sorveglianza (ispezioni).

Sezione 2 Standard di revisione applicabili

Art. 25 Standard svizzeri di revisione contabile

I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità al Codice delle obbligazioni (CO)6 oppure in conformità a una delle seguenti raccomandazioni e disposizioni contabili sono verificati secondo gli standard svizzeri di revisione contabile dell’associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari «Expertsuisse» (SR-CH), riconosciuti dall’autorità di sorveglianza:

  1. le raccomandazioni sulla presentazione dei conti della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC);
  2. le disposizioni sulla presentazione dei conti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per banche e società di intermediazione mobiliare (art. 25–42 dell’ordinanza del 30 aprile 20147 sulle banche); o
  3. le disposizioni sulla presentazione dei conti della FINMA per gli investimenti collettivi di capitale (art. 91 della legge del 23 giugno 20068 sugli investimenti collettivi di capitale).

Art. 3 Standard di revisione esteri

I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità ai principi contabili esteri devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard di revisione emanati dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), riconosciuti dall’autorità di sorveglianza.

L'autorità di sorveglianza può riconoscere altri standard di revisione equivalenti.

I conti annuali e i conti di gruppo di società con sede in Svizzera allestiti in conformità a principi contabili esteri sono verificati anche secondo gli SR-CH. 9

Art. 4 Revisioni speciali

I servizi di revisione secondo l’articolo 2 lettera a numero 1 della LSR di società con sede in Svizzera che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) sono verificati secondo gli SR-CH e gli standard svizzeri di revisione di Expertsuisse (SR). 10

Tutti i servizi di revisione previsti dalla legge forniti da società con sede all’estero che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) devono essere sottoposti a verifica per analogia secondo gli standard di revisione esteri di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2.

Art. 511 Misure di gestione della qualità attinenti all’impresa

Le imprese di revisione che effettuano servizi di revisione secondo l’articolo 2 lettera a numero 1 LSR e applicano gli SR-CH devono garantire la qualità dei loro servizi di revisione in conformità alle disposizioni degli standard svizzeri di gestione della qualità 1 e 2 (ISQM‑CH 1 e 2).

Le imprese di revisione che applicano gli standard di revisione dell’IAASB per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono garantire la qualità dei loro servizi di revisione sia secondo gli ISQM-CH 1 e 2 sia secondo gli standard internazionali di gestione della qualità «International Standards on Quality Management 1 e 2» (ISQM 1 e 2).

Art. 612 Pubblicazione degli standard riconosciuti per la revisione e la gestione della qualità

L’autorità di sorveglianza pubblica un elenco degli standard riconosciuti per la revisione e la gestione della qualità.

Art. 6a13 Standard di revisione per la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari

Quando forniscono servizi di revisione secondo l’articolo 2 lettera a numero 2 LSR, le società di audit si attengono ai principi di verifica emanati o riconosciuti dalla FINMA.

Sezione 3 Procedura per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (ispezioni)

Art. 7 Oggetto del controllo

L’autorità di sorveglianza controlla in particolare se:

  1. i documenti d’abilitazione e il rapporto annuale presentatole sono completi e corretti;
  2. 14 l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale rispetta le prescrizioni e gli standard in materia di indipendenza e per quanto concerne la gestione della qualità e i servizi di revisione forniti.

Se in occasione del controllo precedente sono state concordate misure o impartite istruzioni per regolarizzare la situazione, l’autorità di sorveglianza verifica inoltre il rispetto e l’attuazione delle stesse.

Art. 8 Portata del controllo

In linea di principio, il controllo circa il rispetto delle prescrizioni e degli standard applicabili è condotto in funzione dei rischi.

Art. 9 Annuncio del controllo

Il controllo è di regola annunciato all’impresa di revisione. È possibile rinunciare all’annuncio se ciò è funzionale allo scopo del controllo stesso.

Art. 1016 Esigenze concernenti la documentazione di verifica e la documentazione relativa alle misure di gestione della qualità15

La documentazione di verifica deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto della revisione effettuata (art. 730 c CO 17 ).

Per documentazione di verifica s’intendono tutte le annotazioni che documentano il tipo, il momento e l’ampiezza delle procedure di verifica eseguite, nonché i relativi risultati e le conclusioni su tali procedure.

La documentazione relativa alle misure di gestione della qualità ai sensi dell’articolo 12 LSR deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto delle misure prese e dell’attuazione delle stesse. 18

Per il resto si applicano le prescrizioni in materia di documentazione sancite dagli standard di revisione applicabili.

Art. 1119 Controllo sul processo di monitoraggio e di miglioramento

Sulla base della documentazione relativa al processo di monitoraggio e di miglioramento effettuato dall’impresa di revisione, l’autorità di sorveglianza controlla in particolare:

  1. la procedura di monitoraggio e di adozione di misure correttive;
  2. la composizione e la qualifica del team che effettua il monitoraggio;
  3. i criteri adottati per la selezione dei servizi di revisione controllati;
  4. il numero dei servizi di revisione sottoposti a controllo nell’arco di un esercizio annuale;
  5. i risultati del monitoraggio.

Art. 12 Controllo della qualità dei servizi di revisione forniti

L’autorità di sorveglianza controlla la qualità dei servizi di revisione forniti in particolare attraverso la documentazione di verifica dell’impresa di revisione. 20

Se il processo interno di monitoraggio e di miglioramento effettuato dall’impresa di revisione risulta adeguato e verificabile da parte dell’autorità di sorveglianza (art. 11), quest’ultima ne tiene conto all’atto del controllo. 21

Art. 13 Rapporto di controllo

L’autorità di sorveglianza redige un rapporto di controllo.

Essa concede all’impresa di revisione la possibilità di pronunciarsi in merito al progetto di rapporto di controllo.

A tale scopo l’autorità di sorveglianza fissa un termine adeguato. 22

Art. 14 Presa d’atto del rapporto di controllo

L’autorità di sorveglianza trasmette il rapporto all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione.

Ciascun membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione deve confermare individualmente per scritto di aver preso atto del rapporto di controllo.

Art. 15 Apertura di un procedimento

L’autorità di sorveglianza può in qualsiasi momento porre in atto un procedimento ed emanare decisioni, in particolare riguardo agli aspetti seguenti:

  1. la constatazione di infrazioni a prescrizioni e standard applicabili;
  2. il ripristino della situazione regolare (art. 16 cpv. 4 LSR);
  3. l'irrogazione di sanzioni.

Art. 16 Rispetto di misure concordate e istruzioni impartite per regolarizzare la situazione

Su richiesta dell’autorità di sorveglianza, l’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione è tenuto a fornire in qualsiasi momento indicazioni circa lo stato di attuazione delle misure concordate e delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione.

Per verificare il rispetto e l’attuazione delle misure concordate o delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione, l’autorità di sorveglianza può disporre in qualsiasi momento una verifica successiva. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3.

Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2008.