Lexipedia

221.434

Ordinanza
concernente la relazione sulle questioni climatiche

del 23 novembre 2022 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto il capo sesto del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO) 1 ,

ordina:

Art. 1 Oggetto

(art. 964a–964c CO)

La presente ordinanza disciplina la relazione presentata dalle imprese secondo l’articolo 964 a CO sulle questioni climatiche in quanto parte delle questioni ambientali rientranti negli aspetti extrafinanziari di cui all’articolo 964 b CO.

Le questioni climatiche comprendono l’impatto del cambiamento climatico sulle imprese così come l’impatto dell’attività delle imprese sul cambiamento climatico.

Art. 2 Adempimento dell’obbligo di riferire sulle questioni climatiche

(art. 964b cpv. 1 CO)

Se un’impresa presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3, si presume che abbia adempiuto l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964 b capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche.

Un’impresa che non presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3 deve:

  1. dimostrare di adempiere in altro modo l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964b capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche; o
  2. spiegare in modo chiaro e motivato perché non applica alcuna politica nell’ambito delle questioni climatiche.

Art. 3 Relazione sulle questioni climatiche basata sulle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima

(art. 964b cpv. 1 e 2 CO)

La relazione sulle questioni climatiche basata sul rapporto concernente le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, nella versione del giugno 20172, e sull’allegato relativo all’attuazione di tali raccomandazioni, nella versione dell’ottobre 20213, comprende in particolare l’attuazione delle raccomandazioni sui seguenti settori tematici:

  1. governance;
  2. strategia;
  3. gestione dei rischi;
  4. indicatori e obiettivi.

Per l’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 si tiene conto:

  1. degli orientamenti intersettoriali sulle raccomandazioni;
  2. degli orientamenti settoriali sulle raccomandazioni;
  3. laddove possibile e opportuno, del documento ausiliare «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans», nella versione dell’ottobre 20214.

L’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 lettera b comprende, in particolare:

  1. un piano di transizione, paragonabile agli obiettivi climatici della Svizzera;
  2. laddove possibile e opportuno, informazioni di tipo quantitativo e la comunicazione degli assunti e dei metodi e standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità.

Laddove possibile e opportuno, l’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 lettera d comprende, in particolare:

  1. gli obiettivi quantitativi in materia di emissioni di CO2e, se del caso, gli obiettivi in materia di emissioni di altri gas a effetto serra;
  2. informazioni su tutte le emissioni di gas a effetto serra;
  3. informazioni di tipo quantitativo e la comunicazione degli assunti e dei metodi e standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità.

Il rispetto degli orientamenti settoriali per gli istituti finanziari nell’ambito dell’attuazione della raccomandazione di cui al capoverso 1 lettera d comprende analisi a lungo termine della compatibilità climatica basate su scenari.

La prova dell’impatto delle misure adottate dall’impresa in relazione alle questioni climatiche può essere fornita nel quadro di una valutazione qualitativa o quantitativa complessiva.

Art. 4 Pubblicazione

(art. 964c cpv. 2 n. 1 CO)

La relazione sulle questioni climatiche deve essere pubblicata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964 a –964 c CO.

La pubblicazione per via elettronica secondo l’articolo 964 c capoverso 2 numero 1 CO deve avvenire in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale leggibile dall’essere umano e dalle macchine. La pubblicazione deve essere accessibile sul sito Internet dell’impresa.

Art. 5 Disposizione transitoria

L’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 deve essere adempiuto al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.